C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 44 del 30/01/2020– Delibera – Reclamo Asd Lorese Calcio Avverso Squalifica Calciatore Celindi Francesco Fino Al 9 Giugno 2020. (C.U. N° 41 Del 9\1\2020)

 

Reclamo Asd Lorese Calcio Avverso Squalifica Calciatore Celindi Francesco Fino Al 9 Giugno 2020. (C.U. N° 41 Del 9\1\2020)

 Propone rituale reclamo la ASD Lorese Calcio avverso la sanzione in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Al termine della gara offendeva il DG e nel contempo gli dava due leggere spinte sul braccio, senza procurargli alcun dolore. Di poi, nel mentre l’arbitro stava abbandonando l’impianto sportivo, lo offendeva ripetutamente.”. La reclamante pur censurando il comportamento del proprio calciatore, comportamento che giustifica col finale concitato della gara, ammette le frasi offensive ma nega la volontarietà del contatto e l’intento di recare danno al DG.

Cita tutta una serie di decisioni della giustizia sportiva che farebbero intendere come la sanzione comminata sia stata troppo severa. Chiede pertanto un ridimensionamento della squalifica. La C.A.S.T. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento di rapporto conferma quanto già riferito. Tuttavia quanto commesso dal calciatore, pur grave, sembra non meritare la sanzione comminata dal primo giudice che a parere della Corte può essere ridotta a quattro mesi. P.Q.M. La C,A.S.T. in accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Celindi Francesco fino al 9 maggio 2020 ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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