C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla Polisportiva Albereta 72 A.S.D. che impugna la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo volto ad ottenere la ripetizione della gara Molinense / Albereta disputata nell’ambito del Girone M del Campionato di II Categoria in data 22.12.2019. (C.U. n. 44/2020) .

Reclamo proposto dalla Polisportiva Albereta 72 A.S.D. che impugna la decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha respinto il reclamo volto ad ottenere la ripetizione della gara Molinense / Albereta disputata nell’ambito del Girone M del Campionato di II Categoria in data 22.12.2019. (C.U. n. 44/2020) .

Il procedimento disciplinare muove dal reclamo, non del tutto chiaro nella motivazione e nella citazione delle norme invocate a sostegno, indirizzato dalla Società Polisportiva Albereta 72 A.S.D. (di seguito Albereta) al G.S. Territoriale della Toscana e con il quale si chiede la ripetizione della gara Molinense / Albereta meglio indicata in epigrafe. Dopo aver riportato la dichiarazione resa dal D.G. al capitano della propria squadra sull’episodio dell’annullamento della rete del pareggio, la reclamante cita l’art. 7 del Regolamento del Gioco del Calcio (rectius: Regola 3, punto 9) ed afferma che il gioco ”....sarebbe dovuto riprendere, dopo l’allontanamento dell’allenatore e con una punizione diretta dal punto ove si trovava, ossia all’altezza della sua panchine e non come erroneamente avvenuto dentro l’area e con punizione indiretta. Per tale motivo, rilevato che il D.G. non ha assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore, ritiene, dopo averne riportato alcune dichiarazioni contrastanti presuntivamente rese nel dopo gara, che l’Arbitro sia incorso in un errore tecnico per cui chiede la ripetizione della gara. Il G.S.T. con il C.U.n. 44/2020 contesta la sussistenza di un errore tecnico da parte dell’Arbitro e, rilevando che un eventuale errore non costituisce sempre motivo per disporre la ripetizione della gara, ha deliberato di respingere il reclamo, così motivando: Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 2.01.2020; il 22 dicembre 2019 veniva disputata la gara del Campionato Regionale di 2' Categoria, girone ''M'', Molinense /Albereta 72, gara che si concludeva con il risultato di 2 a 1. La Pol. Albereta 72 inoltra reclamo a questo Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana e, sull'assunto dell'errore tecnico in cui sarebbe incorso l'arbitro, per avere, dopo aver annullato una rete per la squadra ospite in quanto il proprio allenatore si trovava sul terreno di gioco nel momento in cui la rete era stata segnata, fatto riprendere il gioco con un calcio di punizione da dentro l'area di rigore anziche' dal punto (all'altezza delle panchine) in cui si trovava la persona indebitamente entrata in campo, chiede che la gara, previa declaratoria della sua invalidazione, venga ripetuta. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il gravame non possa essere accolto. In esito all'espletata istruttoria deve aversi per accertato che l'arbitro, per sua stessa ammissione, aveva fatto riprendere il gioco, con un calcio di punizione diretto a favore della Molinense all'altezza dell'area di rigore (e quindi in un punto piu' favorevole per la reclamante) anziche' all'altezza delle panchine. Cio' premesso, occorre stabilire se tale modo di procedere dell'arbitro abbia influito in modo decisamente ostativo sulla regolarita' di svolgimento della gara, posto che secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza sportiva, l'errore tecnico non e' di per se' sufficiente ad invalidare la gara se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco. La risposta non puo' essere che negativa per cui il G.S.T, - atteso che l'art.10 n. 5 C.G.S. attribuisce agli Organi della disciplina sportiva il potere di stabilire, al verificarsi di fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, se tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara ed in quale misura; ricordato inoltre che l'annullamento di una gara e la ripetizione della stessa hanno il carattere dell'eccezionalita' e che, pertanto, le condizioni ed i motivi di siffatti provvedimenti devono essere rigorosamente vagliati e provati; - ritenuto che per poter annullare il risultato agonistico sia necessario l'accadimento di un fatto, decisivo ed influente, e tale certamente non può essere quello denunciato; -considerato che diversamente si dovrebbe compiere un tipo di ragionamento troppo capzioso e sofistico per giungere all'annullamento del risultato vero e sportivo scaturito; P.Q.M. il Giudice Sportivo Territoriale, omologa il risultato della gara Molinense /Albereta 72 svoltasi a Molin del Piano (Firenze) il giorno 22 dicembre 2019 e valida per il Campionato Regionale di 2' Categoria. Dispone addebitarsi la relativa tassa.

