C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – 26 stagione sportiva 2019/2010 Gara del 27.11.2019 fra U.S.D. Rignanese e Zenith Audaxdisputata a Rignano Sull’Arno (FI) “Stadio Comunale”, via Roma 29 – risultato 1-1 U.S.D. Rignanese avverso la squalifica per n. 4 giornate comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Felipe Renieri (C.U. n. 35 del 05.12.2019)

26 stagione sportiva 2019/2010 Gara del 27.11.2019 fra U.S.D. Rignanese e Zenith Audaxdisputata a Rignano Sull’Arno (FI) “Stadio Comunale”, via Roma 29 – risultato 1-1 U.S.D. Rignanese avverso la squalifica per n. 4 giornate comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Felipe Renieri (C.U. n. 35 del 05.12.2019)

Il G.S.T. per la Toscana applicava al calciatore Felipe Renieri la sanzione oggi reclamata con riferimento ai fatti accaduti nella gara disputata in data 27.11.2019 tra la reclamante e la Società Zenith Audax, con la seguente motivazione: “Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, dopo la notifica passava vicino ad un calciatore avversario colpendolo dietro la testa con la mano aperta con un colpo di bassa intensità. Il tutto senza conseguenze”. U.S.D. Rignanese reclama la sanzione inflitta, chiedendone la riduzione commisurata all’effettiva gravità dei fatti, in quanto sostiene essersi trattato di un gesto nervoso ed istintivo, di lievissima entità, privo di alcuna conseguenza, giustificato dalle ripetute e gravi offese di stampo razzista che avrebbe subito il Renieri da parte di un calciatore della squadra avversaria. Il ricorso non può trovare accoglimento La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. e, quest’ultimo, nella risposta, oltre a confermare i fatti già descritti nel referto di gara, precisava altresì di non aver udito alcuna offesa raziale proferita sul terreno di gioco dai calciatori ivi presenti. Non vi è dubbio che la condotta descritta nel rapporto di gara integri quanto indicato dall’art. 38 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva che punisce i calciatori responsabili di condotte violente tenute nei confronti di altri calciatori, durante lo svolgimento della gara, con la sanzione minima della squalifica per n. 3 giornate o a tempo determinato. Innanzitutto, infatti, il referto di gara del D.G. - che ai sensi dell’art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento della gare - conferma pienamente il gesto commesso dal Renieri ai danni del giocatore avversario successivamente alla notificata espulsione quando questi, anziché abbandonare pacatamente il terreno di gioco come avrebbe dovuto fare, si determinava a colpire l’avversario dietro la testa a mano aperta. Contrariamente, poi, a quanto affermato dalla reclamante che vorrebbe giustificare il gesto del Renieri con le ripetute offese di stampo razzista dal medesimo patite, il D.G. nel supplemento istruttorio precisa chiaramente di non aver udito alcuna offesa razziale proferita dai giocatori sul terreno di gioco.Orbene, ciò precisato, la Corte rileva che la sanzione comminata dal G.S.T. di n. 4 giornate di squalifica appare adeguatamente proporzionata ai fatti per come verificatisi in quanto non solo risulta pienamente provato il gesto compiuto dal Renieri, confermato sia dal D.G. che dalla stessa società reclamante, ma è stato provato anche essersi trattato di un atto privo di alcun giustificazione, commesso con superficialità, neanche di reazione alle offese di stampo razziale asseritamente patite che, al contrario, sono state espressamente escluse dal D.G. nel supplemento istruttorio. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la sanzione della squalifica già comminata dal G.S.T. per la Toscana al calciatore Renieri per n. 4 giornate, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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