C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dalla società Atletico Viareggio avverso la squalifica fino al 20 marzo 2020 inflitta all’allenatore Luigi Troiso (C.U. n. 47 del 22.01.2020

Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dalla società Atletico Viareggio avverso la squalifica fino al 20 marzo 2020 inflitta all'allenatore Luigi Troiso (C.U. n. 47 del 22.01.2020

Con comunicazione email del 24 gennaio 2020 la società Atletico Viareggio ha richiesto alla segreteria c/o la DP Lucca LND FIGC di poter ricevere copia del referto arbitrale relativo alla gara, valevole per il campionato regionale di 3^ categoria, girone A, Atletico Margione – Atletico Viareggio, disputatasi il 18.01.2020; ciò al fine di proporre 'eventuale ricorso avverso la squalifica inferta all'allenatore Luigi Troiso'. Tale richiesta è stata esaudita dagli organi di segreteria federali mediante inoltro di comunicazione email in data 27 gennaio 2020. A seguito dell'invio di detto documento ufficiale, la società istante non ha tuttavia ritenuto di dover coltivare l'azione preannunciata con la comunicazione di cui sopra, atteso che nessun reclamo risulta essere stato depositato 'presso la segreteria della Corte Sportiva territoriale' nel termine previsto dall'art. 76, c. 3, CGS ('entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare'). Conseguentemente la Corte ritiene, in applicazione di quanto previsto dall'art. 76, c. 3, CGS, in tema di 'mancato deposito del reclamo nel termine indicato', di non doversi procedere in assenza di un formale atto di reclamo. Per quanto riguarda la tassa di reclamo, vista la dichiarazione di preannuncio formulata dalla società Atletico Viareggio con la comunicazione del 24 gennaio 2020, la stessa deve essere incamerata/addebitata stante il principio sancito dall'art. 48, c. 2, CGS, norma di carattere generale, a mente del quale 'I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto del campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice'. P.Q.M. la Corte Sportiva Territoriale, vista la dichiarazione di preannuncio di reclamo (inviata dalla società istante in data 24 gennaio 2020) non seguita dal deposito di rituale reclamo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, c. 3, CGS, dichiara di non doversi procedere.

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