C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/12/2019 – Delibera – Stagione sportiva 2019 -2020 Oggetto: C.U. n. 29 del 13.11.2019 Reclamo della società ASD FOLGOR MARLIA avverso l’ammenda di euro 250,00, la squalifica inflitta all’allenatore Sorini Andrea fino al 12.02.2020, al calciatore Bertagna Emanuele per 6 gare, al calciatore Sostegni Filippo per 5 gare e al calciatore Vassalle Mattia per 5 gare.

Stagione sportiva 2019 -2020 Oggetto: C.U. n. 29 del 13.11.2019 Reclamo della società ASD FOLGOR MARLIA avverso l’ammenda di euro 250,00, la squalifica inflitta all’allenatore Sorini Andrea fino al 12.02.2020, al calciatore Bertagna Emanuele per 6 gare, al calciatore Sostegni Filippo per 5 gare e al calciatore Vassalle Mattia per 5 gare.

Con tempestivo reclamo l’A.S.D. Folgor Marlia impugna i provvedimenti di squalifica comminati dal Giudice Sportivo Territoriale di Lucca e qui di seguito menzionati: A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 12.02.2020 Sorini Andrea: ‘A fine gara, invece di placare gli animi, insultava i giocatori e l’allenatore della squadra avversaria, venendo alle mani con quest’ultimo, da cui veniva diviso per intervento di terzi’. A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER SEI GARE Bertagna Emanuele: ‘A fine gara lanciava una borraccia d’acqua verso la panchina avversaria, colpendo alcuni componenti. Successivamente partecipava in maniera attiva agli scontri fisici con gli avversari’. SQUALIFICA PER CINQUE GARE Sostegni Filippo: ‘Per aver partecipato attivamente a fine gara agli scontri fisici con gli avversari’. Vassalle Mattia: ‘Per aver partecipato attivamente a fine gara agli scontri fisici con gli avversari’. A CARICO DI SOCIETA’ AMMENDA Euro 250,00 Folgor Marlia: ‘A fine gara alcuni sostenitori del Folgor Marlia entravano sul terreno di gioco scavalcando la recinzione ed il cancello, raggiungendo il recinto spogliatoi e insultando il D.G.. Restano a carico della società eventuali danni causati all’impianto sportivo’.

La società Folgor Marlia lamenta che le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure siano disallineate ed incongruenti con i fatti refertati, atteso che lo stesso direttore di gara ha dichiarato di essersi trovato di fronte una situazione di ‘totale confusione’ che ha coinvolto tutti i soggetti presenti sul terreno di gioco. Si duole, pertanto, del fatto che nessun provvedimento sia stato adottato nei confronti della società e dei calciatori avversari che hanno fattivamente partecipato alla ‘rissa’ e, dunque, a maggior ragione nei confronti di quei tesserati che, togliendosi la maglia, si sono resi irriconoscibili agli occhi del direttore di gara. Si duole inoltre, per le stesse ragioni di cui sopra, di essere stata l’unica destinataria della sanzione amministrativa irrogata, atteso che il direttore di gara in sede di referto di gara ha specificato che ‘il pubblico intero ( o quasi) ha partecipato ai tafferugli che hanno caratterizzato il dopo partita’. Ritiene, comunque, non comprensibile il fatto che l’arbitro, in una situazione di totale confusione, sia riuscito a riconoscere 5-6 tifosi della Folgor Marlia, quando è noto che nessuno si abbiglia in tali categorie con vessilli o espone segni identificativi della propria squadra. Chiede infine, ritenendo giusto sanzionare in equa misura tutti coloro che si sono resi protagonisti di tali vicende e non solo alcuni di essi, procedersi all’annullamento delle squalifiche comminate a carico dei propri tesserati, nonché l’annullamento della sanzione amministrativa irrogata in considerazione del fatto che non è possibile ritenere essa responsabile di quanto accaduto. La Corte, dopo aver chiesto e acquisito ai fini istruttori un supplemento di rapporto arbitrale, ritiene che il reclamo possa trovare parziale accoglimento nei limiti che seguono. Le argomentazioni e le considerazioni sviluppate dalla ricorrente società sono tutte tese a far emergere una corresponsabilità della società avversaria – S.C. Centro Giovani Calciatori Viareggio – per quanto avvenuto presso l’impianto sportivo, piuttosto che essere le medesime volte a contestare la fondatezza delle asserzioni arbitrali, alla luce del fatto che, questa la tesi della reclamante, vi è stato un coinvolgimento e una compartecipazione al parapiglia creatosi tra i tesserati e tifosi di entrambe le compagini societarie. Ritiene, in buona sostanza, che ogni singolo tesserato e tifoso coinvolto abbia contribuito allo sviluppo causale degli eventi occorsi e che la sorte, sotto il profilo sanzionatorio, debba essere univoca nei confronti di tutti i soggetti coinvolti: se ‘tutti i soggetti presenti sul terreno di gioco’ hanno partecipato alla rissa e i tesserati della soc. Centro Giovani Calciatori Viareggio non sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori, anche i tesserati Sorini, Bertagna, Sostegni e Vassalle avrebbero dovuto andare esenti da sanzione. Seguendo questa prospettiva, dunque, anche la società non avrebbe dovuto essere destinataria dell’ammenda. Tale ragionamento non è condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, atteso che l’accertamento nel corso del giudizio di una corresponsabilità per i fatti per cui è causa a carico dei calciatori e tifosi della società Centro Giovani Calciatori Viareggio non è requisito sufficiente per far venir meno la colpevolezza della società reclamante (e dei suoi tesserati), in assenza di un accertamento di una responsabilità esclusiva di quest’ultima nella determinazione degli eventi. Vi è peraltro da sottolineare che i fatti su cui si fondano i provvedimenti impugnati non sono contestati dalla ricorrente; ciò evidentemente, rende ancora più illogica la richiesta di annullamento formulata, ritenuto che la responsabilità dei tesserati identificati e dei tifosi della società ricorrente, nella migliore delle ipotesi concorrente, appare un dato processuale incontrovertibile che inevitabilmente cristallizza la legittimità dei provvedimenti impugnati. Partendo da questo presupposto vi è semmai, ad avviso del Collegio, interpretando estensivamente le richieste formulate da parte ricorrente, la necessità di verificare se le sanzioni comminate ai calciatori possano ritenersi congrue in relazione agli addebiti contestati, tenuto comunque conto del fatto che gli stessi hanno avuto un ruolo decisivo nella genesi del ‘parapiglia’ e che il Bertagna, a differenza del Sostegni e del Vassalle, si è distinto per il compimento di un gesto particolarmente violento (lancio di una borraccia all’indirizzo di alcuni avversari) che non giustifica alcuna riduzione. Meritano invece una leggera riduzione le squalifiche irrogate ai calciatori Sostegni e Vassale poiché, al di là del fatto che gli stessi possono ritenersi responsabili per l’avvio del ‘parapiglia’ e, successivamente, per aver contribuito fattivamente all’ingrossarsi del fenomeno tumultuoso, non si rinvengono in atti episodi che possano essere loro singolarmente attribuiti, così come invece previsto per il Bertagna. Il Collegio ritiene pertanto che la squalifica irrogata a carico dei calciatori Sostegni Filippo e Vassalle Mattia possa essere ridotta di una giornata e, quindi, complessivamente determinata in 4 (quattro) giornate. Nessuna rivisitazione merita invece la posizione dell’allenatore Sorini Andrea non avendo la reclamante sul tema argomentato. Relativamente all’ammenda, vi è da osservare che la reclamante obietta e mette in dubbio le capacità del direttore di gara di riconoscere ‘in una situazione di totale confusione’ che i tifosi responsabili delle condotte descritte ne

