C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 16/01/2020– Delibera – Oggetto: Reclamo della società A.S.D. /Montanina, e dei singoli tesserati avverso le inibizioni di Torriti Andrea fino all’11/12/2020 e Falconi Raffaele fino all’11/05/2020, avverso le squalifiche ai giocatori Filiberti Mattia, Rosas Luca e Sabatini Roberto fino all’11/12/2020 ed ai calciatori Bartuccelli Alessio per 7 gare e Lodovichi Luca per 5 gare nonché l’ammenda di € 300,00 ( C.U. n. 24 del 11.12.2019).

Oggetto: Reclamo della società A.S.D. /Montanina, e dei singoli tesserati avverso le inibizioni di Torriti Andrea fino all'11/12/2020 e Falconi Raffaele fino all'11/05/2020, avverso le squalifiche ai giocatori Filiberti Mattia, Rosas Luca e Sabatini Roberto fino all'11/12/2020 ed ai calciatori Bartuccelli Alessio per 7 gare e Lodovichi Luca per 5 gare nonché l'ammenda di € 300,00 ( C.U. n. 24 del 11.12.2019).

 L'A.S.D. Polisportiva Montanina, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate sia nei confronti dei tesserati sopra riportati che della stessa società, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 7/12/2019, contro la Società Geggiano. Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni: AMMENDA ALLA SOCIETA’ MONTANINA DI € 300,00 “Per responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 6 C.G.S.”. INIBIZIONI: TORRITI ANDREA FINO AL 11/12/2020 “Per contegno intimidatorio, offensivo e violento verso il DG. Svolgendo la mansione di assistente dell'arbitro, a seguito di una decisione del DG si avvicinava allo stesso insieme a numerosi altri offendendolo e minacciandolo e, mentre il DG tentava, senza riuscirvi, di allontanare il gruppo formatosi, il Torriti Andrea gli dava una spinta di media intensità con le mani sul petto facendolo arretrare e sbattere la schiena contro la rete di recinzione provocandogli leggero dolore. La sanzione comminata viene considerata ai fini dell'applicazione delle misura amministrative a carico delle società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.”

FALCONI RAFFAELE FINO AL 11/05/2020 “Entrava indebitamente in campo per contestare una decisione tecnica del DG ed iniziava a offenderlo e minacciarlo pesantemente. Insieme ad altri calciatori e dirigenti accerchiava il DG costringendolo ad indietreggiare verso la linea laterale limitrofa all'uscita. Nel mentre indietreggiava il DG cercava di interloquire col Falconi, ma questi persisteva nel predetto atteggiamento offensivo e intimidatorio. Dopo la sospensione della gara decisa dal DG, insieme ad altri, continuava ad accerchiarlo e ad impedirgli di uscire per una trentina di secondi. Solo l'intervento di alcuni dirigenti del Geggiano consentivano al DG di raggiungere l'uscita. .” SQUALIFICHE: FILIBERTI MATTIA FINO AL 11/12/2020 “Per aver spintonato ripetutamente ed insistentemente il D.G. costringendolo forzatamente e a spostarsi verso la linea laterale del campo fino alla rete di recinzione, nel contempo lo offendeva e minacciava per circa 3 – 4 minuti. A fine gara rientrava in campo reiterando le offese.” ROSAS LUCA FINO AL 11/12/2020 “Per contegno gravemente offensivo, intimidatorio e violento verso il DG. A seguito di una decisione del DG, gli si avvicinava insieme ad altri, rivolgendogli frasi offensive e minacciose. A questo punto il DG tentava di allontanare il gruppo formatosi vicino a lui, ma il Rosas Luca, incurante degli inviti, ponendogli le mani sul petto gli dava una spinta di media intensità facendolo arretrare fino a sbattere la schiena contro la rete di recinzione pro vocando un leggero dolore. La sanzione comminata viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.” SABATINI ROBERTO FINO AL 11/12/2020 “Per contegno gravemente offensivo, intimidatorio e violento verso il DG. A seguito di una decisione del DG, gli si avvicinava insieme ad altri, rivolgendogli frasi offensive e minacciose. A questo punto il DG tentava di allontanare il gruppo formatosi vicino a lui, ma il Sabatini Roberto, incurante degli inviti, ponendogli le mani sul petto gli