C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16/04/2020– Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che ha squalificato per tre giornate di gara il Calciatore Bacci Lorenzo. (C.U. n. 49 /2020)

Reclamo proposto dall’A.S.D. Pieve Fosciana avverso la decisione del G.S.T. della Toscana che ha squalificato per tre giornate di gara il Calciatore Bacci Lorenzo. (C.U. n. 49 /2020)

Il provvedimento impugnato così motivato: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il D.G.” viene impugnato dalla Società Pieve Fosciana la quale ritiene, con laconico reclamo, che la frase contenente le offese assunta dal G.S. a fondamento della decisione (ridicolo, che bimbetto) siano state rivolte dal Calciatore Bacci al pubblico in risposta ad un’offesa ricevuta e giammai al D.G.. Chiede di conseguenza che la sanzione venga ridotta ad una giornata di gara quale conseguenza dell’avvenuta espulsione per doppia ammonizione. Esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto la Corte dichiara doversi respingere il reclamo. Infatti, a prescindere dal non spiegare la reclamante come ci si possa rivolgere ad un certo numero di persone (il pubblico) appellandolo come “bimbetto”, l’Arbitro ha, in questa sede, precisato che la frase gli è stata rivolta direttamente dal Calciatore, che si trovava ad un metro di distanza, al momento dell’assunzione del provvedimento di espulsione. Circa la congruità della sanzione il Collegio osserva come la frase ricevuta dal D.G. rivesta, quantomeno, i connotati del comportamento irriguardoso che l’art. 36 sanziona con la squalifica per due giornate di gara alle quali deve essere aggiunta la squalifica per una giornata dovuta all’espulsione. Il provvedimento impugnato è quindi confermato perché fondato in punto di fatto e congruo nella determinazione della sanzione. P.Q.M. la C.S.A.T. della Toscana respinge in via definitiva il reclamo proposto e conferma l’acquisizione della tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it