C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Gara Atletico Castello – Sinalunghese (3-2) del 8/2(2020. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.46 del 13/02/2020 C.R.T.

Gara Atletico Castello – Sinalunghese (3-2) del 8/2(2020. Campionato Juniores Regionali. In C.U. n.46 del 13/02/2020 C.R.T.

Reclama la società Sinalunghese avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S. -SQUALIFICA FINO AL 13/12/2024 al calciatore Manganiello Donato il quale A fine gara con la mano sferrava due colpi di forte intensità' sulla spalla sx del D.G.. Di poi, colpiva il volto dell'Arbitro con un forte schiaffo provocandogli intenso dolore. Sanzione aggravata in quanto capitano. Quale capitano di squadra responsabile degli atti di violenza commessi in occasione della gara nei confronti dell'Arbitro da un calciatore della propria squadra non individuato. La sanzione inflitta in relazione all'episodio sotto descritto cesserà' di avere esecuzione nel momento in cui sarà individuato l'autore dell'atto. "Per aver, calciatore non individuato, colpito il D.G. con un pugno di forte intensità' alla nuca che gli provocava forte dolore e momentaneo stordimento (squalifica determinata in anni tre)". La sanzione inflitta viene considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società' dilettantistiche deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi. Si acquisisce agli atti certificazione medica rilasciata dall'Azienda Ospedaliera di Firenze Careggi Pronto Soccorso. Si pone a carico della società' oggettivamente responsabile l'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'Arbitro in base a quanto dichiarerà' il medesimo. -AMMENDA Euro 500,00 SINALUNGHESE A.S.D. Per tesserati non identificati che si rendono colpevoli di gravi episodi di contestazione aggressiva verso il D.G. accompagnati da offese e minacce. La reclamante contesta integralmente le sanzioni inflitte in quanto ritiene che la versione arbitrale dei fatti non sia corretta ed anzi sia addirittura antitetica rispetto al reale accadimento degli stessi. In via preliminare chiede le sia inviato il supplemento al rapporto di gara che generalmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale richiede all’arbitro, il tutto prima dell’udienza dibattimentale alla quale fa istanza per essere presente. Nel merito contesta integralmente l’assunto del D.G. sostenendo che il proprio calciatore avrebbe subito un atto di violenza da parte dell’arbitro e non viceversa. Tale convincimento deriverebbe dal fatto che l’arbitro, nel suo rapporto di fine gara, avrebbe taciuto su alcune circostanze come ad esempio il trasporto in ospedale assieme al calciatore in questione e che lo stesso arbitro avrebbe fornito al sanitario refertante una versione diversa da quella del calciatore, la quale, a detta della reclamante sarebbe l’unica vera e reale. La reclamante, ad abundantiam, riporta nel suo scritto difensivo una serie di decisioni che a suo dire ben si attaglierebbero al caso di specie. Per quanto attiene la sanzione economica, la reclamante spende poche parole, ritenendola ingiusta ed inserita in un contesto (ovvero la sanzione al calciatore) non veritiero. In altri termini la sanzione economica è strettamente legata a quella del calciatore, per cui cadendo quest’ultima di fatto verrebbe meno anche la prima. Conclude in via istruttoria affinchè la Corte Sportiva di Appello Territoriale rimetta gli atti alla Procura Federale al fine dell’accertamento dei fatti, mentre nel merito chiede l’annullamento di tutte le sanzioni, sia relativamente al calciatore che alla società o, in subordine, una riduzione delle stesse. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma essenzialmente i propri scritti, aggiungendo, in calce a quest’ultimo, che effettivamente si è recato all’ospedale sulla stessa ambulanza insieme al calciatore Manganiello. Il Collegio, esercitando un preciso potere istruttorio, ha provveduto a convocare l’arbitro per il giorno 19/06/2020 ovvero per la data di discussione del ricorso, ovviamente non in contraddittorio con il legale della reclamante che è stato udito successivamente.