provvedimento impugnato appartenessero alla società Folgor Marlia, ‘..quando è ovvio che in tali categorie nessuno si abbiglia con vessilli o espone segni identificativi della propria squadra’. L’asserzione appare destituita di fondamento ritenuto che, dalla semplice lettura del referto di gara emerge, in maniera incontrovertibile, che il pubblico presente sugli spalti (dunque anche i tifosi della squadra ospitante) si sono resi protagonisti di condotte violente ed aggressive: alcuni di loro sono entrati sul terreno di gioco danneggiando la rete di recinzione; altri (poi individuati dal D.g. nei tifosi della Folgor Marlia) hanno scavalcato il cancello situato alla sinistra del campo per raggiungere gli spogliatoi. Così ricostruita la vicenda, si può osservare, per quel che interessa nel presente procedimento, che la responsabilità a carattere oggettivo della società ricorrente appare certamente integrata, poiché la descrizione dei fatti sui quali il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione oggi impugnata appare logica, nel suo insieme coerente e priva di contraddittorietà. L'entità della sanzione inflitta risulta nel suo insieme congrua, anche in relazione alla categoria di riferimento. Deve semmai il Collegio dolersi del fatto che il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto delle risultanze ufficiali, già versate agli del procedimento di prime cure, che avrebbero giustificato l’irrogazione di un’ammenda anche a carico della società ospitante - Centro Giovani Calciatori Viareggio - per le intemperanze dei propri tifosi. Devesi inoltre rilevare che, alla luce delle affermazioni arbitrali secondo le quali non si è potuto procedere all’identificazione dei tesserati della squadra Centro Giovani Calciatori Viareggio che hanno partecipato fattivamente all’evento tumultuoso, dispone l’invio degli atti alla Procura Federale perché proceda, ove possibile, alla loro identificazione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del reclamo proposto, − riduce le sanzioni comminate al calciatore Sostegni Filippo e Vassalle Mattia a complessive 4 (quattro) giornate di squalifica; − rigetta nel resto il gravame, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale perché proceda, ove possibile, agli accertamenti volti ad identificare, ove possibile, i tesserati rimasti sconosciuti che hanno fattivamente partecipato all'evento tumultuoso; − dispone, infine, procedersi alla restituzione della tassa di reclamo.

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