C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Oggetto: reclamo proposto dalla SSD San Polo avverso l’ammenda di Euro 750,00 comminata dal GST – C.U. n. 49 del 27 febbraio 2020.

Oggetto: reclamo proposto dalla SSD San Polo avverso l'ammenda di Euro 750,00 comminata dal GST – C.U. n. 49 del 27 febbraio 2020.

Con rituale reclamo la SSD San Polo ha impugnato il provvedimento sanzionatorio dell'ammenda di Euro 750,00, comminato dal Giudice Sportivo Territoriale con la seguente motivazione: 'Per contegno offensivo verso il D.G. parte gara e termine. Recidiva. Per scoppio di un petardo all'interno del campo di gioco. Il tutto senza conseguenze. Recidiva'. La reclamante affida a due motivi di doglianza la richiesta di 'riesame' del provvedimento impugnato: con il primo motivo la SSD San Polo nega e contesta che sia stato lanciato, all'interno del campo di gioco, un petardo, evidenziando al riguardo di essere in possesso di un registrazione video della partita che avvalorerebbe tale attestazione; con il secondo motivo la reclamante nega e contesta che le offese rivolte al direttore di gara durante l'incontro siano attribuibili ai propri sostenitori presenti sulle tribune. Nessuna richiesta è stata formulata in via istruttoria. La Corte ha, comunque, provveduto ad acquisire d'ufficio un supplemento di rapporto arbitrale in relazione ai fatti per cui è causa, acquisito il quale si è riunita in camera di consiglio per deliberare sulle sorti del reclamo. Il reclamo è infondato.

I motivi di doglianza non colgono nel segno. L'arbitro, al quale è stato chiesto di riferire nuovamente sui fatti occorsi in occasione della gara San Polo – Pianella del 23 febbraio 2020, valevole per il campionato di seconda categoria, ha confermato, con il supplemento di rapporto, i fatti già riportati in sede di prima refertazione; in particolare, il direttore di gara ha precisato di aver non solo udito lo scoppio del petardo all'interno del recinto di gioco, ma anche di aver visto lanciare il medesimo ('vedevo uno di questi ragazzi (sostenitori del SSD San Polo n.d.r.) lanciare un oggetto e subito dopo sentivo improvvisamente un forte boato di fianco a me, alla mia destra, che ho ricondotto essere un petardo'); il direttore di gara ha altresì precisato, con il richiamo rapporto, che le offese sono state a lui rivolte 'da circa 20 persone, riconducibili alla società San Polo in quanto alcune di esse indossavano tuta/giubbotto identificativo della società stessa ed altre (di cui circa 10 ragazzi)in quanto protestavano avverso di me ogni qualvolta ci fosse una decisione contro tale società'. La ricostruzione dei fatti contenuta negli atti ufficiali appare chiara, precisa e concordante, e non lascia margine di dubbio al Collegio (ex artt. 61-62 CGS) su quale sia stato l'effettivo accadimento dei fatti, nonché per ciò che concerne l'identificazione dei soggetti responsabili (sostenitori della SSD San Polo). La sanzione appare pertanto, sotto un profilo sostanziale, del tutto legittima, poiché la società SSD San Polo è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva – ex art. 25, comma 3, CGS, per fatti risultati provati a seguito dell'esperita istruttoria. Si tratta a questo punto di verificare se l'ammenda di Euro 750,00 possa essere ritenuta congrua in relazione agli addebiti contestati. E' opinione del Collegio che le risultanze contenute negli atti ufficiali non possano che propendere per la correttezza della valutazione effettuata dal primo Giudice. Da un lato, infatti, detto Giudice appare aver correttamente applicato la disposizione, di cui all'art. 25, comma 7, CGS, che prevede l'applicazione della sanzione della ammenda nella misura minima di Euro 500,00, per 'l'introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere' (art. 25, comma 1, CGS); dall'altra, ha ulteriormente sanzionato, sempre a titolo di responsabilità oggettiva, la società SSD San Polo in ragione delle offese rivolte dai propri sostenitori al direttore di gara durante l'arco della partita, calibrando equamente l'entità complessiva dell'ammenda al fatto che la reclamante fosse recidiva (ex art. 18 CGS) in relazione ad entrambi agli addebiti contestati. P.Q.M. la Corte Sportiva Territoriale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla SSD San Polo, rigetta il reclamo; conferma il provvedimento impugnato.

 

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