C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Reclamo Del Signor Santagati Edoardo in proprio e della Soc. Libertas Tavarnelle 1927 avverso squalifica Fino Al 13\9\2020 (C.U. N. 46 del 13\2\2020)

Reclamo Del Signor Santagati Edoardo in proprio e della Soc. Libertas Tavarnelle 1927 avverso squalifica Fino Al 13\9\2020 (C.U. N. 46 del 13\2\2020)

Propone rituale reclamo in proprio il signor Santagati Edoardo calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, nonché quest’ultima società, avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Metteva una mano sulla spalla del DG e con forza, tentava di girarlo verso di sé, il tutto senza conseguenze.”. Assumono entrambi i soggetti reclamanti essersi trattato di uno scambio di persona avendo il DG attribuito al Santagati comportamenti in realtà commessi da altro calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, ovvero Matteo Strambi. Il reclamo del calciatore affronta l’impugnazione in modo più corposo e approfondito, non limitandosi a lamentare lo scambio di persona, ma contestando altresì la congruità della sanzione, ritenendola eccessiva, e richiamando il dettato normativo in tema di comportamento irriguardoso, chiedendo quindi l’applicazione del minimo edittale, infine portando esempi concreti di giurisprudenza favorevole sia a livello nazionale che territoriale. Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l’audizione diretta. Le difese venivano reiterate dal signor Santagati, assistito dal difensore, all’udienza di comparizione del 28 febbraio 2020, in tale sede il reclamante poneva anche in rilievo la notevole differenza somatica tra lui e l’altro calciatore (l’uno alto robusto e senza barba, l’altro più basso magro e con barba). 65/68 stagione sportiva 2019/2020 Reclamo Del Signor Santagati Edoardo in proprio e della Soc. Libertas Tavarnelle 1927 avverso squalifica Fino Al 13\9\2020 (C.U. N. 46 del 13\2\2020) Propone rituale reclamo in proprio il signor Santagati Edoardo calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, nonché quest’ultima società, avverso la squalifica in oggetto comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Metteva una mano sulla spalla del DG e con forza, tentava di girarlo verso di sé, il tutto senza conseguenze.”. Assumono entrambi i soggetti reclamanti essersi trattato di uno scambio di persona avendo il DG attribuito al Santagati comportamenti in realtà commessi da altro calciatore della Libertas Tavarnelle 1927, ovvero Matteo Strambi. Il reclamo del calciatore affronta l’impugnazione in modo più corposo e approfondito, non limitandosi a lamentare lo scambio di persona, ma contestando altresì la congruità della sanzione, ritenendola eccessiva, e richiamando il dettato normativo in tema di comportamento irriguardoso, chiedendo quindi l’applicazione del minimo edittale, infine portando esempi concreti di giurisprudenza favorevole sia a livello nazionale che territoriale. Sul punto chiede di essere chiamato a confermare con l’audizione diretta. Le difese venivano reiterate dal signor Santagati, assistito dal difensore, all’udienza di comparizione del 28 febbraio 2020, in tale sede il reclamante poneva anche in rilievo la notevole differenza somatica tra lui e l’altro calciatore (l’uno alto robusto e senza barba, l’altro più basso magro e con barba).

La Corte, previa riunione dei due fascicoli per evidente connessione oggettiva, esaminati i reclami acquisito il supplemento di rapporto, sentita la parte con il proprio difensore, e sentito ulteriormente il DG con audizione diretta all’udienza del 19 luglio 2020, decide di accogliere il reclamo medesimo. L’arbitro nel supplemento conferma quanto già riferito nel rapporto e durante la audizione all’udienza conferma ulteriormente l’identità dei calciatori coinvolti, procedendo altresì alla descrizione di ognuno di essi. La descrizione somatica fatta del DG, conferma che l’autore dei comportamenti sanzionati fu il signor Santagati, sebbene solo un confronto (mezzo istruttorio permesso e previsto, ma che non può essere disposto d’ufficio) forse avrebbe compiutamente chiarito i dubbi sollevati dal reclamante. Sotto tale aspetto pertanto il reclamo non può trovare accoglimento. Tuttavia nel riesaminare la sanzione, non pare che il contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro sia riconducibile a comportamenti violenti tali da meritare la sanzione irrogata dal primo giudice. Nel caso in esame i fatti addebitati al calciatore Santagati, considerata l’assenza di conseguenze dannose per il DG, sono facilmente attribuibili ad un intento, sicuramente scomposto e rude, di richiamare l’attenzione del medesimo arbitro, di conseguenza la sanzione appare eccessiva e va conseguentemente ridotta. P.Q.M. La C.A.S.T accoglie il reclamo e ridetermina la sanzione squalificando il signor Edoardo Santagati fino al 13 giugno 2020 ed ordina restituirsi la relativa tassa.

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