dava una spinta di media intensità facendolo arretrare fino a sbattere la schiena contro la rete di recinzione provocando un leggero dolore. La sanzione comminata viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle Società dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di violenza.” BARTUCCELLI ALESSIO PER SETTE GARE “Per contegno gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del DG. A seguito di una decisione del DG, gli si avvicinava insieme ad altri pronunciando gravi frasi offensive e minacciose, tanto da costringere il DG a indietreggiare verso la linea laterale. Il DG mentre indietreggiava provava, invano, ad interloquire ma, nonostante l'invito, persisteva nell'atteggiamento irriguardoso e minaccioso. A tale episodio il DG espelleva il Bartuccelli Alessio e, dopo tale decisione, sia lui che un gruppo di compagni di squadra persistevano nel mobbing accerchiandolo, impedendogli di dirigersi altrove e costringendolo ad arretrare fino alla rete di recinzione. Sanzione aggravata perché Capitano.” LODOVICHI LUCA PER CINQUE GARE “Per offese al D.G. Durante in gioco in svolgimento correva verso il DG fermandosi a due metri e con atteggiamento minaccioso plateale nei confronti del DG proferiva frasi offensive ed ingiuriose. Reiterava tale condotta in diverse occasioni. Insieme ad altri circondava il DG e gli impediva, per circa 30 secondi di raggiungere l'uscita. L'uscita è stata, poi, possibile, solo grazie all'intervento di dirigenti del Geggiano.” La Società reclamante contesta, con una ampia motivazione, i fatti dedotti in motivazione affermando una diversa dinamica e preannuncia il ricorso sia alla giustizia ordinaria - per l'asserita diffamazione compiuta dall'Arbitro con il proprio rapporto di gara nei confronti dei Tesserati Falconi, Sabatini, Torriti e Rosas - sia alla Procura Federale, Critica preliminarmente la mera adesione delle decisioni del G.S.T. su quanto riferito dall'arbitro nel rapporto di gara, richiamando principi giuridici di rango ordinario civile, penale (con riferimenti alla valenza probatoria dell'atto pubblico ex art. 2700 cc, alle norme relative all'arbitrato ex 819, 819 bis cpc, alla falsità ideologica ex 483 cp, alla querela di falso ex 221cpc) e persino costituzionale - in tema di giusto processo - in quanto il procedimento sportivo risulterebbe lesivo dei diritti di difesa fondamentali. Viene, in definitiva, messa in dubbio l'intangibilità del rapporto di gara assumendo che detto documento, posto che si possa equipararlo, non può superare l'atto pubblico la cui valenza trova un limite nella querela di falso ex art. 2700 del C.C.. Ritenendo la presente Giurisdizione assimilabile a quella arbitrale, ritiene che debba trovare applicazione quanto disposto dagli artt. 819 e 819 bis del C.p.c. per cui risulterebbe plausibile “istruire senza valore di prova la questione pregiudiziale di merito nel nostro caso relativa alla dichiarazioni dell'arbitro”. Quanto sopra al fine di potere contestare la veridicità del rapporto di gara.

Rileva inoltre la non credibilità del narrato arbitrale con riferimento alle supposte identiche condotte relative alle spinte asseritamente sussistenti ed al tempo di durata della presunta aggressione la cui reale entità potrebbe essere dedotta, dal giudicante, anche dalla inesistenza di qualsiasi conseguenza fisica subita dal D.G.. Eccepisce inoltre che, nelle note consegnate al termine della gara due giocatori, Rosas e Sabatini e l'allenatore Falconi, non risultassero oggetto di alcun provvedimento disciplinare ipotizzando anche in questo caso la sussistenza di un falso. Rileva inoltre che il dettato del nuovo art. 35 subordina l'applicazione della norma alla sussistenza dell'elemento volitivo finalizzato alla produzione di una lesione personale, elemento che considera estraneo alla fattispecie in esame ritenendo maggiormente attinente l'ipotesi relativa all'art. 36 punto 1 lettera b) che punisce le condotte gravemente irriguardose con la sanzione minima di quattro giornate. Infine, dopo essersi