C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 13/02/2020– Delibera – Oggetto: Reclamo del Centro Sportivo San Michele Cattolica Virtus avverso la squalifica per cinque gare del calciatore Ponzillo Emanuele Gaetan (C.U. n. 42 del 16/01/2020).

Oggetto: Reclamo del Centro Sportivo San Michele Cattolica Virtus avverso la squalifica per cinque gare del calciatore Ponzillo Emanuele Gaetan (C.U. n. 42 del 16/01/2020).

Il Centro Sportivo San Michele Cattolica Virtus, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 12/01/2020, contro la Società Lastrigiana. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A fine gara assumeva condotta violenta nei confronti di un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G.” La società, nell'atto introduttivo, premetteva di avere autonomamente sanzionato un suo giocatore (Masi Paolo) in quanto il medesimo, al termine della gara, si sarebbe scagliato con il corpo contro un avversario, creando un capannello tra le due squadre. Nel reclamo viene invece contestata l'ipotetica sussistenza del gesto violento a carico del calciatore Ponzillo. La dettagliata dinamica riferita dal D.G. viene singolarmente analizzata e (con la sola eccezione delle intemperanze verbali che vengono correttamente ammesse) sconfessata totalmente. La società allega all'atto introduttivo anche un file contenente le immagini che conforterebbero la riferita dinamica e l'estraneità del giocatore ai fatti contestati. Il reclamo non può essere accolto. Il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 58 titolato “Mezzi audiovisivi”stabilisce che : “1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale.

2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.” Il concetto viene sviluppato nel successivo articolo 61 che però limita la sua operatività esclusivamente ai “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare”. Dunque non vi è alcuno “spazio” normativo che consenta l'ingresso, a fini probatori, per video riprese diverse da quelle degli operatori ufficiali. Nel rapporto di gara il D.G. riporta testualmente: “Alla fine della gara mentre si stava rientrando negli spogliatoi vedevo il Sig. Ponzillo Emanuele n. 3 che dava un pugno al Sig. Canosa Francesco n. 1 che cadeva a terra nel frattempo interveniva il Sig. Sensi Enrico che prendeva il Sig. Ponzillo per allontanarlo. Ma lo stesso faceva forza per opporsi. Alla notifica disciplinare mi diceva (omissis) e mi applaudiva finché non rientrava nello spogliatoio”. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento espressamente richiesto da quest'organo giudicante. Il D.G. provvedeva ad inoltrare le seguenti dichiarazioni: “Confermo quanto scritto nel rapporto di gara e preciso che il Sig. Ponzillo Emanuele n. 3 colpiva il calciatore avversario il Sig. Canosa Francesco n. 1 con un pugno sul volto, un pugno di intensità tale da farlo cadere a terra. L'episodio è avvenuto a centro campo mentre le squadre, dopo il fischio finale, si accingevano all'uscire dal terreno di gioco per fare rientro agli spogliatoi. Preciso che il calciatore, dopo la condotta violenta veniva portato via dalla mischia creatasi, dal dirigente Sensi Enrico e lo stesso opponeva iniziale resistenza che tuttavia veniva vinta dal dirigente. A quel punto dopo che il giocatore era stato allontanato dalla mischia e mentre si trovava a circa 10 metri nella parte più vicina degli spogliatoi, notificavo il provvedimento disciplinare, lo stesso pronunciava le offese riportate nel rapporto di gara. Alla fine della lasciava il terreno di gioco da solo applaudendomi”. Da quanto sopra dedotto, in assenza di palesi incongruenze desumibili dal rapporto di gara o dal suo supplemento, il giudizio deve sottostare alle norme imperative che lo regolano. La fede privilegiata che le carte federali conferiscono alla versione arbitrale impone a questo collegio di attribuirvi piena credibilità nella assoluta impossibilità di poter acquisire mezzi istruttori estranei al Procedimento Sportivo. In questi casi la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, normativamente vincolata, cessa dalle proprie funzioni di organo giudicante e deve soggiacere, pur alla presenza di atti che potrebbero ipoteticamente smentire la ricostruzione del D.G., alla mera esecuzione di sanzioni la cui applicabilità dipende esclusivamente dalla volontà e dalla onestà intellettuale dell'arbitro. Si tratta di un dovere istituzionale, scevro da qualsiasi valutazione di merito, che impone l'applicazione automatica di sanzioni che potrebbero essere valutate solo in ordine alla congruità delle medesime. La squalifica irrogata però, con riferimento alle condotte descritte dal D.G., appare correttamente commisurata alla gravità dei fatti e si allinea con la giurisprudenza sportiva consolidata ed applicata a fattispecie analoghe. Purtuttavia deve osservarsi quanto segue. Il n. 1 dell'art 58 stabilisce, a contrario, l'inutilizzabilità a fini probatori delle riprese censurando invece al punto 4, con la sanzione dell'inammissibilità, i video manomessi (manomissione allo stato non ravvisabile nelle riprese fornite). Pertanto non è preclusa al collegio giudicante la mera visione delle immagini ma esclusivamente l'utilizzo delle medesime a fini decisori. Orbene nel supplemento vengono dettagliati due ulteriori elementi rispetto al rapporto: il giocatore avrebbe colpito sul volto l'avversario. I fatti si sarebbero svolti a centro campo. La visione delle immagini sembra contraddire quasi tutte le dichiarazioni arbitrali. Non è ravvisabile alcun contatto tra il giocatore ed il portiere avversario che arriva molto dopo ed anzi sembra salutare gli avversari prima di andarsene. Il giocatore Ponzillo non colpisce nessuno, non viene allontanato da nessun dirigente (e quindi non oppone nessuna resistenza) e non applaude nemmeno. Deve evidenziarsi che il comportamento della società e del legale difensore - perfettamente consapevoli dei vincoli giudiziari ma determinati a difendere la verità degli avvenimenti - appare iscriversi nei canoni di lealtà, probità e correttezza, richiamati dalla normativa Federale, cui sono necessariamente assoggettati anche gli stessi arbitri.

