C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla Pol. Chianti Nord A.S.D. avverso la decisione del GS pubblicata in data 16.1.2020 (C. U. n. 42) relativa alla gara di Campionato Prima Categoria Settignanese – Chianti Nord del 12.2.2020, con la quale il G.S.T. squalificava il calciatore Bin Joseph Zang fino al 16.4.2020 perché a gioco fermo calciava il pallone verso il D.G. in segno di dissenso, senza colpirlo. Di poi lo applaudiva ironicamente.

Reclamo proposto dalla Pol. Chianti Nord A.S.D. avverso la decisione del GS pubblicata in data 16.1.2020 (C. U. n. 42) relativa alla gara di Campionato Prima Categoria Settignanese – Chianti Nord del 12.2.2020, con la quale il G.S.T. squalificava il calciatore Bin Joseph Zang fino al 16.4.2020 perché a gioco fermo calciava il pallone verso il D.G. in segno di dissenso, senza colpirlo. Di poi lo applaudiva ironicamente.

Con reclamo presentato nei termini avverso la decisione del G.S.T di cui in epigrafe, la Polisportiva Chianti Nord A.S.D. sostiene l’assoluta involontarietà del primo comportamento contestato, qualificandolo come un mero gesto di stizza conseguente all’andamento del risultato della gara, non direttamente rivolto al D.G., certamente compiuto senza alcuna volontà di colpirlo. Di poi sostiene che l’applauso abbia costituito un incitamento dedicato ai compagni di squadra, sottolineando comunque la difficoltà di espressione del ragazzo straniero, non padrone della lingua italiana né conscio del significato delle gestualità comune. Chiesta l’audizione, nessuno si è presentato per la reclamante all’udienza ritualmente fissata e comunicata. La Corte ha esaminato atti e documenti, ed ha chiamato a chiarimenti ulteriori il D.G. L’attività istruttoria così svola, ha permesso di appurare quanto segue. Il referto gara riporta, quale motivazione per l’intervenuta espulsione “…perché prima calciava verso di me il pallone a gioco fermo in segno di dissenso, senza peraltro colpirmi, e successivamente mi applaudiva in modo ironico pur rimanendo comunque sempre in silenzio”. Con supplemento del 24.1.2020, il D.G. specifica poi “nessun dubbio sulla volontarietà del giocatore Bin Zang di calciare il pallone con l’intento di colpirmi, in quanto la circostanza è apparsa chiara anche in considerazione che nessun pallone era stato lanciato in campo della società avversaria”. Invero, nota la Corte, è emerso per la prima volta con la lettura del supplemento riferito, l’asserita inequivocabile intenzione del Bing Zang di colpire il D.G., essendo invece stato riferito nel primo scritto (referto gara) soltanto “calciava verso di me il pallone”. La Corte ha allora ritenuto di chiedere chiarimenti specifici al D.G. il quale ha avuto modo di precisare, con nota  del 1° febbraio 2020, che il calciatore, al momento del fatto, si trovava a 5 metri di distanza; e che il pallone non è stato calciato con violenza ed impeto quanto piuttosto in modo abbastanza debole. Gli elementi documentali acquisiti al fascicolo ed i fatti come in essi ricostruiti, le informazioni ulteriormente acquisite, inducono la Corte a ritenere il reclamo meritevole di accoglimento, seppur le ragioni in esso contenute non siano state perorate durante l’udienza appositamente concessa per garantire l’integrazione del contraddittorio. Il comportamento tenuto dal calciatore, appare qualificabile come un gesto di stizza istintivo, certo irriguardoso, ma non preordinato ad arrecare danno o dolore; privo cioè della volontà di colpire il D.G., che in effetti si trovava ad una distanza tale da poter essere facile bersaglio del Bin Zang se effettivamente avesse voluto colpirlo; la lieve forza impressa alla palla corrobora tale interpretazione. Nessun rilevo invece hanno le doglianze mosse riguardo all’atteggiamento espresso dal calciatore mediante applauso rivolto al D.G. che, correttamente interpretato e punito dal Giudice di prime cure, non può che ritenersi gesto ironico ed irrispettoso. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo della Polisportiva Chianti Nord ASD e per effetto riforma la decisione del G.S. e ridetermina la sanzione inflitta statuendo a carico del calciatore Bin Joseph Zang la squalifica fino al 31.3.2020 con restituzione della tassa versata dalla reclamante.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it