C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’U.S.D. Stia in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato, fino al 14.1.2020, il Calciatore Biagini Francesco. (C.U. n. 30 del 14.11.2019).

Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’U.S.D. Stia in opposizione alla delibera con la quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato, fino al 14.1.2020, il Calciatore Biagini Francesco. (C.U. n. 30 del 14.11.2019).

 Il legale rappresentante dell’U.S.D. Stia, rilevato che il G.S.T. ha così motivato il provvedimento disciplinare: ”A fine gara impediva al D.G. l’ingresso nello spogliatoio trattenendolo e protestando”, lo impugna chiedendo una riduzione della sanzione. Motiva la richiesta, dopo aver tratteggiato la probità sportiva del tesserato, con l’affermare che il comportamento di questi non è stato connotato né da minacce né da offese tanto da indurre il D.G. ad indicare sul rapporto di gara che il Biagini, oltre a protestare, gli ha....”impedito tranquillamente l’ingresso nello spogliatoio”. Cita a sostegno di tali affermazioni sia le dichiarazioni dello stesso Calciatore che le testimonianze di due calciatori della squadra avversaria, dei quali indica i nomi. La Corte, come suole fare, ha chiesto chiarimenti al D.G. il quale ha ridescritto l’accaduto precisando che il Calciatore gli si è posto davanti, impedendogli l’uscita dal terreno di gioco, desiderando comunque sottolineare che non gli sono state rivolte né offese, né minacce e che le proteste hanno avuto carattere civile. Passando a decidere il Collegio deve far presente alla reclamante – sulla base del dettato normativo – che quanto accaduto nel corso di una gara emerge esclusivamente da ciò che l’Arbitro riporta nel proprio rapporto ed è a questo che l’Organo disciplinare deve fare riferimento ai fini della decisione da assumere. In riferimento alla richiesta di prove testimoniali, assunzione formulata con il reclamo, si rileva che, a prescindere dall’essere facoltà della Corte la loro ammissibilità - soggetta, peraltro, ad un particolare iter - nessuna valenza possono avere le semplici affermazioni rese dal tesserato in proprio favore ove non suffragate da precisi elementi probatori. Fatta questa premessa il Collegio, valutando il fatto, osserva che l’impedimento – che non viene temporalmente quantificato – è avvenuto senza alcun contatto fisico e le proteste sono state elevate in modo civile e prive di qualsiasi offesa come indicato dal D.G. sul rapporto e ribadito con il supplemento reso in questa sede. Ricordato che secondo l’art. 5 delle regole del Gioco del Calcio “Non è consentito ai calciatori rivolgersi agli ufficiali di gara esprimendo apprezzamenti o proteste”, tenuto conto dell’assenza di un, ancorché minimo, contatto fisico, di offese e/o minacce, nonché delle corrette dichiarazioni e precisazioni rese dall’Arbitro, il reclamo può trovare accoglimento. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla Società U.S.D. Stia, infliggendo al Calciatore Francesco Biagini la squalifica per la durata di mesi 1 (uno). Dispone la restituzione della tassa.

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