Il compito del D.G. è difficilissimo nella direzione “in solitaria” di partite complicate o su campi ostici, perché il medesimo assume l'onere di applicare il regolamento talvolta anche all'interno di tensioni e di obiettivi rischi di natura personale. Per questo l'ordinamento riserva alla sua parola un ruolo dominante che “incatena” anche la parte giudiziale determinando gli esiti degli stessi ricorsi. Ma proprio per queste ragioni appare particolarmente grave il mero dubbio di una non corretta rappresentazione della realtà che, nel caso concreto, sembra non poter essere giustificato da un ipotetico e plausibile errore umano (dettagli nella dinamica, scambi di persona, ecc.). Infatti, anche a voler ipotizzare una erronea trascrizione nel rapporto di gara, quello che colpisce è che il D.G., pur di fronte ad un reclamo che attestava la presenza di una ripresa video, abbia confermato la sua versione accusatoria. La Corte in effetti si trova nella oggettiva impossibilità di variare le corrette decisioni del Giudice di prime cure ma, stante la contestazione dei fatti operata dalla reclamante (su immagini che non appaiono, prima facie, soggette a manomissioni) ha il dovere di segnalare ai competenti organi istituzionali ex art. 50 punto 3 le eventuali erroneità in punto di fatto contenute nel rapporto di gara e nel successivo supplemento; tale doverosa verifica potrebbe essere posta in essere anche attraverso la deposizione del portiere della Lastrigiana (Canosa Francesco) il quale, stante la sua posizione di presunta persona offesa, avrebbe la possibilità di confermare o meno, l'una o l'altra versione. p.q.m. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo disponendo l'incameramento della relativa tassa ed ordina la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli approfondimenti di competenza.

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