C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dalla società Porta Romana Oltrarno avverso le sanzioni alla stessa comminate e pubblicate sul C.U. n. 43 del 23 gennaio 2020

Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dalla società Porta Romana Oltrarno avverso le sanzioni alla stessa comminate e pubblicate sul C.U. n. 43 del 23 gennaio 2020

Con formale dichiarazione la società Porta Romana Oltrarno ha preannunciato reclamo avverso la sanzione dell'ammenda (Euro 180,00) comminata dal GST e pubblicata sul C.U. n. 43 del 23 gennaio 2020, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara, valevole per il campionato Juniores regionali, Porta Romana – Sestese del 18.01.2020. Con tale dichiarazione la società preannunciante ha altresì richiesto di poter ricevere copia del referto di gara. Tale richiesta è stata esaudita dagli organi di segreteria federali mediante inoltro di comunicazione email in data 27 gennaio 2020. A seguito dell'invio di detto documento ufficiale, la società istante non ha tuttavia ritenuto di dover coltivare l'azione preannunciata con la comunicazione di cui sopra, atteso che nessun reclamo risulta essere stato depositato 'presso la segreteria della Corte Sportiva territoriale' nel termine previsto dall'art. 76, c. 3, CGS ('entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare'). Conseguentemente la Corte ritiene, in applicazione di quanto previsto dall'art. 76, c. 3, CGS, in tema di 'mancato deposito del reclamo nel termine indicato', di non doversi procedere in assenza di un formale atto di reclamo. La tassa di reclamo, vista la dichiarazione di preannuncio formulata dalla società Porta Romana Oltrarno, deve essere incamerata/addebitata in applicazione del principio sancito dall'art. 48, c. 2, CGS, norma di carattere generale, a mente del quale 'I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto del campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice'. P.Q.M. la Corte Sportiva Territoriale, vista la dichiarazione di preannuncio di reclamo formulata dalla società Porta Romana Oltrarno non seguita dal deposito di rituale reclamo, dichiara di non doversi procedere.

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