soffermato a tratteggiare i precedenti sportivi dei tesserati, pur ammettendo la fondatezza di alcune intemperanze, chiede per Sabatini, Rosas e Falconi l'annullamento della sanzione ovvero l'eventuale applicazione di un limitato provvedimento disciplinare, mentre per i rimanenti tesserati (Filiberti, Torriti, Bartuccelli, Lodovichi), che la sanzione sia contenuta all'interno del minimo edittale. Nulla viene eccepito in ordine all'ammenda inflitta alla Società. A fini istruttori, previa richiesta di audizione di tutti i ricorrenti, viene chiesta l'escussione a teste di un tesserato della squadra avversaria, specificatamente indicato e dei Carabinieri intervenuti, nonché l'acquisizione della relazione di servizio da questi redatta. In una memoria aggiuntiva cita esempi tratti dal campionato di serie A per evidenziare la ragionevolezza dell'ipotesi normativa precedentemente ipotizzata. All'udienza del 10 gennaio 2020 erano presenti i tesserati Rosas, Bartuccelli, Falconi oltre al Presidente della Società e al difensore. Avuta lettura del supplemento arbitrale il Presidente affermava che la gara sarebbe stata sospesa immotivatamente prima che il D.G. venisse attorniato per le ovvie e logiche proteste connesse all'interruzione e non ad un presunto rigore non concesso; alla fine il D.G. avrebbe consegnato la distinta senza le annotazioni relative ai provvedimenti disciplinari nei confronti di Rosas, Sabatini e Falconi. Il difensore, a nome di tutti i firmatari del ricorso, provvedeva a ripercorrere le contestazioni relative alla veridicità del narrato, alla sua valenza, ai limiti di difesa, alle normative applicabili, alla presenza di un falso documentale ed ai limitati diritti di difesa insistendo nelle relative conclusioni. Il ricorso merita parziale accoglimento. Nel supplemento il D.G. ricostruisce così i fatti: il Calciatore Lodovichi è stato espulso al 28' del II tempo mentre il gioco era in svolgimento per cui la notifica del provvedimento è avvenuta dopo la prima interruzione utile. Il medesimo non è uscito subito dal campo rimanendo vicino all'Arbitro fino al sopraggiungere dei Dirigenti Falconi e Torriti, nonché da alcuni calciatori di riserva e dai titolari con la sola esclusione del portiere. Il Falconi lo aggrediva verbalmente, offendendolo avvicinandosi, unitamente ad altri calciatori, ad una distanza tale da costringere il D.G. ad indietreggiare nel mentre tentava di convincere per ben quattro volte, inutilmente, sia il Falconi che il Capitano Bartuccelli dal desistere dal loro comportamento. Dopo tale tentativo provvedeva ad espellere il Capitano Bartuccelli pur continuando ad indietreggiare sotto la pressione dei calciatori e senza potere in alcun modo uscire dall'accerchiamento che si era verificato, fino a giungere, per effetto delle quattro spinte infertegli con le mani sul petto, a battere la schiena sulla rete di recinzione il che gli causava un “momentaneo e leggero dolore”. Si vedeva pertanto costretto a sospendere la gara non senza aver riconosciuto quali autori delle violenze subite : Filiberti, Rosas, Sabatini e Torriti. L'accerchiamento è comunque continuato fino all'intervento di tre Dirigenti del Geggiano. L'Arbitro, per quanto riguarda i provvedimenti di espulsione, precisa di averlo potuto fare unicamente nei confronti del Lodovichi e del Bartucelli e non degli altri onde evitare di subire possibili conseguenze. Afferma, in ogni caso, di aver comunicato al Dirigente Accompagnatore della squadra, al momento del ritiro dei documenti, i nominativi dei tesserati espulsi informando altresì anche i Carabinieri chiamati da un Dirigente della squadra del Geggiano. Preliminarmente deve osservarsi l'irragionevolezza delle censure esplicitate sia in ordine alla “ingiustizia” dell'intero procedimento sportivo sia con riferimento al valore fornito dalle Carte Federali alla versione arbitrale. Le eccezioni sollevate dalla difesa della reclamante si fondano sul richiamo a norme tratte dall'Ordinamento Statuale che non possono trovare ingresso in questa sede.

