C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – 05 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

05 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Ercoli Federico, Presidente all‟epoca dei fatti, - Pecchia Alessio e Ulivieri Raffaele, Calciatori. Ai suddetti tesserati viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c.1, in relazione agli artt. 10, c. 2, del C.G.S. ed in riferimento agli artt. 39 e 43, cc. 1 e 6, delle N.O.I.F.; - Fiorentini Gino, Pratesi Paolo, Gabbrini Simone, Dirigenti, per la violazione dell‟art. 1 bis, c.1, del C.G.S., vigente all‟epoca dei fatti, ed in relazione all‟art. 61, c. 1 e 5, nonchè agli artt. 39 e 43, cc. 1 e 6, delle N.O.I.F.; - la Società Polisportiva D. Suvereto per la responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, cc. 1 e 2, del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai propri tesserati. La Procura Federale, attivatasi su segnalazione documentata ricevuta dal C.R. della Toscana, ha disposto il deferimento indicato in epigrafe avendo accertato attraverso l‟esame delle liste di ben sette gare, che i Calciatori Pecchia ed Ulivieri hanno partecipato, nonostante fossero privi di tesseramento, il primo ad una ed il secondo a sei gare nella squadra della Società Suvereto disputante il Campionato di II Ctg. nella Provincia di Grosseto. In sede requirente l‟Ufficio ha anche accertato che nell‟occasione di dette gare i Dirigenti Accompagnatori Fiorentini, Pratesi e Gabbrini hanno sottoscritto le sette liste di gara – rispettivamente in quattro, una, e due occasioni – con ciò attestando che i due calciatori erano regolarmente tesserati, idonei all‟attività agonistica e che questa era coperta da idonea garanzia assicurativa. Accertate le violazioni la Procura, notificata agli incolpati la comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini, ha qui trasmesso gli atti per il prosieguo del procedimento. Il Tribunale, avendo indicato nella data odierna il giorno dell‟esame del deferimento, dà atto della presenza della Signora Ivana Scognamiglio quale Presidente pro tempore della Società Polisportiva D. Suvereto, assenti gli altri tesserati oggetto di deferimento nonostante essi siano stati raggiunti da rituale comunicazione. Per la Procura Federale è presente l‟Avvocato Tullio Cristaudo. Dichiarato aperto il dibattimento la Signora Scognamiglio n.n. della Società, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell‟accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall‟art. 23 del C.G.S.. Depositano il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l‟efficacia dell‟accordo raggiunto. Dispone quindi l‟applicazione nei confronti della Società Polisportiva D. Suvereto della sanzione della pena pecuniaria nella misura di € 335,00 (trecentotrentacinque), oltre la penalizzazione di 4 (quattro) punti nella classifica del Campionato di competenza che la prima squadra disputa nel corso della corrente stagione. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti di detta Società. Il rappresentante della Procura Federale, dando avvio al dibattimento nei confronti dei tesserati assenti, dopo aver rilevato che il deferimento è fondato su base documentale, ne chiede l‟accoglimento con l‟applicazione delle seguenti sanzioni che determina secondo la gravità delle violazioni ascrivibili a ciascun incolpato:

- Ercoli Federico, inibizione per mesi 7 (sette); - Pecchia Alessio, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Ulivieri Raffaele, squalifica per 7 (sette) gare; - Fiorentini Gino, inibizione per mesi 4 (quattro); - Pratesi Paolo, inibizione per mesi 2 (due); - Gabbrini Simone, inibizione per giorni 40 (quaranta). Il Collegio decide in Camera di Consiglio di accogliere il proposto deferimento perché ampiamente provato dalla documentazione in atti. Determina le conseguenti sanzioni sulla base dei propri precedenti specifici. P. Q.M. Il T.F.T. della Toscana infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - Ercoli Federico, inibizione per mesi 7 (sette); - Pecchia Alessio, squalifica per 2 (due) giornate di gara; - Ulivieri Raffaele, squalifica per 7 (sette) gare; - Fiorentini Gino, inibizione per mesi 4 (quattro); - Pratesi Paolo, inibizione per mesi 2 (due); - Gabbrini Simone, inibizione per giorni 40 (quaranta).

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