C.R. TOSCANA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 59 del 04/06/2020 – Delibera – 27.- RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CIRCOLO FRATTICCIOLA/ACQUAVIVA DEL 23.02.2020 (4-1).

27.- RECLAMO DELLA S.P. ACQUAVIVA A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA CIRCOLO FRATTICCIOLA/ACQUAVIVA DEL 23.02.2020 (4-1).

Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 49 del 27.02.2020; - Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Acquaviva, con il quale si chiede la ripetizione della gara in oggetto a causa di un presunto errore tecnico dell’arbitro. A detta dell’istante il Direttore di gara, durante un’azione di gioco all’interno dell’area di rigore della S.P. Acquaviva, avrebbe emesso un fischio interrompendo il gioco, ma che un calciatore ospitante incurante di ciò, aveva calciato la palla verso la porta segnando una rete che l’arbitro convalidava. Considerato che nel supplemento, rilasciato su richiesta di questo Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha espressamente dichiarato di non aver mai fermato il gioco cos ì come rappresentato, invece, dalla società reclamante. Considerato, pertanto, che in virtù di quanto precede le circostanze addotte in reclamo non emergono dal referto arbitrale, nonché dal supplemento rilasciato dall’arbitro, a cui va riconosciuta fonte di prova privilegiata. Osserva questo Giudice Sportivo: l’art. 65 comma 1 del C.G.S. alla lett. b stabilisce che: “i Giudici Sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”; la conseguenza e’ che tali decisioni arbitrali sono insindacabili e non possono formare oggetto d’esame da parte di questo Giudice Sportivo il quale, pertanto, non ha il potere di esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche o meno, salvo il caso in cui l’arbitro, nel suo referto, non abbia esplicitamente ammesso di aver compiuto un errore tecnico. P.Q.M. Il Giudice Sportivo in relazione all’art. 10 C.G.S. conseguentemente delibera: di respingere il reclamo presentato dalla S.P. Acquaviva A.S.D. di Montepulciano (Siena) , di convalidare il risultato della gara così come ottenuto sul campo con il seguente punteggio: Circolo Fratticciola – Acquaviva 4 – 1, di addebitare la tassa reclamo alla Soc. Acquaviva.

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