C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 13/02/2020– Delibera – Reclamo con il quale il Presidente della Società C.S. Porta Romana A.S.D. impugna i provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale della Toscana nei confronti dei Calciatori: – Spinelli Matteo, squalifica fino al 23.5.2020; – Matteo Giacomo, squalifica per 3 (tre) giornate di gara. (C.U. n. 43/2020).

 

Reclamo con il quale il Presidente della Società C.S. Porta Romana A.S.D. impugna i provvedimenti assunti dal G.S. Territoriale della Toscana nei confronti dei Calciatori: - Spinelli Matteo, squalifica fino al 23.5.2020; - Matteo Giacomo, squalifica per 3 (tre) giornate di gara. (C.U. n. 43/2020).

Le sanzioni indicate in premessa, impugnate dal legale rappresentante dell’A.S.D. Porta Romana, sono state così motivate dal G.S.T. Territoriale della Toscana: - Spinelli Matteo: espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica cercava con veemenza il contatto fisico con l'Arbitro. Veniva trattenuto dai propri compagni che a fatica lo allontanavano per evitare che venisse a contatto con il D.G., il quale avvertiva il pericolo di essere colpito violentemente. - Matteo Giacomo: Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica offendeva ripetutamente il D.G.. Con il gravame proposto la Società contesta entrambe le decisioni eccependo: a) in riferimento al Calciatore Spinelli, l’eccessività della sanzione in rapporto al comportamento tenuto in campo dal Calciatore i cui esiti, ancorchè in buona fede, sono stati enfatizzati sul rapporto di gara probabilmente a causa della stanchezza e dello stato di tensione derivanti dall’importanza della competizione che possono aver colpito anche il D.g.. Afferma a tal proposito che le espressioni usate sul documento e riferite a comportamenti violenti quali la ricerca di un contatto fisico, l’intervento dei compagni di squadra, e la previsione – di carattere ipotetico - della possibilità di venire colpito violentemente, siano il frutto di un’interpretazione soggettiva del D.G. piuttosto che essere la rappresentazione oggettiva dello svolgimento dei fatti. Infatti, si sostiene, nel comportamento del Calciatore, avente carattere irriguardoso, non si riscontra alcun contatto fisico rilevandosi altresì l’assenza di espressioni ingiuriose o offensive. La Società reclamante rileva quindi che il provvedimento impugnato non abbia tenuto conto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13 del C.G.S., dello stato d’animo del Calciatore anch’egli sottoposto a tensione per la particolarità della gara, nonchè dell’assenza in capo allo stesso di precedenti disciplinari specifici. Ad ulteriore sostegno dell’eccessività della sanzione irrogata cita alcuni precedenti riferiti ad episodi avvenuti nella sfera professionistica. b) Per quanto riguarda il Calciatore Matteo, rilevatane ”la condotta ingiuriosa” chiede cha al Calciatore venga irrogata la sanzione nella misura minima edittale prevista dall’art. 36.1, chiedendo anche in questo caso l’applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 del C.G.S.. La Società reclamante, che ha allegato al reclamo le dichiarazioni a difesa dei due calciatori recanti le scuse all’Arbitro per il loro comportamento e con le quali gli interessati escludono ogni intento lesivo, chiede, conclusivamente, la riduzione delle sanzioni nel minimo edittale previsto, l’audizione propria e dei difensori che indica informalmente, ed anche quella dei Calciatori interessati. Al dibattimento si è presentato, depositando delega alla trattazione, il legale di fiducia del Presidente della Società reclamante, Signor Lorenzo Taiti. In sede di dibattimento il Collegio, rileva preliminarmente l’impossibilità di accogliere l’istanza istruttoria relativa all’audizione dei Calciatori per non essere essi parte – ex art. 49 C.G.S. – nel presente procedimento, attivato in proprio dalla Società e non dai Tesserati. Esclude altresì di poter esaminare, per gli stessi motivi, gli scritti depositati ricordando in ogni caso che l’istruttoria per testi è rigidamente regolata dall’art. 60 del vigente C.G.S.. Viene quindi data lettura al Difensore della Società, del supplemento al rapporto di gara richiesto, come d’uso della Corte, al D.G.. Riportandosi alle argomentazioni formulate con il reclamo, il Difensore della Società ritiene che anche il contenuto del supplemento di rapporto si basi esclusivamente su percezioni soggettive del D.G. che pertanto non sono rappresentative dei fatti realmente accaduti. Conferma la richiesta di riduzione delle sanzioni così come formulate con l’atto di impugnazione. Il Collegio, chiuso il dibattimento, passa a decisione esaminando la posizione dei due Calciatori per i quali è stato proposto reclamo. - Spinelli Matteo, squalificato per mesi quattro. Con l’art. 40 il Regolamento A.I.A. indica con assoluta precisione quali siano i doveri che competono all’Arbitro che si compendiano in: lealtà sportiva, terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché trasparenza, correttezza e probità; tali doveri trovano applicazione anche nell’adempiere con la massima fedeltà al potere referendario ed alle eventuali richieste di integrazione. E’ proprio in tale ambito che la normativa federale assegna al rapporto di gara il carattere particolare di prova privilegiata, principio che può essere messo in