C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 27/02/2020– Delibera – Oggetto: reclamo proposto dalla società IL ROMITO avverso la squalifica del calciatore DAVIDE SALPANO fino al 5/5/2020 pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 febbraio 2020 della Delegazione Provinciale di Pisa.

Oggetto: reclamo proposto dalla società IL ROMITO avverso la squalifica del calciatore DAVIDE SALPANO fino al 5/5/2020 pubblicata sul C.U. n. 39 del 5 febbraio 2020 della Delegazione Provinciale di Pisa.

Il G.S. della Delegazione di Pisa comminava la squalifica fino al giorno 5.5.2020 e, quindi, per mesi tre, al calciatore Davide Salpano in quanto, questi, a fine gara, offendeva e spingeva alle spalle il D.G., senza procuragli dolore. A.S.D. Il Romito reclama la sanzione inflitta, ponendone a fondamento una diversa ricostruzione dei fatti: il Salpano, infatti, nel tentativo di richiamare l’attenzione del D.G., voltato nella direzione opposta alla sua, avrebbe appoggiato le mani sulla schiena dello stesso, senza la minima intenzione di spingere. La società reclamante spiega detto comportamento con l’esigenza del calciatore di protestare per alcuni episodi accaduti durante la partita, in un contesto comunque caratterizzato da un’accesa conflittualità e nervosismo fra i tesserati di entrambe le società. Eccepisce, inoltre, A.S.D. Il Romito un errore dell’arbitro nell’individuazione della squadra di appartenenza del Salpano, identificato nel referto arbitrale come un tesserato del Fratres Perignano, anziché della società reclamante, ingenerando ciò il dubbio su quale tesserato possa aver effettivamente visto il D.G., essendo peraltro il giocatore voltato di spalle. Rileva, infine, la reclamante la totale assenza di intenzionalità e volontarietà nel gesto del Salpano nel procurare lesioni o, comunque, porre in pericolo l’integrità fisica del D.G., e conclude, in via principale, per l’annullamento della sanzione, nonché in via subordinata, per la riduzione della stessa, ritenuta eccessiva rispetto ai fatti per come verificatisi. Il reclamo non può trovare accoglimento. Inviati i rilievi della reclamante al D.G., ai fini di un approfondimento istruttorio, quest’ultimo, nella risposta, confermava pienamente quanto già indicato nel già puntuale referto di gara. Il D.G., in particolare, contrariamente a quanto argomentato dalla società reclamante, rilevava che, al termine della gara, si era formato un gruppo di calciatori dell’A.S.D. Il Romito che urlavano e si spingevano fra loro per arrivare per primi a protestare con il medesimo. Fra questi, il Salpano spingeva alle spalle il D.G. dopo che quest’ultimo si era allontanato per fare ritorno nello spogliatoio, costringendolo a compiere un precipitoso passo in avanti per non perdere l’equilibrio: il contatto fisico era, peraltro, accompagnato da offese puntualmente riportate dall’arbitro. Nel supplemento, inoltre, il D.G. precisa in merito all’errore nell’attribuzione del calciatore alla società di effettiva appartenenza, essersi trattato di un mero refuso, come tale ininfluente sulla certezza nell’identificazione, comunque esatta, del calciatore Salpano sulla quale l’arbitro stesso conferma infatti di non avere dubbio alcuno. Del resto, il provvedimento di espulsione somministrato a fine gara al detto calciatore trova puntuale riscontro nella coerente annotazione a margine del suo nominativo sulla distinta allegata al referto medesimo. Orbene, in ossequio alla fede privilegiata attribuita a quest’ultimo ed al supplemento arbitrale ex art. 61 del novellato Codice di Giustizia Sportiva, risulta pienamente confermata la condotta gravemente irriguardosa del Salpano ai danni del direttore di gara, concretizzatasi, peraltro, come accertato, in un contatto fisico, avendo questi spinto alle spalle il D.G., accompagnando il gesto con delle offese. Contrariamente, quindi, a quanto dedotto dalla reclamante, il comportamento sanzionato deve essere certamente ricondotto alla fattispecie di cui all’art. 36, comma1 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva.

Di poi, la domanda di riduzione della sanzione inflitta svolta, in subordine, dalla società reclamante, non può parimenti trovare accoglimento in quanto la Corte rileva la piena proporzionalità della stessa ai fatti per come concretamente accaduti, ovvero all’inammissibile contatto fisico del calciatore con l’arbitro, accompagnato da gravi espressioni ingiuriose, concretando ciò, quindi, una condotta nel suo complesso gravemente irriguardosa, che in spregio a quanto argomentato dalla reclamante, non può essere solo finalizzata a richiamare semplicemente l’attenzione dell’arbitro o a chiedere i giusti chiarimenti a quest’ultimo. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e per l’effetto conferma la comminata sanzione della squalifica al calciatore Davide Salpano fino al giorno 5.5.2020, disponendo l’addebito della tassa.

 

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