C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/02/2020– Delibera – – campionato Allievi “B” Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dal sig. RINGRESSI MARCO avverso le sanzioni allo stesso comminate e pubblicate sul C.U. n. 37 del 5 febbraio 2020 della Delegazione Provinciale di Firenze.

- campionato Allievi “B” Oggetto: preannuncio di reclamo proposto dal sig. RINGRESSI MARCO avverso le sanzioni allo stesso comminate e pubblicate sul C.U. n. 37 del 5 febbraio 2020 della Delegazione Provinciale di Firenze.

Con formale dichiarazione il sig. Ringressi Marco ha preannunciato reclamo avverso la sanzione della sua inibizione fino al 20 marzo 2020 comminata dal G.S. Provinciale di Firenze e pubblicata sul C.U. n. 37 della Delegazione Provinciale di Firenze in data 5 febbraio 2020, in relazione ai fatti avvenuti durante la gara, valevole per il campionato Allievi “B”, Giovani Fucecchio - Rondinella del 01.02.2020. Con tale dichiarazione il sig. Ringressi Marco ha altresì richiesto di poter ricevere copia del referto di gara. Tale richiesta è stata esaudita dagli organi di segreteria federali mediante inoltro di comunicazione pec in data 10 febbraio 2020. A seguito dell'invio di detto documento ufficiale, il suddetto non ha tuttavia ritenuto di dover coltivare l'azione preannunciata con la comunicazione di cui sopra, atteso che nessun reclamo risulta essere stato depositato 'presso la segreteria della Corte Sportiva territoriale' nel termine previsto dall'art. 76, c. 3, CGS ('entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare'). Conseguentemente la Corte ritiene, in applicazione di quanto previsto dall'art. 76, c. 3, CGS, in tema di 'mancato deposito del reclamo nel termine indicato', di non doversi procedere in assenza di un formale atto di reclamo.

La tassa di reclamo, vista la dichiarazione di preannuncio formulata dal sig. Ringressi Marco, deve essere addebitata in applicazione del principio sancito dall'art. 48, c. 2, CGS, norma di carattere generale, a mente del quale 'I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto del campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice'. P.Q.M. La Corte Sportiva Territoriale, vista la dichiarazione di preannuncio di reclamo formulata dal sig. Ringressi Marco non seguita dal deposito di rituale reclamo, dichiara di non doversi procedere. La tassa deve essere incamerata

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