C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020– Delibera – Oggetto: C.U. n. 35 del 15.01.2020 Reclamo della società USD Castiglioncello avverso l’ammenda di Euro 200,00 inflitta dal G.S.T. Livorno (stagione 2019-2020)

Oggetto: C.U. n. 35 del 15.01.2020 Reclamo della società USD Castiglioncello avverso l'ammenda di Euro 200,00 inflitta dal G.S.T. Livorno (stagione 2019-2020)

L'U.S.D. Castiglioncello, con rituale e tempestivo gravame, ha impugnato l'ammenda di Euro 200,00 inflitta dal G.S.T. Livorno, pubblicata sul C.U. n. 35 del 15 gennaio 2020, e così motivata: AMMENDA di Euro 200,00 “Al termine della gara alcuni sostenitori offendevano ripetutamente il d.g.; mentre lo stesso d.g. si accingeva a lasciare l'impianto sportivo con la propria autovettura, veniva circondato dagli stessi sostenitori che lo offendevano, minacciavano, e alcuni di essi lo seguivano per circa un Km con un'autovettura'”. La Società reclamante rileva l'inesattezza dei fatti così come descritti dal direttore di gara, chiedendo l'annullamento/riduzione della sanzione inflitta. Evidenzia al riguardo che quanto riportato dall'arbitro non è conforme a verità, atteso che, 'sebbene un paio di genitori si siano rivolti al D.G. in maniera inadeguata al termine dell'incontro di calcio', non è vero che il d.g. è stato circondato, offeso e minacciato all'uscita dallo spogliatoio, né che il medesimo è stato inseguito. A tal proposito, rileva aggiuntivamente la società - allegando un estratto digitale di mappa rappresentativo dello stato dei luoghi – che l'impianto sportivo è raggiungibile da un'unica strada di accesso (con doppio senso di marcia), e che tale strada rappresenta un percorso obbligato per tutti gli utenti dell'impianto sportivo. Conclude, pertanto, che tale inseguimento è stato frutto di un'errata valutazione dello stesso direttore di gara.

Acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, la Corte, riunitasi in camera di consiglio, così ha deciso. Il ricorso è infondato e per questo deve essere rigettato. Ad avviso della Corte sussistono inoltre - nel caso di specie - i presupposti per applicare il principio previsto e sancito dall'art. 78, c. 2, C.G.S., a mente del quale 'La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti'. Le risultanze istruttorie contenute negli atti ufficiali (referto di gara e supplemento di rapporto) non lasciano ampi margini di dubbio in ordine alla dinamica dei fatti e, sopratutto, in merito a loro sviluppo storico-causale. L'arbitro, infatti, ha così ricostruito, per quanto interessa nella presente fase del giudizio, i fatti: '[..]all'uscita dallo spogliatoio raggiungevo la mia auto parcheggiata all'interno della struttura senza che alcuna persona mi disturbasse, tuttavia, uscito dal cancello principale svoltavo con la mia auto a sinistra e fuori dalla struttura calciatori e tesserati della società Castiglioncello, riconoscibili dalle borse e dalle tue di rappresentanza, insieme alle persone precedentemente citate (tifosi n.d.r) erano presenti a lato della strada..[..], in quel momento una volta riconosciutomi rivolgevano degli insulti tra i quali ricordavo – merdaccia – fai schifo alla merda. In quel frangente rallentavo per riconoscere gli autori del fatto ma non riuscivo a ricondurli ai loro nomi. In quel momento un auto affiancata a loro con all'interno altri tesserati del Castiglioncello mi intimava ad andare avanti con le seguenti frasi: meglio che vai dritto sennò le prendi – muoviti deficiente . Tale auto mi inseguiva poi per circa 1 km. Ritengo sia stato un comportamento apposito poiché una volta proseguito diritto tale auto partiva di scatto a modo di sfida accostandosi dietro la mia senza mantenere la distanza di sicurezza'. Alla luce di quanto sopra esposto, è opinione della Corte che l'impianto motivazione del provvedimento impugnato debba essere confermato, fatta eccezione per l'accerchiamento in quanto episodio mai avvenuto (neanche nel referto di gara emergono fatti o episodi assimilabili a tale fattispecie) e frutto di un'errata interpretazione del materiale probatorio da parte del Giudice di prime cure. Gli addebiti mossi all'indirizzo della società, a titolo di responsabilità oggettiva, trovano in definitiva ampia conferma nelle risultanze arbitrali, che appaiono chiare, coerenti, logiche e del tutto credibili, anche per quanto attiene l'inseguimento posto in essere da tesserati del Castiglioncello (non identificati), a completamento di una fase storica caratterizzata da insulti e minacce (cfr. 'mi intimava ad andare avanti con le seguenti frasi: meglio che vai dritto sennò le prendi) e con modalità tali da cercare di intimorire ulteriormente il direttore di gara (cfr. Tale auto mi inseguiva poi per circa 1 km. Ritengo sia stato un comportamento apposito poiché una volta proseguito diritto tale auto partiva di scatto a modo di sfida accostandosi dietro la mia senza mantenere la distanza di sicurezza'). Il quadro che si ricava da tale inequivoca ricostruzione dei fatti appare - ad avviso della Corte - decisamente grave, giustificando, proprio in ragione del fatto che la vicenda in esame si è sviluppata un arco temporale piuttosto lungo (durante e dopo la gara) mediante - tra l'altro - la concretizzazione di atteggiamenti atti ad intimorire seriamente il direttore di gara, il ricorso alle facoltà previste dal codice di rito per aggravare la sanzione. Devesi rilevare, infatti, che l'intera vicenda si è realizzata non solo per fatto e colpa di tifosi, ma anche per il comportamento fattivo di alcuni tesserati (non identificabili) e, presumibilmente di genitori/tifosi, il tutto nell'ambito della categoria degli Allievi provinciali. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dall'USD Castiglioncello e, in parziale riforma del provvedimento impugnato, determina l'ammenda a carico della società in complessivi Euro 400,00. Dispone l'addebito della tassa di reclamo.

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