Con il reclamo oggi in esame, la Società Albereta, citando ancora una volta in maniera erronea altra norma (art. 9) del già citato Regolamento, considera tanto ”irreale e fantomatica”, quanto ininfluente ai fini del regolare svolgimento del gioco, l’aver il proprio allenatore posto il piede sul terreno di gioco, riaffermando in maniera perentoria che il D.G. ha commesso un errore tecnico con l’aver fatto riprendere il gioco assegnando una punizione a favore della Molinense dall’interno dell’area di rigore di detta squadra. Tale comportamento, soggiunge,“.....avalla ancora di più l’ipotesi che l’annullamento del gol è stata una pura invenzione”. Il reclamo si conclude con il riportare: - una serie di frasi dette dal D.G. in riferimento all’episodio; - il richiedere l’audizione; - il reiterare l’accoglimento della richiesta di ripetizione della gara. Avviato il dibattimento, dopo la relazione introduttiva del Collegio, il Legale rappresentante della Società – avuta cognizione del supplemento di rapporto richiesto dalla Corte e del chiarimento, richiesto per le vie brevi, in data odierna al d.g. – conferma le argomentazioni svolte con il ricorso ed in particolare che l’arbitro è incorso in un errore tecnico “in violazione della norma che prevede l’espulsione del soggetto entrato in campo indebitamente e la ripresa del gioco dal punto in cui è avvenuta l’infrazione”. Ritiene dover precisare la impossibilità dell’Arbitro di poter contemporaneamente seguire le fasi di gioco e la posizione sul campo dell’allenatore. Insiste nella richiesta di ripetizione della gara. Decidendo in Camera di consiglio la Corte osserva che con il reclamo posto all’attenzione del G.S.T. la Società Albereta ha ritenuto che il D.G. abbia commesso un errore tecnico facendo battere la punizione da una posizione diversa da quella effettiva, mentre con l’atto di appello qui depositato, pur ribadendo il medesimo concetto, afferma l’essere stato l’annullamento della rete una pura invenzione, introducendo in tal modo, a parere del Collegio, un nuovo ed ulteriore motivo di reclamo, specificatamente vietato dalla normativa vigente come è evidente dall’esame del contenuto del c. 4 dell’art. 76 del vigente C.G.S. il quale dispone testualmente che “Le domande nuove sono inammissibili”. Con ciò la norma esclude che l’Organo della Disciplina Sportiva di II grado venga chiamato a pronunciarsi su eccezioni che non siano state poste all’attenzione del Primo Giudice ovvero, che nella fattispecie, questo Collegio stabilisca se la decisione del D.G. circa l’annullamento della rete, ritenuto dalla reclamante un errore tecnico, abbia avuto effetti sul regolare svolgimento della gara. Conseguentemente questo Giudice deve pronunciarsi, unicamente in ordine all’eccezione che, sollevata in prime cure, è stata ribadita in questa sede, ovvero se l’Arbitro è incorso in un errore tecnico per non aver sanzionato l’Allenatore della Società Albereta con l’espulsione e per aver fatto battere la punizione da un punto diverso da quello in cui si è verificata l’infrazione. In proposito si osserva che per costanza di decisioni degli Organi della Disciplina Sportiva l’errore tecnico che conduce automaticamente alla ripetizione della gara è quello che viene riconosciuto per tale dall’Ufficiale di gara in sede di rapporto e/o di supplemento ad esso relativo. Nel caso di specie in nessuno degli atti ufficiali, la cui valenza probatoria dovrebbe essere ben nota alla reclamante, l’Arbitro ha riconosciuto di essere incorso in un errore tecnico per cui compete al Giudicante il valutare se la mancata espulsione dell’Allenatore della Società Albereta e il battere la punizione da posizione diversa abbiano avuto una qualche influenza sull’esito della gara. La risposta non può che essere negativa. La stessa reclamante, infatti, indica con il gravame proposto in prime cure quanto contenuto nel punto 9 della Regola n. 3 del Gioco del Calcio ovvero l’obbligo per il D.G. di annullare una rete eventualmente segnata soggiungendo che “....in tutti i casi deve far allontanare dal terreno di gioco la persona in più” ma senza prevedere – come del resto il C.G.S. – alcuna sanzione nel caso di omissione del provvedimento,. Nè d’altra parte è stato dimostrato – a prescindere dal fatto che il tutto si è verificato al 92’del II tempo sui 96 minuti di durata complessiva della gara – che il mancato allontanamento dell’Allenatore ha avuto un qualche effetto sull’esito finale della gara. Si osserva che tale fatto potrà, tutt’al più, essere oggetto di esame da parte dei competenti Organi A.I.A. a fini disciplinari interni P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge il reclamo proposto. Tassa acquisita.

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