C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 54 del 16/04/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Orange Don Bosco che si oppone alla decisione con la quale il G.S.T. ha inibito ai Dirigenti Gabriele Bruni, Fabio Lorini e Daniele Tenti di svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 7 aprile 2020. (C.U. n. 33/2020).

Reclamo proposto dalla Società A.S.D. Orange Don Bosco che si oppone alla decisione con la quale il G.S.T. ha inibito ai Dirigenti Gabriele Bruni, Fabio Lorini e Daniele Tenti di svolgere qualsiasi attività in ambito federale fino al 7 aprile 2020. (C.U. n. 33/2020).

 Dopo la fine della gara del Campionato di III Categoria: S.P. Monsigliolo A.S.D. / A.S.D. Orange Don Bosco l’Arbitro ha riportato sul rapporto di gara che, mentre si dirigeva verso lo spogliatoio, veniva raggiunto dai Tesserati della Società Don Bosco Bruni, Lorini e Tenti, che lo offendevano ripetutamente. Il G.S.T. ha assunto, di conseguenza, la decisione che viene oggi impugnata motivandola, uniformemente per i tre tesserati, nel modo seguente: “a fine gara unitamente ad altri due tesserati della propria squadra si faceva incontro al D.G., a cui veniva impedito di proseguire verso gli spogliatoi, nel contempo offendendolo ripetutamente. “ Il provvedimento è stato impugnato dalla Società Orange Don Bosco la quale si limita a negare sia le offese che l’addebito relativo all’aver ostacolato il D.G. nel suo rientro nello spogliatoio, assumendo che “…i fatti non si sono svolti come scritto sul Referto” senza apportare alcun elemento concreto atto a mettere in dubbio lo svolgimento dei fatti. L’Arbitro facendo seguito alla richiesta di supplemento inoltratogli dalla Corte ha confermato integralmente il rapporto di gara evidenziando l’intervento portato in suo aiuto dai Dirigenti della Società Montigliolo che hanno cercato di calmare i Tesserati Bruni, Lorini e Tenti. Il reclamo non può trovare accoglimento stante il carattere di prova privilegiata che il C.G.S. assegna al rapporto di gara con l’art. 61 e che, per costante giurisprudenza del giudicante, può subire qualche attenuazione solo in presenza di concreti e probanti dati di fatto che possano emergere in sede di esame del reclamo. Rileva ancora il Collegio che la sanzione è più che congrua sotto il profilo dell’entità della sanzione irrogata, rilevandosi che i Tesserati colpiti dalla sanzione rivestivano in occasione della gara in questione la qualifica rispettivamente di Allenatore, Massaggiatore e Dirigente accompagnatore. P.Q.M. La C.S.A.T. della Toscana respinge in via definitiva il reclamo disponendo l’acquisizione della tassa

 

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