C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 48 del 20/02/2020 – Delibera – RECLAMO DELL’U.S.D. PISTOIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA PISTOIA CALCIO/PIETA’ 2004 DEL 26.01.2020 (0-3).

RECLAMO DELL'U.S.D. PISTOIA CALCIO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA PISTOIA CALCIO/PIETA' 2004 DEL 26.01.2020 (0-3).

Sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 44 del 30.01.2020; L'U.S.D. Pistoia Calcio, dopo aver preannunciato reclamo, ha proposto nei termini rituale ricorso in ordine alla regolarita' di svolgimento della gara indicata in oggetto. Evidenzia l'U.S.D. Pistoia Calcio nel proprio reclamo che la Soc. Pieta' aveva alterato la regolarita' della gara schierando con il nr. 14 un calciatore che non figurava nella distinta in possesso della societa' reclamante consegnata dall'arbitro prima dell'inizio della gara. Chiede quindi l'applicazione in proprio favore dell'art. 10 comma 5) lett. b) C.G.S.. Il reclamo presentato dall'U.S.D. Pistoia Calcio non puo' essere accolto. Poiche', infatti, il tessuto probatorio di ogni vicenda che riguardi la posizione irregolare di calciatori e' costituito dalle risultanze dei documenti ufficiali, ed e' a questi, che bisogna riferirsi per risolvere il problema proposto. Ora, ad onta di ogni interessata prospettazione di parte, e' del tutto pacifico, se non altro perche' l'arbitro lo ha con sicurezza confermato, che l'atleta utilizzato dalla societa' ospitata, fu sicuramente quel Bardazzi Federico, il cui nominativo risulta presegnalato in distinta e che venne identificato con il n. 14. Premesso cio', risulta comunque evidente come spettasse alla reclamata, secondo la chiara dizione dell'art. 61.3 delle N.O.I.F., provvedere alla trascrizione delle variazioni dal n. 18 al 14 riportandole anche sulle altre copie dell'elenco di gara. Di cio' quindi l'A.S.D. Pieta' ne deve rispondere ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) ed art. 11 comma 1 lett. c) C.G.S. E' assurdo, quindi, che oggi l'U.S.D. Pistoia Calcio, possa trarre vantaggio da una situazione eterodossa e del tutto formale ed irrilevante nell'ottica di regolarita' della gara quando sia certa la corrispondenza fra atleta impiegato e quello indicato in lista e quando ricorra il requisito della titolarita'. Fra l'altro questo G.S.T. ha espletato ulteriori accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti del C.R.T. circa la posizione del calciatore Bardazzi Federico nato il 27.02.1998 verificandone la validità. Giova infine sottolineare come, la societa' reclamante, all'atto della constatazione dell'entrata in campo sin dall'inizio di un calciatore contraddistinto con il nr. 14 (numero inesistente nella propria distinta) era posta tranquillamente nelle condizioni di controllarne con certezza l'identita' e la regolarita' della sua posizione ricorrendo tempestivamente allo stesso arbitro per una necessaria verifica. Procedura che invece non ha ritenuto di attuare. Pertanto, le considerazioni di cui sopra, la regola basilare della prevalenza assoluta della sostanza sulla forma, nonche' i precedenti specifici di questo Giudice, portano a conclusioni diverse dalle richieste dalla odierna reclamante. P.Q.M. Il G.S.T. presso il Comitato Regionale Toscana, respinge il reclamo proposto dall'U.S.D. Pistoia Calcio di Pistoia, omologa il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Pistoia Calcio - Pieta' 2004 0-3, addebita la tassa reclamo alla societa' Pistoia Calcio; infligge alla societa' Pieta' 2004 l'ammenda di Euro 100,00 per aver omesso, nella distinta consegnata all'altra societa', il numero di maglia attribuito ad un proprio calciatore che prendeva parte sin dall'inizio e fino al 37' del s.t. alla gara.

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