Infatti la Legge del 17 ottobre 2003, n. 280 statuisce nell'art. 1 l'assoluta ed esclusiva autonomia degli ordinamenti sportivi facenti capo al C.I.O., tra cui il C.O.N.I., “salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”, con l'inevitabile conseguenza che i procedimenti disciplinari sportivi debbono aver luogo unicamente sulla base delle norme disciplinari in vigore in ciascuna Federazione ed in riferimento alle singole attività sportive. L'art. 2, titolato “Autonomia dell'ordinamento sportivo” stabilisce che “..e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività' sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;”; ed infine che “Nelle materie di cui al comma 1, le società', le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo”. Dunque è proprio l'ordinamento statale che dispone che l'Ordinamento Sportivo e il suo apparato di Giustizia (i cui obiettivi di celerità ed efficacia talvolta possono talora contrastare e comprimere i diritti dei singoli tesserati), nel ristretto recinto delle sue regole sportive, resti autonomo, distinto e diverso da quello statale; tale principio di autogoverno ed indipendenza risulta peraltro ribadito anche dalla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011. Sono gli stessi atleti infatti che, con la loro affiliazione, si assoggettano alle singole Federazioni di appartenenza e le legittimano pertanto a stabilire, con appositi regolamenti, da un lato le norme comportamentali dall'altro i sistemi di accertamento ed applicazione delle relative sanzioni determinando così l'operatività del sistema che, lo si ribadisce, mantiene la sua efficacia solo negli esclusivi confini della realtà Sportiva. Dunque risultano prive di rilievo sia le eccezioni relative alla presunta “scorrettezza” del procedimento sportivo sia quelle relative al valore che l'ordimento domestico riserva al rapporto arbitrale così per come codificate dalla Carte Federali. Inoltre la disciplina esaminata rende ancora più pregnante il carattere di validità probatoria che al rapporto di gara assegna l'art. 61 del C.G.S. della F.I.G.C. la cui applicazione non avviene “acriticamente” come affermato dalla reclamante, bensì sulla base di un procedimento istruttorio che non si limita all'esame del rapporto di gara ma viene normalmente integrato da un supplemento di rapporto redatto sulla base delle eccezioni di parte ricorrente giungendo, talora, all'audizione, a volte reiterata, del D.G.. E' solo dopo aver acquisito elementi certi, e possibilmente documentati, che il Collegio passa a conclusione ricorrendo, ove emergano dall'insieme dei dati acquisiti notevoli dubbi, ad intervenire modificando in tutto o in parte i provvedimenti disciplinari in applicazione del principio fondamentale dell' “in dubio pro reo”. In tal senso non appaiono necessari gli approfondimenti istruttori (testimonianze) richiesti dalla difesa in quanto la descrizione del D.G. appare coerente, chiara, lineare e priva di elementi di criticità che necessitino ulteriori adempimenti all'interno di un procedimento che si caratterizza per la sua celerità. L'audizione facoltativa inoltre avrebbe dovuto essere formulata, a pena di inammissibilità, mediante l'identificazione ed il recapito dei soggetti con l'indicazione dei capitoli di prova. (Cfr. artt 2 e 60 del C.G.S.). Non appare corretta neppure la supposta falsità della distinta consegnata dall'arbitro. Infatti il Regolamento del giuoco calcio, come indicato dalle Decisioni ufficiali della F.I.G.C. a complemento della Regola n. 3, prescrive al punto 2, con riferimento alle liste di gara, che: “Una copia dell'elenco di cui al comma precedente deve essere controfirmata dall'arbitro e consegnata al capitano o al dirigente dell'altra squadra prima dell'inizio della gara. La mancata osservanza di tale adempimento non costituisce motivo di reclamo, a meno che l'arbitro, nonostante sia stato espressamente e tempestivamente sollecitato, abbia omesso di provvedervi”. Essendo stato consegnato il documento è ovvio quindi che ogni omissione o errore, non è suscettibile di reclamo e quindi di sanzione. In ogni caso tale condotta non risulterebbe illegittima. Lo stesso arbitro attesta di aver informato i tesserati e il Presidente, che rivestiva il ruolo di dirigente accompagnatore, dei singoli provvedimenti elevati nominativi poiché, non aveva potuto farlo in campo per la reazione aggressiva dei medesimi. Ma anche se tale comunicazione non dovuta fosse risultata inefficace deve rammentarsi che è facoltà dell'arbitro - in particolari situazioni nelle quali risulterebbe inopportuno ed anche rischioso, esacerbare gli animi già caldi - differire i propri provvedimenti disciplinari annotandoli nel proprio rapporto di gara.

