C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/01/2020– Delibera – Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’A.S.D. Castellina Scalo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per cinque giornate il Calciatore Dei Riccardo, per una giornata il Calciatore Bartali Andrea ed inflitto la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società. (C.U. n. 36/2019).

 Stagione Sportiva 2019/2020. Reclamo proposto dall’A.S.D. Castellina Scalo avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha squalificato per cinque giornate il Calciatore Dei Riccardo, per una giornata il Calciatore Bartali Andrea ed inflitto la sanzione dell’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta) alla Società. (C.U. n. 36/2019).

Questi i provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. Territoriale della Toscana impugnati in questa sede: - a carico di Societa': ammenda di € 250,00 alla Società Castellina Scalo per contegno minaccioso ed offensivo verso il D.G. e la categoria arbitrale parte gara. Per proprio sostenitore che a fine gara ostruiva il percorso dell'auto con la quale l'arbitro abbandonava l'impianto. - a carico di calciatori: - squalifica per cinque gara/e effettiva/e al Calciatore Dei Riccardo. Espulso per aver rivolto al D.G. frase offensiva. Uscendo dal terreno di gioco lanciava una borraccia per terra e sbatteva fortemente i cancelli del recinto di gioco in segno di protesta. Al contempo minacciava l’arbitro offendondolo nuovamente. - squalifica per una gara/e effettiva/e al Calciatore Bartali Andrea. Con pacato ed essenziale reclamo il Presidente della Società impugna detti provvedimenti facendo rilevare che la causa dell’espulsione del Calciatore Dei è stata determinata dall’intervento scomposto compiuto in danno di un avversario in azione di giuoco e precisa che il Dei non ha avuto alcuna reazione nei confronti del D.G.. Ammette che il Bartali abbia posto in essere una reazione oltre le righe ma che non è mai entrato in campo, per cui ipotizza uno scambio di persona. Conferma che nei confronti del D.G. siano state rivolte offese negando al contempo che sia stato impedito alla sua vettura di uscire dal recinto dell’impianto. Conclude chiedendo di ricalibrare le sanzioni a carico dei Calciatori per inversione di nome nonchè la riduzione dell’ammenda ricordando i precedenti della Società. L’Arbitro, al quale è stato richiesto un supplemento di rapporto alla luce del reclamo, ha confermato di essere incorso in un errore dato che il Dei è stato espulso a seguito di un intervento scorretto in danno del portiere avversario e che è uscito dal campo senza alcuna protesta ed ha quindi implicitamente confermato che è da attribuirsi al Bartali il comportamento originariamente addebitato al Dei. Corre l’obbligo al Collegio di ricordare al D.G. che la risposta ad una seconda richiesta, anche se formulata per le vie brevi, non è espressione di mera cortesia ma atto dovuto. La Corte decidendo, preso atto delle dichiarazioni del D.G. che ha confermato l’impianto difensivo della Società circa il doversi attribuire al Dei unicamente il fallo di giuoco per il quale è stato espulso, delibera di revocare con immediatezza la squalifica inflitta a detto Calciatore ritenendo più che congruo il sofferto. Per quanto riguarda il Bartali, al fine di non privarlo di un grado di giudizio, dispone il rinvio degli atti al G.S.T. affinchè ne riesamini la posizione alla luce della rettifica operata, in questa sede, dal D.G.. Con riferimento alla sanzione di € 250.00 irrogata alla Società, la Corte rileva che quanto contestato è pacificamente ammesso dalla reclamante che peraltro nulla oppone in punto di merito se non limitandosi a ricordare i comportamenti sportivi tenuti dal sodalizio nel corso degli anni di militanza federale. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale (C.S.A.T.) della Toscana, pronunciando in via definitiva, dispone: - la revoca della squalifica al Calciatore Riccardo Dei inflitta dal G.S.T. della Toscana sulla base di un rapporto di gara riconosciuto errato dall’Arbitro dando mandato alla Segreteria di effettuare con immediatezza le relative comunicazioni alla reclamante; - inviarsi gli atti al predetto Giudice perchè riesamini la posizione del Calciatore Bartali Andrea alla luce della rettifica operata dal D.G. in questa sede. - respingersi la parte di reclamo relativa all’ammenda inflitta alla Società che non ha apportato, a sostegno della richiesta riduzione, alcun elemento idoneo, limitandosi alla semplice richiesta di attenuazione nei termini riportati in parte motiva. La tassa è da restituire.

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