C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – stagione sportiva 2019/2020 Reclamo proposto dalla A.S.D Grevigiana 1946 avverso la sanzione pubblicata in data 28.11.2019 (C. U. n. 33 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di I Categoria disputata il 24.11.2019 tra A.S.D. F.C. Cubino e A.S.D. Grevigiana, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Masini Edoardo squalifica fino al 28.6.202

stagione sportiva 2019/2020 Reclamo proposto dalla A.S.D Grevigiana 1946 avverso la sanzione pubblicata in data 28.11.2019 (C. U. n. 33 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di I Categoria disputata il 24.11.2019 tra A.S.D. F.C. Cubino e A.S.D. Grevigiana, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Masini Edoardo squalifica fino al 28.6.202

Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica del calciatore Masini Edoardo fino al 28.6.2020 – così motivato “Per aver lanciato il pallone, con forza, nei confronti del D.G., colpendolo al petto senza arrecargli alcun dolore”- viene impugnato dalla A.S.D. Grevigiana con reclamo e preavviso pervenuti nei termini. La reclamante riferisce che, a seguito della seconda ammonizione, il D.G. esibiva cartellino rosso al calciatore Masini; questi consegnava la palla all’arbitro e si allontanava senza proferire parola. Sottolineava la probità dell’atleta mostrata negli anni nelle varie categorie di appartenenza. Chiedeva pertanto la revisione della sanzione comminata, e quindi la sua riduzione proporzionata agli eventi come asseriti. Con osservazioni poste ad integrazione del rapporto di gara, il D.G. sul punto precisava che il calciatore Masini veniva espulso dal campo per aver lanciato intenzionalmente il pallone verso lo stesso, dopo la decretazione di un calcio di

punizione e, pochi minuti dopo, di un calcio di rigore, accordati alla squadra avversaria. Il giocatore si allontanava senza ulteriori proteste. Non veniva comminata alcuna ammonizione, ma espulsione diretta dal campo. Delegato dal presidente dell’associazione sportiva, il Sig. Orsi Luciano (dirigente accompagnatore) confermava i motivi e le richieste del reclamo, durante la discussione tenutasi in data 13. 12.2019 presso la sede del C.R.T. Il ricorso deve essere accolto e la sanzione comminata dal G.S. rideterminata, per i motivi che seguono. Si appura preliminarmente che l’allontanamento dal campo di giuoco è intervenuto per espulsione diretta, non per somma di ammonizioni come asserito dalla reclamante. Si legge nelle note gara che l’atleta Masini ha tirato, con le mani e di proposito, la palla sul petto del D.G. con forza, ma senza arrecare dolore. Il gesto è grave ed assolutamente censurabile. D’altro canto nel medesimo referto lo stesso D.G., sottolineando l’assenza di dolore, tende a ridimensionare spontaneamente la violenza dell’atto e quindi la veemenza del gesto, perpetrato tra l’altro con l’uso delle mani. Nelle osservazioni che lo stesso fa pervenire alla Corte, si limita poi a ribadire che il calciatore ha “lanciato intenzionalmente il pallone contro di me…” senza evidentemente ribadire di essere stato colpito al petto con forza. Gli elementi ed i fatti acquisiti agli atti permettono di accogliere il reclamo e per effetto di rideterminare, riducendola, la sanzione inflitta. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla A.S.D. Grevigiana 1946 ed infligge al calciatore Masini Edoardo squalifica fino al 1.04.2020. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto emerso in sede di esame del reclamo relativamente al comportamento del D.G. Tassa acquisita.

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