Per la medesima ragione tale facoltà risulterebbe totalmente compromessa laddove si imponesse al medesimo a consegnare le distinte annotando tutti provvedimenti disciplinari perché tale obbligo lo esporrebbe, di fatto, alle possibili reazioni dei giocatori e dei tesserati. Maggiore rilievo deve essere concesso ai rilievi difensivi relativi alla sottrazione della fattispecie all'art. 35 C.G.S.. Il previgente codice imponeva l'applicazione di un minimo edittale di 8 giornate (art. 19 punto 4 lett. d) in caso di “condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”. Giurisprudenza granitica inscriveva all'interno del gesto violento anche la spinta in quanto “potenzialmente” lesiva e determinava la relativa sanzione con squalifiche che variavano tra i 2 ed i sei mesi a seconda degli elementi accessori che connotavano la fattispecie. Il nuovo Codice all'art. 35, titolato Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara stabilisce: “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.” Tale norma, migliora notevolmente la precedente modifica dettata dall'art. 11 bis “Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. La disposizione con la “o” disgiuntiva equiparava due condotte diverse (cioè quella diretta a produrre una lesione e quella relativa ad una azione impetuosa ed incontrollata connotata da una volontaria aggressività) imponendo una sanzione minima esorbitante, anche senza la sussistenza di nessun gesto violento (si pensi alla classica corsa verso l'arbitro, senza alcun contatto con il D.G.). Le perplessità dei vari organi di giustizia sono state superate dalla nuova disposizione che però prevede, ai fini dell'applicazione di una sanzione così afflittiva (un anno di squalifica) la presenza di tutti gli elementi essenziali previsti dalla norma compresa la finalità soggettiva di produrre una lesione personale. Ad oggi tale potenzialità lesiva non può più avere la stessa portata virtuale stabilita per l'applicazione della vecchia normativa ma deve necessariamente indagare sulla sussistenza dell'elemento volitivo, associato e finalizzato all'evento lesivo, che può transitare attraverso ad una concreta idoneità del gesto al verificarsi del fatto naturale. In effetti, dal narrato del D.G., il dolo specifico richiesto non appare emergere in quanto la rappresentazione fornita è quella di un'inaccettabile e vile protesta che però non sembra in alcun modo direzionata alla produzione di una lesione (in sede interpretativa risultano invece applicabili e di ausilio i riferimenti all'ordinamento statale) che si sostanzia nell'insorgenza di un qualsiasi stato di malattia. Il D.G. infatti descrive le spinte di “media intensità” senza che le medesime abbiano in alcun modo creato danni; un “momentaneo e leggero dolore” sarebbe stato percepito dal D.G. solo nel contatto con la rete di recinzione esterna dovuto al suo indietreggiamento. In tale ricostruzione, sottratta la fattispecie all'ipotesi normativa applicata, le sanzioni - ad eccezione della modifica dell'ammenda che non risulta né reclamata né motivata - possono essere ridimensionate parzialmente. Non assumono in ogni caso pregio i rilievi difensivi che tendono ad accostare, in punto di quantificazione sanzionatoria, realtà totalmente diverse come il calcio dilettantistico e quello professionistico che sono state sempre separati dalla stratificazione uniforme di decisioni Sportive che coinvolgono non solo la Federazione calcistica Italiana ma anche altre realtà Sportive. Per quanto attiene la posizione dei giocatori che avrebbero spinto l'arbitro (Filiberti Rosas e Sabatini), pur in assenza degli elementi di cui all'art. 35 C.G.S., deve osservarsi che le singole condotte risultano oggettivamente aggravate dal fatto che la pluralità di proteste e l'accerchiamento hanno comunque inevitabilmente intimorito l'arbitro per la plateale e corale reazione illecita e scomposta. Per quanto concerne le posizioni dell'assistente dell'Arbitro Torriti e dell'allenatore Falconi la diminuzione deve essere ancora più blanda sia per il ruolo rivestito, sia per i relativi doveri connessi.

Infine per Bartuccelli e Lodovichi risultano descritte solo le frasi offensive (non le minacce) che vengono sanzionate con la squalifica per due gare oltre alla successiva protesta il che consente (anche se nei confronti del Bartucelli sussiste l'aggravante di capitano) una limitatissima diminuzione. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il reclamo e ridetermina così le sanzioni: Torriti Andrea inibizione fino all'11/09/2020 (anziché fino all'11/12/2020); Falconi Raffaele fino all'11/04/2020 (anziché fino all'11/05/2020); Filiberti Mattia, Rosas Luca e Sabatini Roberto fino all'11/06/2020 (anziché fino all'11/12/2020); Bartuccelli Alessio per 6 gare (anziché 7 gare) e Lodovichi Luca per 4 gare (anziché 5 gare). Escludendo l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie conferma nel resto e dispone la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it