C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Longo Lorenzo avverso la squalifica fino al 19/06/2020 (C.U. n. 39 del 19/02/2020)

Oggetto: Reclamo in proprio del giocatore Longo Lorenzo avverso la squalifica fino al 19/06/2020 (C.U. n. 39 del 19/02/2020)

 Il reclamo - avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto direttamente dal calciatore identificato in epigrafe - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna disputata, in data 16 febbraio 2020, dalla Polisportiva di appartenenza, Castiglione D'Orcia, contro la società Siena Nord. Di seguito viene integralmente riportata: “Una volta espulso, alla notifica del provvedimento, colpiva con uno schiaffo la mano del DG che impugnava il cartellino rosso, provocandogli un lieve dolore e facendo piegare il cartellino senza, peraltro, far cadere questo in terra. Nel mentre era trattenuto dai compagni urlava al DG gravi frasi oltraggiose, offensive e minacciose. Solo grazie all'intervento dei compagni di squadra che lo trattenevano usciva, quindi, dal terreno di gioco e, una volta uscito, si posizionava dietro la rete reiterando le offese e le gravi minacce (di morte). Al termine si avvicinava al DG nel tentativo di scusarsi, ma, stante il rifiuto di questo reiterava nuovamente le offese e le frasi irriguardose.”. Nel reclamo, il Sig. Longo contesta globalmente il contenuto del rapporto arbitrale negando con forza la sussistenza dei fatti dedotti e proponendo la sua versione: il giocatore avrebbe ricevuto il secondo giallo solo per aver esplicato, in modo corretto e non aggressivo, il proprio dissenso ad un mancato provvedimento dell'arbitro. Solo alla notifica dell'espulsione il calciatore avrebbe reagito in modo aggressivo senza però pronunciare mai le minacce e le frasi dettagliate nel rapporto di gara. Successivamente si sarebbe anche rammaricato del proprio comportamento ed avrebbe inutilmente tentato più volte di scusarsi con l'arbitro. Conclude pertanto - rammentando l'assenza di provvedimenti disciplinari in tutta la sua carriera sportiva - affinché la Corte Sportiva d'Appello Territoriale riformi la decisione del G.S.T. riducendo la squalifica comminata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Nonostante la chiara esposizione dei fatti enucleata nel rapporto di gara, la Commissione Sportiva di Appello Toscana riteneva comunque necessario, ai fini del decidere, un approfondimento istruttorio e pertanto provvedeva a richiedere ed acquisire agli atti un supplemento da parte del D.G. inoltrando a quest'ultimo le eccezioni ed i rilievi ipotizzati dal reclamante; il medesimo però, nella risposta, smentisce totalmente le argomentazioni difensive ipotizzate e conferma interamente quanto dedotto nel primo rapporto.

Nel quadro univoco fornito dal D.G. nel rapporto di gara e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Giustizia Sportiva, che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, rileva che la dinamica dei fatti sia ulteriormente confermata anche nel supplemento. Infatti il D.G. è granitico, nel ribadire sia il precedente fallo meritevole di ammonizione, sia il successivo gesto violento le cui conseguenze sono state mitigate solo grazie al pronto intervento di alcuni compagni di squadra i quali, tempestivamente, provvedevano a bloccare il Longo. Conferma inoltre che lo stesso medesimo proseguiva nel mantenere il suo atteggiamento aggressivo ed intimidatorio anche al di fuori del terreno di gioco per poi recuperare un po' di calma e tentare di scusarsi per due volte. Non vi è dunque alcuno “spazio”, sulle dichiarazioni univoche e convergenti del D.G., per ritenere plausibili le argomentazioni difensive spese con riferimento alla mera negazione della sussistenza degli addebiti formulati. In ogni caso, come sopra evidenziato, le Carte Federali stabiliscono, quale principio cardine del procedimento sportivo, la fede privilegiata del narrato arbitrale sottraendo, in assenza di riscontrabili contraddizioni, all'organo giudicante qualsiasi margine di operatività. La pluralità delle condotte aggressive - sia verbali che fisiche - la durata e la platealità delle proteste ed infine persino la reazione indispettita alla mancata stretta di mano da parte di un D.G. comprensibilmente diffidente, sono comportamenti gravemente contrari a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice; il venir meno, in modo così evidente e prolungato, a tali obblighi fino a porre in essere condotte potenzialmente lesive, giustifica l'adozione del provvedimento sanzionatorio adeguatamente commisurato, in prima istanza, dal G.S.T.. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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