Dall’audizione dell’arbitro sono emerse circostanze che hanno contribuito a chiarire al meglio lo svolgimento dei fatti oggetto del contendere. Il D.G. ha confermato di essere stato colpito da due colpi alla spalla inferti dal calciatore Manganiello il quale, dopo la notifica dell’espulsione, lo avrebbe attinto con uno schiaffo sulla parte sinistra del volto. L’arbitro, in gesto di protezione personale ed al fine di mettersi ad una distanza di sicurezza, ha appoggiato le mani sul petto del calciatore. In relazione al fatto non segnalato nel rapporto di gara circa il trasporto in ambulanza il D.G. ha dichiarato che di solito sono i dirigenti a comunicare all’arbitro che un tesserato è stato trasportato in ospedale. Il D.G. relativamente al colpo ricevuto sulla nuca il cui autore è a tutt’oggi rimasto ignoto, ha escluso potesse trattarsi del Manganiello o di un dirigente. Infine, circa la discrasia relativa alla zona del volto attinta da uno schiaffo ovvero la parte sinistra del viso a detta dell’arbitro mentre dal referto sembrerebbe la destra in quanto si legge testualmente “Dolorabilità zigomatica destra e nasale senza segni clinici di frattura” il D.G. ritiene che il referto ospedaliero contenga un errore. All’udienza del 19/06/2020 il legale della società reclamante, ritualmente convocato, è stato reso edotto circa il supplemento di rapporto arbitrale e delle dichiarazioni rese dall’arbitro in sede di audizione personale, il tutto mediante lettura dei relativi documenti. Il legale ha preso atto di entrambe le dichiarazioni del D.G. e nulla ha opposto circa le modalità di apprendimento delle predette, di fatto rinunciando alla sua richiesta preliminare. Nel merito, il difensore si è riportato ai propri scritti confermando la richiesta di trasmissione degl’atti alla Procura Federale. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, sentiti l’arbitro e il difensore della società reclamante, passa in decisione. In via preliminare il Collegio respinge la richiesta istruttoria di invio/ricezione del supplemento al rapporto di gara dell’arbitro e questo per un doppio motivo. In primo luogo la richiesta di un supplemento di rapporto all’arbitro è un atto facoltativo devoluto al Giudicante il quale può attivarsi in tal senso o meno e la richiesta preventiva non pare trovare albergo nella prassi consolidata del Collegio; la parte reclamante viene sempre messa al corrente, in sede di udienza, di eventuali supplementi di rapporto richiesti all’arbitro. In secondo luogo il Collegio rileva che l’art. 76 comma 5 del C.G.S. prevede che la parte reclamante possa ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia e questo deve essere fatto in sede di preannuncio del gravame. Orbene, la norma in questione non prevede che la parte reclamante possa chiedere copia di eventuali atti acquisiti in sede istruttoria del Collegio, avendo tuttavia il diritto di venirne a conoscenza in sede di audizione avanti all’Organo Giudicante. Nel merito, la Corte ritiene che i fatti così come riportati dall’arbitro, sia pure con alcune lacune descrittive, siano realmente avvenuti e che l’arbitro sia stato effettivamente colpito sia alla spalla che al volto dal Manganiello. Tale convincimento lo si rileva anche dalle argomentazioni difensive della reclamante la quale basa le proprie tesi esclusivamente sulla inattendibilità della versione arbitrale, basandosi esclusivamente su una richiesta di invio degl’atti alla Procura Federale. Tale istanza, a parere del Collegio, deve essere respinta in quanto non apporterebbe ad alcun risultato utile ai fini del decidere. Infatti, se l’arbitro non ha riportato nel rapporto che nell’ambulanza c’era pure il Manganiello ha poca rilevanza ai fini di stabilire se quest’ultimo lo abbia colpito o meno, così come ha scarsa rilevanza una certa discrasia nell’indicazione del punto preciso del volto dove è stato colpito l’arbitro (il sanitario parla di dolorabilità destra e nasale, tuttavia un colpo al volto può espandersi sicuramente a tutta la sua interezza). I certificati medici appaiono invece interessanti in merito alle prognosi riportate dai due soggetti in questione: 7 giorni per l’arbitro, 2 giorni per il calciatore il che fa propendere per l’accoglimento della versione dell’arbitro, che notoriamente ha valore di prova privilegiata, il quale riferisce di avere allontanato il calciatore spingendolo sul petto in segno di difesa personale (“mettermi a distanza di sicurezza”). Sempre in relazione all’audizione dell’arbitro lo stesso ha dichiarato spontaneamente di escludere che il Manganiello possa essere l’autore del colpo da lui subito sulla nuca da parte di soggetto non identificato: tale dichiarazione fa pensare che l’arbitro non ha alcun motivo di contrasto con il calciatore e deve essere apprezzata la sua onestà intellettuale. D’altro canto la reclamante, ad oggi, per quanto di conoscenza, non ha segnalato alcun nominativo al fine di far revocare la sanzione inflitta al proprio tesserato per responsabilità oggettiva in quanto capitano della squadra, basando la propria difesa sulla inattendibilità dell’arbitro, né la stessa società reclamante ha posto in essere, in proprio, una richiesta di attivazione da parte della Procura Federale sui fatti oggi in contestazione.

In punto di quantificazione della squalifica il Collegio ritiene di dovere operare su un doppio binario e scindere le sanzioni inflitte al calciatore Manganiello in due parti: la prima relativamente ai fatti da lui commessi e sanzionati per responsabilità diretta, la seconda per fatti a lui imputati per responsabilità oggettiva in quanto capitano della squadra e quindi responsabile per gli atti di violenza subiti dal D.G. Tale distinzione appare necessaria al fine di inquadrare in concreto le due fattispecie anche al fine di avere una precisa determinazione del quantum qualora fosse reso noto il soggetto che effettivamente ha colpito l’arbitro alla nuca. Infine, viste le risultanze emerse dall’attività istruttoria della Corte che hanno evidenziato fatti sicuramente non conosciuti dal G.S. si ritiene di graduare diversamente le sanzioni al calciatore, mentre rimane ferma la sanzione economica alla società in virtù della carenza di motivazioni valide a difesa stante l’accoglimento delle tesi arbitrali. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo, cassa la decisione del G.S. e così dispone: squalifica per anni 2 (due) il calciatore Manganiello Donato per responsabilità diretta in relazione ai fatti ascritti e lo squalifica altresì per anni 1 (uno) per responsabilità oggettiva relativamente ai fatti ascritti quale capitano della squadra e per l’effetto lo squalifica fino a tutto il 13/02/2023. Respinge il reclamo relativamente alla sanzione dell’ammenda inflitta alla società. Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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