C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Gara del 18.1.2020 fra A.S.P. Monticchiello (ospitante) vs Vescovado (ospitata) disputata a Monticchiello – Pienza (SI), campo “Don Vasco Neri” – risultato 1-1

Gara del 18.1.2020 fra A.S.P. Monticchiello (ospitante) vs Vescovado (ospitata) disputata a Monticchiello – Pienza (SI), campo “Don Vasco Neri” – risultato 1-1

A.S.P. Monticchiello avverso la squalifica fino al giorno 21.3.2020 comminata dal G.S.T. per la Toscana all’allenatore Paolo Bigozzi (C.U. n. 32 del 22.01.2020) Il G.S.T. comminava la squalifica fino al giorno 21.3.2020 all’allenatore Paolo Bigozzi in quanto, questi, proferiva gravi frasi ingiuriose ed offensive nei confronti del DG dopo una sua decisione, frasi che poi reiterava al momento della notifica. A.S.P. Monticchiello reclama la sanzione inflitta, rilevando che il Bigozzi mai avrebbe proferito le gravi frasi ingiuriose riportate dal DG nel referto arbitrale, né quelle prima né quelle dopo l’allontanamento dal campo, ma si sarebbe semplicemente limitato a esclamare, con tono comunque moderato, “arbitro rigore, arbitro rigore”, al fine di richiamare la sua attenzione, dopo che quest’ultimo aveva negato un calcio di rigore a favore della sua squadra: dopo la notifica, poi, si sarebbe allontanato dal campo senza nulla altro proferire. La reclamante, inoltre, contesta l’eccessività della sanzione rispetto ai fatti per come concretamente avvenuti e ne chiede la riduzione. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai fini di un approfondimento istruttorio, inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. che, nella risposta, confermava pienamente quanto già indicato nel referto di gara. In ossequio alla fede privilegiata attribuita a quest’ultimo ex art. 61 del nuovo Codice di Giustizia Sportiva, risulta pienamente confermata la condotta gravemente ingiuriosa, non essendosi il Bigozzi limitato a richiamare l’attenzione del DG sul rigore mancato, ma avendo questi anche rivolto espressioni offensive, perfino sbracciando, all’indirizzo dell’arbitro, inammissibili nei confronti di un direttore di gara, anche se proferite a gioco in corso.

La Corte rileva, infine, la piena proporzionalità della sanzione inflitta, tenuto conto della gravità delle offese e delle espressioni ingiuriose adoperate dall’allenatore, alla reiterazione delle stesse anche dopo la notifica, al momento del suo allontanamento dal campo di gioco, avvenuto sbracciando, nonché infine al ruolo rivestito dal Bigozzi, come tale tenuto all’adozione di condotte irreprensibili che, certamente, debbono essere sempre esenti da espressioni offensive o ingiuriose. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la comminata sanzione della squalifica all’allenatore Paolo Bigozzi fino al giorno 21.3.2020, disponendo l’addebito della tassa di reclamo.

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