discussione – a parere di questo Collegio – unicamente di fronte a fatti diversi che vengano concretamente provati con certezza assoluta. Corollario al rapporto è il supplemento ad esso che ha la funzione di chiarire ulteriormente i fatti realmente accaduti, anche in base delle osservazioni poste con il reclamo. In conseguenza di ciò il rapporto di gara deve descrivere, in piena autonomia ma con carattere di assoluta certezza, tutti i fatti così come accaduti in campo, soprattutto quelli che avendo carattere disciplinare consentono al tesserato la possibilità di proporre reclamo agli Organi della Disciplina Sportiva. Alla luce di quanto normativamente stabilito quindi appare quanto meno inopinato, come accaduto nel fatto di specie soprattutto con il supplemento di rapporto reso alla Corte, il cercare da parte del D.G. conferma al proprio operato in un servizio televisivo, la cui valenza è peraltro specificatamente regolamentata in altro ambito, così come appare fuori da ogni contesto normativo e di opportunità l’esprimere un giudizio sull’operato di un Organo della Giustizia Sportiva che “...molto saggiamente ha fatto il suo corso......” e, meno che mai, auspicarsi che “....la corte possa confermare le sanzioni inflitte dal giudice sportivo....”. Fatta questa necessaria premessa, relativa ad “un’etica arbitrale” di competenza di altro Organo federale che verrà doverosamente informato, la Corte osserva, nell’ambito della propria competenza istituzionale, che il D.G. con il rapporto di gara afferma che il calciatore “.. una volta espulso cercava con veemenza lo scontro fisico con me. Mi ha puntato e se non fosse stato per il pronto intervento dei suoi colleghi mi avrebbe colpito violentemente. Con difficoltà è stato allontanato, mentre cercava di dimenarsi per ricercare lo scontro con me. Già con siffatta affermazione l’Arbitro dopo aver indicato un fatto concreto, ovvero la ricerca da parte di un calciatore di un contatto fisico, ipotizza che la condotta del calciatore si potesse concludere con un atto di violenza del quale valuta a priori, senza alcun fondamento, l’intensità, con ciò descrivendo non un fatto accaduto ma una sua personale sensazione che non può che avere carattere di soggettività. Con il supplemento, attraverso una serie di considerazioni non sempre attinenti alla fattispecie in esame, conferma dapprima nella sostanza quanto in precedenza dichiarato, ivi compresa l’assenza di ogni contatto fisico, per poi precisare che: “.... il Calciatore prende la rincorsa e tocca il mio braccio dx che metto a divisione per evitare il contatto frontale, una volta estratto il giallo tenta di aggredirmi ma prontamente n. 3 giocatori lo tengono fermo ed evitano che il calciatore mi colpisca con violenza,lo stato di violenza lo avverto chiaramente dall’espressione facciale del signor spinelli e dalla sua stessa aggressività.....”. Propone quindi, per rafforzare il concetto, una non richiesta ricerca lessicale riportando la definizione del vocabolo violenza ricopiato dal Dizionario della lingua italiana. Il Collegio osserva che tale fatto, emerso solo in questa sede, conduce a rilevare che nell’ambito di quel contatto fisico niente e nessuno avrebbe potuto evitare che il Calciatore colpisse in qualche modo l’Arbitro, così come è del tutto incomprensibile che si possa stabilire l’intensità di un ipotetico atto di violenza dall’espressione facciale dell’eventuale aggressore. Ed ancora, con il supplemento, l’Arbitro ritiene di aver avuto paura per il comportamento del Calciatore che definisce “troppo aggressivo” che lo porta a ritenere precedere un colpo che sarebbe stato inferto violentemente. Appare al Collegio che, in evidente contrasto con quanto disposto dalla norma regolamentare, anzichè riportare fatti di carattere oggettivo il D.G. abbia soggiaciuto a mere sensazioni di carattere soggettivo che non possono trovare ingresso nell’ambito di un procedimento disciplinare sportivo. Con ciò non si intende affermare che lo Spinelli debba essere rilevato indenne da ogni addebito ma il suo comportamento deve esser sanzionato con il riportarlo nell’ambito di una protesta che non solo non gli competeva, ma che è stata portata in modo assolutamente smodato non accompagnata, peraltro, da alcuna offesa o minaccia. Tenuto conto di quanto fin qui detto, il comportamento del Calciatore trova idonea sanzione nella squalifica per due mesi. - Matteo Giacomo, squalifica per tre giornate. e’ documentato dal rapporto di gara, del quale si ricorda la valenza probatoria che il calciatore, espulso per somma di ammonizioni, e quindi sanzionabile con una giornata di squalifica, al momento dell’espulsione ha pronunciato nei confronti del D.G. frasi offensive che trovano precisa sanzione nella squalifica per due giornate, come previsto dalla lettera a) dell’articolo 36 del C.G.S., per cui la sanzione, non ricorrendo alcun estremo per l’applicazione della norma concernente le attenuanti, è congrua. P. Q . M . in parziale accoglimento del reclamo, la C.S.A.T. della Toscana, pronunciando in via definitiva infligge: - al Calciatore Matteo Spinelli la sanzione della squalifica per mesi 2 (due) e così fino al 23 marzo 2020; - al Calciatore Matteo Giacomo, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara. La tassa di reclamo va restituita.

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