C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 09/01/2020– Delibera – Stagione sportiva 2019 – 2020, Oggetto: C.U. n. 36 del 12.12.2019 Reclamo della società S.P.D. Audax Rufina avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Chirici Niccolò per 3 gg.

Stagione sportiva 2019 – 2020, Oggetto: C.U. n. 36 del 12.12.2019 Reclamo della società S.P.D. Audax Rufina avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Chirici Niccolò per 3 gg. Con tempestivo reclamo la società SPD Audax Rugina impugna il provvedimento con il quale il G.S. Territoriale ha inflitto al calciatore Chirici Niccolò la squalifica per 3 gg., con la seguente motivazione: ‘Per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa ed avere bestemmiato’. Con il gravame la ricorrente ritiene che il direttore di gara abbia amplificato quanto accaduto sul terreno di giuoco, inducendo il Giudice Sportivo a ‘calcare la mano’ nel punire il Chirici. Ammette e riconosce infatti che il calciatore abbia protestato contro alcune decisioni arbitrali lasciandosi sfuggire (solo in quell’occasione) un’espressione blasfema, mentre ritiene non vera, e comunque contesta, la circostanza che il Chirici abbia usato continuativamente un linguaggio blasfemo, ingiurioso o minaccioso nei confronti del direttore di gara. Chiede, pertanto, la riforma del provvedimento impugnato, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta ed evidenziando, conclusivamente, il curriculum sportivo del calciatore e l’occasionalità dell’episodio contestato. La Corte, acquisito ai fini istruttori un supplemento di rapporto arbitrale, riunitasi in camera di consiglio per discutere sul reclamo proposto dalla società SPD Audax Rufina, ritiene il gravame non meritevole di accoglimento. L’impianto motivazionale del provvedimento impugnato merita di essere ampiamente confermato poiché le risultanze istruttorie versate in atti (art. 35 CGS) appaiono tutte chiare, precise e concordanti nel cristallizzare il comportamento anti-regolamentare del tesserato. Vi è peraltro da considerare il fatto che la reclamante non sviluppa con il ricorso ragioni e/o motivi di contestazione sull’atteggiamento irriguardoso tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara, né relativamente all’aver il calciatore medesimo pronunciato un’espressione blasfema. Pleonastiche appaiono infine le considerazioni sviluppate dalla reclamante in ordine all’aver il Chirici ‘usato continuativamente un linguaggio blasfemo’, ritenuto che tali addebiti non risultano contestati dal Giudice Sportivo con il provvedimento motivazionale impugnato, nonostante, vi è da dirlo, la loro evidenza nel referto gara. Sanzione congrua e pienamente rispondente al dettato normativo di cui agli artt. 36, lett. a) e 37, lett. a), C.G.S.. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla società SPD Audax Rufina confermando la squalifica comminata al calciatore Chirici Niccolò per 3 (tre) gg.. Ordina procedersi all’incameramento della tassa di reclamo.

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