C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/02/2020– Delibera – –coppa provinciale 3^ categoria Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Ciarlelli Ludovico avverso la sanzione della squalifica fino al 29 aprile 2020 inflittagli dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze. (C.U. n. 36/2020 del 31.1.2020).

–coppa provinciale 3^ categoria Reclamo proposto in proprio dal Calciatore Ciarlelli Ludovico avverso la sanzione della squalifica fino al 29 aprile 2020 inflittagli dal G.S.T. presso la Delegazione Provinciale di Firenze. (C.U. n. 36/2020 del 31.1.2020).

 Il Calciatore Ciarlelli Ludovico reclama in proprio contro la decisione descritta in epigrafe che, riportata al punto 8 del C.U. n. 36/2020, è così motivata: “A seguito di rettifica arbitrale precisiamo che il tesserato della Società Giovani Fucecchio 2000 squalificato fino al 29/4/2020 (a fine gara dava una spinta al D.G.) è il Calciatore Ciarlelli Ludovico e non l’allenatore Ristori Stefano come pubblicato sul C.U. n. 35 del 29.1.2020. Pertanto il Sig. Ristori Stefano viene riqualificato con decorrenza immediata” Il provvedimento viene impugnato in proprio dal Calciatore il quale pur riconoscendosi responsabile di quanto ascrittogli ritiene eccessiva la sanzione stante la involontarietà del gesto compiuto. Afferma a tal fine di aver appoggiato del tutto involontariamente le mani sul petto del D.G. a seguito di spinte ricevute da altri calciatori nel corso della mischia verificatasi a fine gara, riconoscendo tuttavia di aver posto in essere in gesto irriguardoso. Si dichiara pentito e cita a proprio favore l’aver comunicato alla Società di essere l’autore della violazione contestata chiedendo di essere ascoltato in sede di discussione del reclamo. All’adunanza si è presentato unicamente il legale di fiducia del reclamante fornito di delega che non integra i requisiti richiesti dal C.G.S. in tema di assistenza ai tesserati reclamanti per cui la decisione viene assunta inaudita altera parte. Il Collegio quindi si riunisce in camera di consiglio rilevando che è stato richiesto al D.G., in sede istruttoria, un supplemento di rapporto per cui è in grado di decidere. La decisione impugnata è, come detto in premessa, la conseguenza della rettifica al proprio rapporto effettuata, in data 30 gennaio, dall’Arbitro su specifica segnalazione, acquisita agli atti dalla Corte da parte della Società A.C. Giovani Fucecchio. Accertato quanto sopra, non sussiste più alcun dubbio in ordine all’autore dell’atto di violenza, perché di questo trattasi, per cui alla Corte non rimane che esaminare la decisione impugnata con riferimento alla sanzione applicata e ritenuta dal reclamante eccessiva. Si osserva che l’Arbitro della gara dopo aver affermato che “…mi ha spinto continuando ad inveire contro di me”, nel supplemento reso al Giudicante ha affermato che il Calciatore è giunto di corsa, senza ricevere spinte da alcuno, intimorendolo ed offendendo senza però precisare quali e quante siano state le minacce e le offese, riferendo che il Calciatore è stato tenuto a freno da compagni di squadra fino a quando gli è riuscito di raggiungere il proprio spogliatoio. La descrizione dei fatti che emerge dal supplemento di rapporto appare estremamente puntuale e modifica quanto dichiarato dall’Arbitro in sede di rapporto di gara, nell’immediatezza quindi dell’evento, suscitando, pertanto, perplessità sul loro effettivo svolgersi. Rileva a tal fine il Collegio che l’Arbitro, al fine di consentire all’Organo della Disciplina Sportiva l’emanazione di provvedimenti disciplinari che, corrispondendo alla realtà dei fatti accaduti, siano equi e giusti, deve necessariamente riportare nell’originario rapporto di gara l’esatto svolgersi dei fatti mentre il supplemento di rapporto serve unicamente a chiarire le eventuali contestazioni di parte. La Corte ritiene di dover basare la propria decisione, così come fatto dal giudice di prima istanza, sulle risultanze del rapporto di gara stilato al termine della competizione. In termine di quantificazione della sanzione il Collegio tiene conto delle asserite frasi irriguardose; non meglio specificate, e del contatto fisico con l’arbitro che non risulta aver generato conseguenze. P.Q.M. La C.S.A.T. infligge in via definitiva al calciatore Ludovico Ciarlelli la squalifica fino al 31 marzo 2020. La tassa di reclamo deve essere restituita.

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