C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 27 del 24/10/2019 – Delibera – RECLAMO DELLA SOCIETÀ PISA OVEST AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA PISA OVEST/CAPOSTRADA BELVEDERE S.B. DEL 6.10.2019 (0-1).

RECLAMO DELLA SOCIETÀ PISA OVEST AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA PISA OVEST/CAPOSTRADA BELVEDERE S.B. DEL 6.10.2019 (0-1).

Con deliberazione pubblicata sul Com. Uff. n. 24 de 10.10.2019 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto aseguito di preannuncio di reclamo da parte della Società Pisa Ovest. Il reclamo e' stato regolarmente presentato secondo le modalita' previste dal vigente C.G.S.. Lamenta la Società Pisa Ovest un errore tecnico commesso dall'arbitro durante l'esecuzione del calcio di rigore a proprio favore, consistente nell'interruzione del gioco, con ripresa dello stesso a mezzo di un calcio di punizione indiretto a favore della squadra avversaria, anziché con la ripetizione del calciodi rigore stesso, e pertanto la reclamante viene a richiedere una nuova disputa dell'incontro. La Società Capostrada Belvedere S.B. nonha fatto pervenire proprie deduzioni in proposito. Dal supplemento dirapporto inviato dal D.G. a mezzo mail in data 13.10.2019, ore 13,50 risulta che al 22' del primo tempo l'arbitro concedeva alla Società Pisa Ovest un calcio di rigore: a seguito della effettuazione del tiro di rigore da parte del calciatore prescelto però, lo stesso, completata la rincorsa, faceva una finta e per tale motivo a norma della regola 14 n. 2 del regolamento del giuoco del calcio, il giuoco veniva ripreso con un calcio indiretto a favore della Società avversaria. A tale proposito vale la pena ricordare che così come stabilito dall'articolo 61 comma 1 del C.G.S. ''I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.'' Quindi in relazione a quanto disposto dall'appena citato articolo 61, comma 1 del C.G.S. va ricordato che il referto arbitrale (e quindi le eventuali successive sue integrazioni) sono atti assistiti da presunzione di verità e costituiscono secondo univoca e consolidata giurisprudenza federale fonte primaria e privilegiata di prova contro la quale a nulla valgono le dichiarazioni della parte ricorrente; ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interessata versione dei fatti, non confortata da obbiettivi elementi di riscontro ed in particolare da una motivazione illogica o contraddittoria nei documenti ufficiali di gara; la gara quindi ha avuto svolgimento regolare ed il reclamo non può essere accolto. P.Q.M. Il G.S.T., vista la regola 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio, visto l'art. 61 comma 1 del C.G.S., delibera: di non accogliere il reclamo presentato dalla Società Pisa Ovest di Pisa, di omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Pisa Ovest Capostrada Belvedere S.B. 0 - 1, di addebitare la tassa reclamo, se non versata.

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