C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Oggetto: C.U. n. 36 del 12.12.2019 Reclamo della società A.C. Settimello avverso la squalifica per 7 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Ardito Lorenzo

Oggetto: C.U. n. 36 del 12.12.2019 Reclamo della società A.C. Settimello avverso la squalifica per 7 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Ardito Lorenzo

Reclama la società A.C. Settimello avverso il provvedimento di squalifica per 7 gare inflitto dal G.S.T. al calciatore Ardito Lorenzo, con la seguente motivazione: “Colpiva un calciatore avversario al volto provocandogli conseguenze. Di poi tentava di aggredire i dirigenti avversari . Successivamente, da fuori campo, tentava di scavalcare la rete di recinzione'. La società contesta la legittimità e la congruità del provvedimento sanzionatorio impugnato rilevando, sotto diversi profili, l'erroneità del richiamato provvedimento nella parte in cui si ritiene che l'Ardito abbia colpito al volto un avversario, mentre invece commetteva 'un semplice fallo di gioco'; nella parte in cui si afferma che l'Ardito 'abbia aggredito' i dirigenti avversari; infine, nella parte in cui si addebita al medesimo calciatore il tentativo di scavalcare la rete di recinzione poiché impossibile. Conclusivamente contesta l'entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessiva rispetto agli addebiti contestati e così dalla stessa rivisitati, chiedendo in via istruttoria di essere ascoltata dalla Corte in relazione ai motivi di reclamo. Tale ultima richiesta è stata esaudita dalla Corte, la quale, dopo aver acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, ha illustrato al presidente della società Settimello intervenuto all'udienza del 10 gennaio 2020 il contenuto del suddetto supplemento, acquisendo da quest'ultimo le seguenti ulteriori precisazioni: a) il direttore di gara ha evidentemente confuso l'episodio in contestazione con un altro avvenuto nel corso del primo tempo in cui è rimasto infortunato un calciatore avversario; b) nega che l'Ardito abbia colpito un avversario, essendo stato lo stesso espulso per un normale fallo di gioco; c) conferma il diverbio 'verbale' intervenuto tra il calciatore e la panchina avversaria, ma nega essere intervenuta un aggressione a carico dei dirigenti avversari; d) nega infine la materiale impossibilità di scavalcare la rete di recinzione, insistendo per la riduzione della squalifica inflitta. Terminata l'udienza la Corte si è quindi riunita in camera di consiglio per decidere sulla sorte del gravame. Il reclamo è parzialmente fondato e per questo può trovare accoglimento nei limiti che seguono. La reclamante affida sostanzialmente a tre motivi di contestazione la richiesta di riduzione della sanzione: il primo riguardante il fatto che l'Ardito sarebbe stato espulso per un normale di gioco e non sarebbe, quindi, punibile per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario; il secondo per cui non sarebbe stata messa in atto un aggressione a carico dei dirigenti avversari, essendosi trattato di un semplice diverbio non seguito da vie di fatto; il terzo per cui non vi sarebbe stata la possibilità materiale di scavalcare la rete di recinzione data la sua altezza.

Il primo ed il terzo motivo di impugnazione sono infondati. Ciò in quanto le risultanze arbitrali appaiono univocamente tese a cristallizzare la responsabilità del calciatore Ardito, sia in relazione alla condotta violenta (e non gioco violento) tenuta nei confronti di un calciatore avversario (ceffone a mano aperta sul volto n.d.r.), che relativamente al tentativo di scavalcare la rete di recinzione. In entrambi i casi, infatti, la ricostruzione del fatto appare, così come descritta nei rapporti di gara, chiara, precisa e concordante, non consentendo al Giudicante di poter semplicemente ipotizzare, al fine di poter superare il carattere fidefacente delle affermazioni arbitrali, una diversa dinamica fattuale. Vi è peraltro da considerare, in relazione al terzo motivo, che l'addebito mosso a carico del calciatore attiene all'aver lo stesso posto in essere un concreto tentativo di scavalcamento della rete di recinzione ('...si è arrampicato per un'altezza oltre un metro e mezzo circa..') che delimita il campo di gioco, azione che poi è stata interrotta dall'intervento dei dirigenti della Settimello. Merita invece una diversa interpretazione il fatto posto a fondamento del secondo motivo di impugnazione, poiché le risultanze arbitrali versate in atti appaiono sul punto non chiare, anzi parzialmente contraddittorie. Con il supplemento di rapporto infatti il direttore di gara corregge, seppur parzialmente, il tiro, poiché quello che in sede di prima refertazione era stato ricostruito ( e poi giustamente riportato dal Giudice di prime cure nella parte motivazionale del provvedimento sanzionatorio impugnato) come tentativo di aggressione posto a carico dei dirigenti avversari, in sede di supplemento assume invece, coerentemente con la tesi sostenuta dalla reclamante, i rilievi di un semplice contegno offensivo e minaccioso tenuto all'indirizzo dei richiamati dirigenti non seguito da vie di fatto. Tali ultime considerazioni, unitamente al fatto che ad avviso della Corte il gesto di violenza tenuto dall'Ardito nei confronti di un avversario, seppure da biasimarsi, non appare assumere il concetto di particolare violenza previsto dall'art. 38, c. 1, C.G.S., costituiscono giusto motivo di riduzione della sanzione, complessiva ritenuta congrua dal Collegio in 5 (cinque) giornate di squalifica. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società A.C. Settimello avverso la squalifica per 7 gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Ardito Lorenzo, e per l'effetto ridetermina la sanzione a carico di quest'ultimo in complessive 5 (cinque) giornate. Ove addebitata, ordina la restituzione della tassa di reclamo.

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