C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 22 del 04/10/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S.D. S. ANDREA AVVERSO LA REGOLARITA’ ED ESITO DELLA GARA SAN DONATO ACLI – U.S.D. S. ANDREA (2-1) DEL 2.10.2019 COPPA ITALIA PROMOZIONE

RECLAMO DELLA SOCIETÀ U.S.D. S. ANDREA AVVERSO LA REGOLARITA’ ED ESITO DELLA GARA SAN DONATO ACLI – U.S.D. S. ANDREA (2-1) DEL 2.10.2019 COPPA ITALIA PROMOZIONE

Il Giudice Sportivo, esaminato il reclamo della società U.S.D. S. Andrea, ritualmente introdotto nei termini abbreviati di cui al C.U. n. 66/A della FIGC, avente ad oggetto l’irregolarità della gara in epigrafe, in cui la reclamante lamenta che nel corso della partita in questione la società San Donato Acli ha effettuato sei sostituzioni, quindi in numero eccedente alle cinque consentite dalle norme regolamentari vigenti; rilevato dagli atti ufficiali pervenuti in data odierna che la società San Donato Acli ha effettuato sei sostituzioni nel corso della gara in oggetto; considerato che il C.U. n. 1 della LND della stagione sportiva 2019/20 al paragrafo “sostituzione di calciatori” espressamente prevede che nel corso delle gare del campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla LND in ambito nazionale e periferico, fatta eccezione delle gare delle categorie allievi e giovanissimi, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Visto l’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. e considerato che l’inosservanza delle sopracitate disposizioni comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 10 comma 1 CGS, P.Q.M. questo Giudice Sportivo, in accoglimento del reclamo proposto dalla società U.S.D. S. Andrea, delibera di infliggere alla società San Donato Acli la punizione sportiva della perdita della gara San Donato Acli – S. Andrea della Coppa Italia Dilettanti del 2.10.2019 con il risultato di 0-3, escludendo la predetta società San Donato Acli dal proseguimento della manifestazione. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.

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