C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/01/2020– Delibera – Reclamo A.S.D. Fratres Perignano Avverso Squalifica Kouko Bahi Jean De Di Per 4 Gg (C.U. N. 39 Del 2\1\2020)

Reclamo A.S.D. Fratres Perignano Avverso Squalifica Kouko Bahi Jean De Di Per 4 Gg (C.U. N. 39 Del 2\1\2020)

Propone rituale reclamo l’ASD Fratres Perignano avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Dalla panchina entrava indebitamente in campo rivolgendo al DG frase irriguardosa. Nel contempo colpiva vigorosamente con la mano la panchina stessa”

Con lungo ed articolato reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, non contesta i fatti, tuttavia analizza i singoli episodi che hanno portato alla determinazione della sanzione, evidenziando come non si possa limitarsi alla semplice sommatoria delle giornate normalmente comminate per ogni fatto ascritto al calciatore. Contesta intanto l’entrata indebita sul terreno di gioco, peraltro episodio concretizzatosi in uno sconfinamento di pochi centimetri e per pochissimi secondi, e comunque nel contesto di una vibrata protesta. In ordine alle frasi irriguardose, si addentra in una disamina lessicale chiedendo di riconsiderare quanto proferito dal Kouko come un comportamento irrispettoso e non irriguardoso, attesochè le frasi pronunciate sarebbero da considerarsi una critica non all’arbitro, ma al contesto i cui la decisione contestata era maturata. Adduce tutta una serie di precedenti (peraltro riguardanti decisioni dei professionisti) a conforto di quanto dedotto in ordine alla differenza tra comportamento irriguardoso e irrispettoso. Per l’episodio del colpo alla panchina sottolinea come non vi siano state conseguenze per la panchina medesima. Allega inoltre alcune decisioni relative ad fatti simili e puniti dal medesimo giudici con sanzioni inferiori. Infine ritiene che tutti gli episodi ascritti a responsabilità del calciatore, siano da ricondurre in un unico contesto e quindi legati dal vincolo della continuazione. All’udienza 14 gennaio 2020 compariva avanti alla Corte d’Appello il rappresentante della società reclamante assistito dal legale di fiducia, il quale ribadiva le difese già ampliamente delineate nel reclamo. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, precisa tuttavia che l’indebito ingresso in campo è avvenuto “per pochi secondi e per pochi metri” per la durata della protesta per poi rientrare immediatamente in panchina. La Corte ritiene che la distinzione semantica effettuata nel reclamo sulla differenza tra comportamento irriguardoso e comportamento irrispettoso non sia fondata, né si può ritenere che la contestazione di quanto fatto dall’arbitro non possa ritenersi una contestazione all’arbitro stesso. Anche il colpire la panchina è comportamento non regolamentare ed è del tutto irrilevante che la panchina non abbia subito danni (sarebbe stato rilevante, ai fini di un aggravamento della sanzione se, invece, il colpo avesse danneggiato l’arredo). Pare invece fondato il motivo attinente all’indebito ingresso sul terreno di gioco, avvenuto per pochi metri e per pochissimo tempo, nell’ambito della vibrata protesta e del comportamento irriguardoso. Infatti i due comportamenti sono da considerarsi un tutt’uno, quindi legati evidentemente dal vincolo della continuazione e non punibili con la semplice sommatoria delle sanzioni che sarebbero state comminate allorchè tali comportamenti fossero avvenuti singolarmente e non in un unico contesto. La sanzione del primo giudice, appare quindi meritevole di riduzione di una giornata. P.Q.M. La C.A.S.T. accoglie il reclamo riduce la squalifica a KoukoBahi Jean De Di a tre giornate ed ordina restituirsi la tassa relativa.

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