C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020– Delibera – Oggetto: Reclamo della Società Margine Coperta avverso la squalifica del giocatore Ferraro Lorenzo fino al 9 maggio 2020 (C.U. n. 41 del 9/01/2020)

Oggetto: Reclamo della Società Margine Coperta avverso la squalifica del giocatore Ferraro Lorenzo fino al 9 maggio 2020 (C.U. n. 41 del 9/01/2020)

Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del giocatore identificato in epigrafe, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 4 gennaio 2020, contro la società Armando Picchi Calcio: “A fine gara, dopo la notifica di provvedimento disciplinare da parte del D.G. per essere venuto a diverbio con un calciatore avversario, appoggiava entrambe le mani sul petto dell'Arbitro spingendolo e facendolo arretrare di circa mezzo metro. Tale gesto non procurava alcun dolore.”. Avverso tale decisione la Società di appartenenza proponeva rituale reclamo, non contestando il fatto, ma eccependo la quantificazione della squalifica; a tale proposito sottolineava l'esiguità del contatto (attestata anche dal limitatissimo spostamento) e l'inesistenza di qualsiasi dolore. Produceva giurisprudenza sportiva, anche della stessa Corte Sportiva di Appello, evidenziando, in analoghe fattispecie, trattamenti sanzionatori decisamente più miti che vengono qui elencate: 1) C. U. n. 61 del 28 aprile 2017 Berrettini Alberto: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento spingeva con entrambe le mani l'Arbitro all'altezza del petto per ben tre volte, facendolo così arretrare per qualche metro. Al contempo lo offendeva. Usciva dal terreno di gioco grazie all'intervento dei propri compagni di squadra. Di poi tirava un forte calcio alla propria panchina e, in segno di protesta, si toglieva la maglia lanciandola a terra.” squalifica per 10 gare ridotta ad 8. 2) C.U. n. 24 del 5 novembre 2015 Cardini Alessio: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario segnalata da un A.A., dopo la notifica tentava di raggiungere l'Assistente per protestare e nel far ciò poggiava le mani sul petto del D.G., che si era nel frattempo frapposto, spingendolo e facendolo spostare leggermente. Il gesto non procurava alcun dolore al D.G. ed il calciatore espulso abbandonava poi il recinto di gioco.” squalifica per mesi tre confermata in appello. 3) C.U. n. 29 del 3 dicembre 2015 Tonelli Lorenzo: “Per aver preso per la giacca il D.G. facendolo indietreggiare di qualche passo senza conseguenze.” squalifica per mesi tre ridotta dalla Corte a mesi 2. 4) C.U. n. 24 del 5 novembre 2015 Cardini Alessio: “Espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario segnalata da un A.A., dopo la notifica tentava di raggiungere l'Assistente per protestare e nel far ciò poggiava le mani sul petto del D.G., che si era nel frattempo frapposto, spingendolo e facendolo spostare leggermente. Il gesto non procurava alcun dolore al D.G. ed il calciatore espulso abbandonava poi il recinto di gioco.” squalifica per mesi tre confermata in appello. Riportando la condotta incriminata ad un gesto gravemente irriguardoso - attuato mediante un minimo contatto fisico - la Società lamenta la sproporzione tra la sanzione applicata e la reale condotta contestata concludendo per una riduzione della squalifica a quattro giornate ex art. 36 punto lett. b).

All'udienza del 24 gennaio 2020, il legale della società, avuta lettura del supplemento redatto dall'arbitro, si riportava al reclamo illustrandone ancora gli elementi chiave ed insistendo per la riduzione della sanzione. Il reclamo può trovare parziale accoglimento. Cristallizzata la condotta resta compito del collegio verificare unicamente la congruità della squalifica inflitta dal G.S.T.. La giurisprudenza citata non appare sostenere adeguatamente le istanze difensive in quanto la rappresentata difformità risulta meramente apparente e frutto di una citazione parziale che non tiene conto di quanto effettivamente motivato nelle singole delibere (non integralmente prodotte ma solo richiamate). Infatti per quanto attiene il primo caso si trattava di una particolare fattispecie, con una squalifica a fine campionato in cui il giudice sportivo non aveva, in ragione della pausa estiva, computato la sanzione a tempo ma a giornate. Nella motivazione l'elemento viene sottolineato dalla Corte a pag 2520 del relativo C.U. e fornisce, se letto sul principio di una corretta afflittività, motivazione aggiuntiva alle altre considerazioni richiamate in delibera. Nel terzo si omette di riferire quanto contenuto in delibera e cioè che il D.G. modificava più volte, (nel rapporto, nel supplemento e sentito per le vie brevi) la riferita dinamica giustificando l'applicazione del principio in dubio pro reo sul fatto che vi fosse stato un reale indietreggiamento. Giova ricordare che invece, nel caso concreto, il D.G. ha ribadito i fatti esattamente per come descritti nel rapporto di gara. Nel secondo e nel quarto caso vengono esclusivamente fornite le coordinate relative alle decisioni di primo grado che successivamente sarebbero state confermate dalla Corte, senza però dare la possibilità di reperire le motivazioni attraverso la citazione dei C.U. di riferimento. A tal proposito è costante il principio, affermato dalla giurisprudenza sportiva, che la reformatio in pejus debba essere limitata a sporadici casi nei quali la sanzione applicata risulti macroscopicamente inadeguata non essendo sufficiente una sua non corretta parametrazione; la conferma della squalifica di primo grado (senza reformatio) non è idonea a contestare le normali valutazioni di gravità delle singole condotte. Anzi, in un'ottica di leale collaborazione tra difesa e organi giudicanti, sarebbe opportuno richiamare giurisprudenze maggiormente pertinenti che non confidino solo sulla possibile inerzia dei relatori nella puntuale verifica delle singole motivazioni. Se infatti fossero state depositate le relative motivazioni nell'ultima sarebbe stato possibile leggere: “In definitiva, pertanto, i provvedimenti impugnati non paiono meritevoli di riforma, né dal punto di vista dell'accertamento del fatto storico, né sotto il profilo dell'entità delle sanzioni comminate, le quali, alla luce delle risultanze processuali e tenuto conto della gravità dei fatti, risultano invero sottostimate dal Giudice di prime cure.” Nonostante tutto ciò la valutazione complessiva dei fatti (escluso il diverbio con il giocatore avversario già sanzionato dal D.G. con il cartellino rosso) conforta effettivamente quanto dedotto dalla difesa con riferimento ad una non corretta parametrazione della sanzione che risulta globalmente sovrastimata rispetto allo scorretto comportamento assunto dal giocatore. Il contatto, sebbene illecito e da evitare, per stessa ammissione del D.G. è stato minimo come pure il relativo indietreggiamento, giustificando una rivalutazione del trattamento sanzionatorio e permettendo una parziale mitigazione. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo della Società Margine Coperta e riduce la squalifica del giocatore Ferraro Lorenzo fino al 9 aprile 2020 (anziché fino al 9 maggio 2020) e dispone la restituzione della relativa tassa.

 

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