C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Gara del 02.11.2019 fra ASD Orange Don Bosco (ospitante) vs Firenze Ovest (ospitata) disputata ad Arezzo, campo R. Lorentini – risultato 0-2 (CU 29 del 7.11.2019 )

stagione sportiva 2019/2020 Gara del 02.11.2019 fra ASD Orange Don Bosco (ospitante) vs Firenze Ovest (ospitata) disputata ad Arezzo, campo R. Lorentini – risultato 0-2 (CU 29 del 7.11.2019 )

Reclama ASD Orange Don Bosco avverso la ammenda di euro 400,00 ed avverso la squalifica fino al 7.5.2020 al calciatore Andrea Nocentini, entrambe comminate dal G.S.T. per la Toscana . Il G.S.T. per la Toscana comminava alla società ASD Orange Don Bosco l’ammenda di euro 400,00 in quanto oggettivamente responsabile del contegno tenuto dalle persone addette alla custodia del campo che avevano rivolto al D.G. frasi offensive di natura sessista durante il secondo tempo della gara ed al termine della stessa; applicava, inoltre, al calciatore Andrea Nocentini la squalifica fino al giorno 7.5.2020 in quanto, alla notifica dell’espulsione per contegno offensivo verso il D.G., manifestava il suo dissenso, tirando il pallone verso il medesimo e colpendolo alla coscia destra, senza procurargli conseguenze. A.S.D. Orange Don Bosco reclama entrambi i provvedimenti disciplinari, deducendo quanto segue. A) Con riferimento all’ammenda, la reclamante eccepisce un comportamento ostile del D.G. fin dal suo arrivo, manifestatosi nell’aver chiesto di fissare meglio la rete della porta che aveva precedentemente tirato fino a far saltare le picchettature o nell’aver chiesto di coprire le pozzanghere del campo. Evidenzia, inoltre, che gli episodi contestati nel referto di gara non possono essere, con certezza, attribuibili alla tifoseria della Orange Don Bosco, per la distribuzione in modo del tutto casuale dei tifosi in tribuna. Sminuisce di poi l’intero accaduto, rilevando che l’unico episodio verificatosi durante la gara, degno di nota, sarebbe stato un piccolo litigio fra due genitori delle due squadre, immediatamente fermato dai dirigenti dell’Orange. Tanto è vero che il D.G., alla fine della gara, si sarebbe allontanato in assoluta tranquillità dal campo. B) Con riferimento alla squalifica comminata al calciatore, la reclamante contesta sia l’offesa rivolta al D.G., rilevando che la stessa non sarebbe stata udita da nessuno, sia il comportamento contestato al Nocentini che, contrariamente a quanto indicato nel referto di gara, si sarebbe solo limitato a reagire con sdegno, scagliando il pallone a terra (non verso il D.G.) che, poi, nel rimbalzare, avrebbe colpito involontariamente la gamba del D.G. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. e, quest’ultimo, nella risposta, confermava ed esplicitava in modo ancora più completo quanto già indicato nel referto di gara. A) Per quanto concerne la sanzione dell’ammenda, non vi è dubbio che la condotta descritta nel rapporto di gara integri quanto indicato dall'art. 28, comma 5 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il quale, con riferimento alla responsabilità oggettiva delle società, afferma che queste sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 2, comma 2 che in qualunque modo contribuiscano a determinare fatti di discriminazione, ove per “comportamento discriminatorio” si intende quanto esplicitato al comma 1 dello stesso art. 28 ovvero “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di … sesso”. Orbene, sulla paternità delle offese non vi è dubbio che le stesse siano pervenute dalla tifoseria della società Orange Don Bosco, che il D.G. ben identifica come quella posizionata nella parte sinistra della tribuna, in quanto facilmente riconoscibile dal tifo ripetuto e dal forte sostegno verbale che si replicava ad ogni azione di rilievo della squadra locale. Oltre a ciò, il D.G. afferma poi di aver sentito le offese provenire specificatamente anche dai due custodi che riconosceva come coloro ai quali, precedentemente, aveva chiesto di eseguire la segnatura di alcune linee interne del terreno di gioco e che si erano rifiutati adducendo la mancanza di gesso utile per segnare il terreno. Così precisato in ordine alla indubbia provenienza delle offese, la Corte rileva altresì che la sanzione comminata alla società reclamante di euro 400,00 appare adeguatamente proporzionata sia al fatto che le offese sono state ripetute, in quanto proferite sia nel corso del secondo tempo che alla fine dello stesso, sia, ancora, mentre il D.G. faceva ingresso negli spogliatoi, sia alla gravità degli insulti stessi, indubbiamente connotati da un contenuto prettamente discriminatorio per motivi di sesso.

B) Con riferimento alla condotta del calciatore, nel supplemento istruttorio, il D.G. ha confermato l’epiteto ingiurioso allo stesso rivolto subito dopo la notifica dell’espulsione, sia il calcio al pallone sferrato dal Nocentini. Gravemente irriguardosa è, perciò, la condotta tenuta da quest’ultimo, che subito dopo la notificata espulsione, anziché abbandonare immediatamente il campo di gioco senza protestare, teneva dapprima un contegno offensivo nei confronti del D.G. e, subito dopo, sferrava un calcio al pallone all’indirizzo di quest’ultimo, in segno di sdegno e protesta, da una distanza di mt 4, colpendo, seppur di rimbalzo, la sua coscia. Contrariamente alla ricostruzione operata dalla società nel reclamo, il pallone quindi non è stato sferrato a terra dal Nocentini con le mani, ma è stato calciato proprio in direzione del D.G. La Corte, pertanto, prendendo atto dell’esatta ricostruzione dei fatti occorsi, non può che sanzionare adeguatamente simili comportamenti, all’evidenza connotati da disprezzo e disistima per il ruolo, in quel momento, ricoperto dal D.G., diversamente da quanto argomentato dalla reclamante che tende, al contrario, a sminuire fortemente il gesto, focalizzando l’attenzione solo sull’assenza di violenza dello stesso. Per quanto sopra esposto, pertanto, anche la sanzione comminata dal G.S.T. al calciatore appare adeguatamente proporzionata ai fatti per come verificatisi ed alla costante giurisprudenza di questa Corte con riferimento ad un gesto quale quello del calcio del pallone verso il D.G. fortemente irriguardoso ed irriverente dell’ufficio arbitrale, gesto ulteriormente aggravato dall’offesa che lo ha preceduto. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma le comminate sanzioni di euro 400,00 alla ASD Orange Don Bosco e di squalifica al calciatore Andrea Nocentini fino al giorno 7.5.2020, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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