C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2010 Oggetto: Reclamo della Società Sestese Calcio avverso la squalifica del giocatore Valoriani Andrea per 3 gare (C.U. n. 32 del 21/11/2019)

 

stagione sportiva 2019/2010 Oggetto: Reclamo della Società Sestese Calcio avverso la squalifica del giocatore Valoriani Andrea per 3 gare (C.U. n. 32 del 21/11/2019)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del giocatore identificato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara Casalinga, disputata in data 17 novembre 2019, contro la società Prato 2000: “Per condotta violenta nei confronti di un avversario”.Avverso tale decisione la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo non contestando il fatto ma eccependo la tenuità del gesto e lamentando la mancata applicazione di alcune attenuanti. In effetti il portiere avrebbe reagito ad una provocazione violenta posta in essere dagli avversari che, dopo una rete segnata in pieno recupero e dopo avere raccolto il pallone, lo avrebbero colpito volontariamente alle spalle nonostante il medesimo fosse rimasto immobile. La reazione avrebbe indotto il giocatore a colpire a sua volta un avversario con un calcio nei glutei di media forza (non con un “colpo a mezza vita” come erroneamente descritto dal D.G.) che non avrebbe cagionato - come attestato dal rapporto di gara - alcuna conseguenza fisica. Per tali ragioni la Società lamenta la sproporzione tra la sanzione applicata e le reali condotte contestate e conclude chiedendo una riduzione della squalifica a due giornate. All'udienza del 29 novembre 2019, il legale della società, avuta lettura del supplemento redatto dall'arbitro, si riportava al reclamo illustrandone ancora gli elementi chiave con particolare riferimento alla tenuità del contatto .Il reclamo non può trovare accoglimento. Nel supplemento l'assistente dell'arbitro, che aveva provveduto a segnalare al D.G. la condotta del portiere, precisa che, con il termine utilizzato nella segnalazione “all'altezza del bacino”, intendeva un calcio sferrato “all'altezza della vita” e non dei glutei; esclude inoltre che il precedente contatto con gli avversari (che avevano raccolto il pallone dalla rete) fosse provocatorio o volontario definendolo leggero e fortuito. In ogni caso la dinamica non depone per la sussistenza di una qualsiasi attenuante o per la tenuità del contatto attesa la collocazione del colpo in una zona potenzialmente critica per l'integrità del giocatore colpito. La condotta integra dunque quanto contenuto nell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate...”.La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi, stante l'inesistenza di qualsiasi possibile attenuazione, nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della Sestese Calcio e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

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