C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 63 del 26/06/2020– Delibera – Reclamo proposto dalla C.G.G. Capezzano Pianore avverso la sanzione pubblicata in data 27.02.2020 (C. U. n. 49 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di Prima Categoria disputata il 23.02.2020 tra Torrelaghese e CGC Capezzano Pianore, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Pisani Davide 6 giornate di squalifica Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica del calciatore Davide Pisani per sei gare effettive – così motivato “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, al quale provocava ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, che lo costringeva ad abbandonare anticipatamente la gara per ricorrere alle cure del caso” – viene impugnato dalla CGC Capezzano Pianore con preavviso e reclamo pervenuti nei termini.

Reclamo proposto dalla C.G.G. Capezzano Pianore avverso la sanzione pubblicata in data 27.02.2020 (C. U. n. 49 C.R.T.) relativa alla gara di Campionato di Prima Categoria disputata il 23.02.2020 tra Torrelaghese e CGC Capezzano Pianore, con la quale il G.S.T. comminava al calciatore Pisani Davide 6 giornate di squalifica

Il provvedimento assunto dal G.S.T. – squalifica del calciatore Davide Pisani per sei gare effettive - così motivato “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, al quale provocava ferita all’arcata sopraccigliare sinistra, che lo costringeva ad abbandonare anticipatamente la gara per ricorrere alle cure del caso” - viene impugnato dalla CGC Capezzano Pianore con preavviso e reclamo pervenuti nei termini.

La reclamante assume, come argomento posto a fondamento dell’impugnazione, la non volontarietà del gesto, compiuto nel tentativo di colpire la palla, trovandosi il gomito dell’atleta a protezione della propria testa al momento dello scontro. Con osservazioni poste ad integrazione del rapporto di gara, il D.G. sul punto confermava quanto refertato, precisando che il Sig. Pisani, prima di colpire l’avversario, prendeva la rincorsa e prima ancora di saltare cingeva il braccio intorno alla testa, posizionando il proprio gomito all’altezza delle fronte, cercando di danneggiare il più possibile l’avversario mostrando l’intenzione di colpirlo senza contendere né guardare la palla ed accompagnando la gomitata con un movimento della testa, accentuando l’effetto del danno. La società reclamante non proponeva domanda di audizione. Gli elementi documentali acquisiti al fascicolo ed i fatti come in essi ricostruiti, inducono la Corte a ritenere il reclamo non meritevole di accoglimento. Merita infatti rammentare che il rapporto dell’Ufficiale di gara e il relativo supplemento, fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La descrizione degli eventi come narrati dal D.G. è precisa, univoca e non lascia margine di dubbio. La qualificazione del fatto e la sanzione comminata dal G.S.T. appaiono corrette e proporzionate. P.Q.M. la C.S.A.T. Toscana, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo proposto dalla CGC Capezzano Pianore, disponendo la definitiva acquisizione della tassa versata.

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