C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 23/01/2020– Delibera – Reclamo del calciatore Calussi Matteo avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T.

Reclamo del calciatore Calussi Matteo avverso la squalifica per tre gare inflitta dal G.S.T.

Reclama in proprio il calciatore Calussi Matteo avverso il provvedimento di squalifica per 3 gare inflittogli dal G.S.T., con la seguente motivazione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario”. Con articolato reclamo il Calussi evidenzia l'illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui il Giudice di prime cure ha qualificato la condotta descritta dal direttore di gara come contegno violento. Ritiene che il direttore di gara abbia mal interpretato l'azione di gioco da cui è scaturito il fatto oggi in contestazione poiché, in realtà, tra i calciatori contendenti la palla non vi è stato alcun gesto di violenza.

Nega al riguardo di aver colpito il calciatore avversario in tale occasione, biasimando il comportamento antisportivo di quest'ultimo per aver lanciato 'deliberatamente un ingiustificato urlo di dolore', pur non avendo ricevuto alcun colpo, e per aver simulato un danno con l'intento di trarre in inganno il direttore di gara. Evidenzia infatti, in ordine al fatto da cui ha preso origine il provvedimento impugnato, di aver tentato, dopo essere caduto a terra a seguito di un azione di gioco ('inciampava involontariamente sulle gambe dell'avversario sdraiato a terra'), di scavalcare l'avversario con un salto proprio con il fine di evitare qualsiasi tipo di contatto. Tale dinamica è apparsa evidente a tutti gli spettatori ed è ampiamente verificabile dalle immagini televisive. Rileva inoltre, nella denegata ipotesi in cui la Corte non ritenga fondata tale ricostruzione dei fatti, l'eccessività della sanzione inflitta in quanto il contatto, ove avvenuto, non potrebbe essere ascritto nel novero delle condotte di violenza. Chiede infine di essere udito. Tale ultima istanza ha trovato sfogo all'udienza del 14 gennaio 2020, sede nella quale il reclamante , dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto dalla Corte ai fini istruttori, ha nuovamente rimarcato il carattere tenue del contatto e l'assenza di volontarietà del gesto. Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. L'impianto motivazionale del provvedimento impugnato risulta - ad avviso della Corte – ampiamente confermato dalle risultanze versate in atti. L'arbitro infatti, richiesto di specificare la dinamica fattuale da cui ha preso origine il provvedimento impugnato, ha così precisato: 'il Calussi Matteo, della società Lucignano, dopo aver commesso fallo, aveva la possibilità di seguire una traiettoria verso destra o verso sinistra che non lo avrebbero portato ad avere un contatto con il calciatore avversario. Invece ha preferito dirigersi verso il giocatore a terra così da arrivare al contatto. A quel punto il Calussi colpiva con la punta della scarpa il collo dell'avversario a terra impattando con media-bassa intensità. Il gesto non procurava danni all'avversario che non ha infatti necessitato di cure mediche. Il Sig. Calussi ha colpito volontariamente l'avversario ma non con estrema violenza o cattiveria'. Con tali risolutive e decisive affermazioni, pertanto, il direttore di gara non solo conferma l'esistenza del contatto (negato da parte reclamante) tra i calciatori, ma soprattutto dà evidenza, sotto il profilo psicologico, della chiara intenzionalità e volontarietà del Calussi di colpire il calciatore avversario riverso a terra. Dalla lettura dei due documenti (referto di gara e supplemento di rapporto) la Corte trae dunque tutti gli elementi per poter iscrivere la condotta del Calussi, così come sopra specificata, nel perimetro delle condotte di violenza ex art. 39 C.G.S., in quanto finalizzata ad arrecare, anche se solo potenzialmente (il colpo al collo è stato privo di conseguenze fisiche n.d.r.), danno fisico all'avversario con il quale aveva avuto in precedenza uno scontro di gioco . La valutazione del trattamento sanzionatorio non può – ad avviso della Corte - trovare mitigazione in quanto la sanzione adottata appare attestarsi, stante l'inesistenza di qualsiasi possibile attenuazione, nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. la C.S.A.T.T., definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto da Matteo Calussi e conferma in ogni sua parte il provvedimento impugnato. Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

 

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