C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – 25 stagione sportiva 2019/2020 Gara Alleanza Giovanile Dicomano – Fortis Juventus del 30 novembre 2019. Campionato Allievi B. In C.U. n. 24 del 04 dicembre 2019 D.P. Firenze. Reclama l’Alleanza Giovanile A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Firenze: -“A CARICO DIRIGENTI’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/1/2020 MANNI PAOLO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. ODDO VINCENZO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G..”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE QUARTARONE PIETRO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) Espulso per aver spinto un calciatore avversario a gioco fermo, a fine gara offendeva e minacciava il D.G..”. -“A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CARAMELLI JACOPO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE FRANCIAMORE FILIPPO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. MANNI LORENZO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G. NARDONI PIETRO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. ODDO TOMMASO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G..”.

25 stagione sportiva 2019/2020 Gara Alleanza Giovanile Dicomano – Fortis Juventus del 30 novembre 2019. Campionato Allievi B. In C.U. n. 24 del 04 dicembre 2019 D.P. Firenze. Reclama l’Alleanza Giovanile A.S.D. avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Firenze:

-“A CARICO DIRIGENTI’ INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 3/1/2020 MANNI PAOLO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara rivolgeva al D.G. frase irriguardosa. ODDO VINCENZO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G..”. -“A CARICO DI CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE QUARTARONE PIETRO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) Espulso per aver spinto un calciatore avversario a gioco fermo, a fine gara offendeva e minacciava il D.G..”. -“A CARICO DI CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE CARAMELLI JACOPO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano. SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE FRANCIAMORE FILIPPO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. MANNI LORENZO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G. NARDONI PIETRO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G.. ODDO TOMMASO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.) A fine gara offendeva il D.G..”.

La Società reclamante riferisce che a seguito di alcune decisioni arbitrali si sarebbe venuta a creare una situazione di nervosismo che avrebbe “acceso gli animi” degli spettatori i quali manifestavano il proprio dissenso nei confronti del D.G. in modo abbastanza colorito. In tale contesto, contrariamente a quanto asserito dall’Arbitro, sarebbe stato quest’ultimo a prendere sollecitamente la via degli spogliatoi dopo aver sospeso la gara, mentre tutti i calciatori dell’Alleanza Giovanile ancora partecipanti alla gara permanevano sul terreno di gioco. Alla luce di tale circostanza la Reclmante si chiede come il D.G. abbia potuto udire offese dai calciatori, in quanto questi si trovavano ancora in campo mentre lo stesso D.G. era già rientrato negli spogliatoi. Allo stesso modo si chiede come l’Arbitro abbia potuto udire offese dal calciatore Quartarone il quale, essendo stato espulso a metà del secondo tempo, al termine della gara si trovava già fuori dall’impianto sportivo. Verosimilmente, a detta dell’Alleanza Giovanile, qualora l’Arbitro abbia ricevuto delle offese, queste gli sono state rivolte dal pubblico, ma non dai calciatori presenti in campo. Infine fa riferimento ad una frase dal contenuto minaccioso che l’Arbitro avrebbe proferito al proprio dirigente Manni Paolo nel momento in cui si recava nello spogliatoio arbitrale per ritirare le note, frase che attesterebbe la situazione di stress causata al D.G. dagli episodi della gara e che potrebbe averlo indotto a giudizi affrettati e non veritieri. Richiede una riduzione delle sanzioni e formula espressa richiesta di audizione. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, il medesimo conferma integralmente la propria refertazione, evidenziando come, in realtà, siano stati i calciatori dell’Alleanza Giovanile ad abbandonare il terreno di gioco, precisando che il n. 9 Quartarone precedentemente espulso, riusciva dagli spogliatoi per offendere il D.G. e nega di aver rivolto qualsivoglia frase dal contenuto indicato al dirigente della Società Reclamante. Alla riunione del 13.12.2019 la Società presenziava a mezzo di Delegato al quale veniva esposto il contenuto del supplemento reso dal D.G. ed il quale, alla luce di quanto appreso, ribadiva come fosse stato il D.G. ad abbandonare il terreno di gioco, senza apparente motivazione, dopo aver effettuato il triplice fischio, ricoverandosi poi nel proprio spogliatoio. Precisa che il calciatore Quartarone dopo essere stato espulso ed aver fatto la doccia si posizionava fuori dal campo in posizione incompatibile con le presunte responsabilità. Infine ricorda le dichiarazioni del D.G. riportate dal Dirigente Manni che denoterebbero una non serena valutazione della vicenda. Preliminarmente la Corte rileva, come del resto già comunicato al Delegato della Società reclamante in sede di audizione, che ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. a) e b) del C.G.S. le sanzioni relative ai dirigenti Manni Paolo ed Oddo Vincenzo, nonché ai calciatori Franciamore Filippo, Manni Lorenzo, Nardoni Pietro ed Oddo Tommaso non possono essere reclamate, di guisa che la presente decisione riguarda esclusivamente le squalifiche inflitte ai calciatori Quartarone Pietro e Caramelli Jacopo. Venendo quindi all’esame di tali posizioni, giova innanzitutto ricordare che ai sensi dell’art. 61 del C.G.S. le dichiarazioni rese dal D.G. in sede di refertazione ovvero di supplemento fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare. Evidenziato tale fondamentale presupposto, deve osservarsi come, nel caso di specie, il Collegio non abbia comunque rinvenuto negli atti ufficiali elementi che potessero inficiare gli addebiti a carico dei due summenzionati calciatori. In particolare l’espulsione del Quartarone era avvenuta pochi minuti prima dei fatti contestati ed è perciò del tutto verosimile che lo stesso si trovasse ancora negli spogliatoi e ne sia fuoriuscito per offendere il D.G.. D’altra parte che vi fosse una situazione di tensione risulta pacificamente ammesso anche dalla Reclamante, pertanto in tale contesto la circostanza che alcuni calciatori dell’Alleanza Giovanile, tra i quali appunto il Quartarone ed il Caramelli, abbiano potuto rivolgere frasi offensive e/o minacciose all’indirizzo dell’Arbitro appare certamente credibile. Nel quantum le sanzioni inflitte risultano sicuramente congrue, anzi nel caso del Quartarone, ove si consideri la condotta che ne ha determinato l’espulsione nel corso della gara, la sanzione potrebbe ritenersi addirittura mite, seppur non tale da meritare una reformatio in peius che, per giurisprudenza costante di questa Corte, viene adottata solo in casi di manifesta sproporzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato.

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