C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 20 del 26/09/2019 – Delibera – 06 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

06 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Bertolucci Marcello, in proprio e quale Presidente della Società S.S.C.D. Virtus Comeana, al quale viene contestata la violazione dell‟art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione all‟art. 28 del Regolamento del S.G.S. e con riferimento a quanto previsto dal C.U. n. 1 del medesimo Settore in tema di gare non ufficiali. In applicazione di quanto disposto dall‟art. 4, c. 1, del C.G.S. viene altresì deferita la Società S.S.C.D. Virtus Comeana. La Procura Federale ha ricevuto, in data 4/4/2018, su trasmissione del C.R. Toscana, la specifica denuncia con la quale la Società A.S.D. Vaianese 1946 affermava che la Società A.S.D. Valbisenzio Calcio Academy aveva organizzato, tra il gennaio ed il marzo 2018, una serie di Tornei e amichevoli riservati alle categorie “Pulcini, Primi Calci, Esordienti”, di varia età, dei quali solo due erano stati regolarmente segnalati alla Delegazione di Prato. La segnalazione coinvolgeva nelle manifestazioni dodici Società, fra le quali figurava anche la S.S.C.D. Virtus Comeana. Avviata la necessaria attività di accertamento dei fatti, la Procura comunicava a tutte dette società l‟avvenuta conclusione delle indagini, undici delle quali – ad esclusione della Società Comeana – definivano il contesto in applicazione del disposto dell‟art. 32 sexies del C.G.S.. L‟accordo previsto dalla norma veniva ratificato dal Presidente Federale come da C.U. n. 39/AA in data 29 agosto 2019. Nelle more, il Presidente della Società Comeana ha inviato alla Procura Federale, in data 21 giugno 2019, memoria a difesa nella quale l‟Ufficio non ha rilevato l‟esistenza di circostanze esimenti, deferendo detta Società a questo Tribunale. Fissata per la data odierna la discussione, previa rituale comunicazione alle parti, viene dato atto della presenza del Sig. Cecchini Andrea in rappresentanza della Società. S.S.C.D. Virtus Comeana e del suo Presidente, come da delega oggi depositata, mentre la Procura Federale è presente in persona dell‟Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto Procuratore. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede la conferma del deferimento richiamando la complessa istruttoria compiuta a seguito della denuncia citata in premessa, che ha coinvolto anche la Società Comeana, sia con l‟acquisizione di documenti che attraverso prove testimoniali. Chiede che, di conseguenza, vengano inflitte ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente Bertolucci, inibizione per mesi 3 (tre); - alla Società Comeana, l‟ammenda di € 300,00. Il Dirigente Cecchini, intervenendo con modi border line a difesa, si riporta a quanto ha fatto oggetto di memoria in data 11 settembre scorso, ribadendo a tal fine che la Federazione prescrive comportamenti diversi per la partecipazione per le gare amichevoli rispetto a quelli previsti per la disputa di tornei.

Afferma ancora che sulla locandina indicante l‟incontro della propria squadra, disputato in data 3 febbraio 2018, si parla di “gara” e non di Tornei contrariamente a quanto si legge sulla locandina della Società A.S.D. Valbisenzio Accademy che indica la disputa di Tornei quadrangolari o triangolari. Deposita prospetto comparativo, dallo stesso redatto, delle disposizioni relative a Tornei e Gare amichevoli. Conclude chiedendo che ove al proprio caso sia da applicare una sanzione “venga almeno contestata la precisa tipologia di reato”. Chiuso il dibattimento il Collegio decide. Si premette che, come richiamato dalla Procura Federale, le Società del Settore sono tenute all‟osservanza di tutte le norme federali secondo quanto disposto dall‟art. 28 del Regolamento del S.G.S. tra le quali sono da annoverarsi le specifiche norme che, indicate sui C.U., hanno carattere regolamentare per i singoli avvenimenti. Si premette ancora che la disputa delle gare amichevoli è nella fattispecie, regolamentata dalla sezione 8.7 del C.U. n. 1 del S.G.S. della Stagione 2017/2018, il quale statuisce che la Società organizzatrice di gare amichevoli, a carattere regionale, provinciale o locale, dovrà preventivamente informare il competente Comitato o Delegazione, almeno 24 ore prima, della disputa della gara fornendo tutta una serie di dati quali: orario, categorie coinvolte, indirizzo del campo, nominativi del responsabile dell‟organizzazione e del corrispondente responsabile della squadra avversaria. Il relativo adempimento costituisce di per sè autorizzazione alla disputa della gara. Diversa è la posizione della Società invitata la quale è estranea ad ogni adempimento ma sulla quale incombe il principio generale di osservanza della normativa federale ex art. 28 del Regolamento di Settore. E‟ sotto questo aspetto che deve essere esaminata la posizione della Società Virtus Comeana alla quale può essere imputato unicamente di non aver preventivamente accertato che la Società organizzatrice avesse regolarmente adempiuto al prescritto normativo recato dal C.U. n. 1 del S.G.S. il quale è, evidentemente, posto a tutela dei giovani partecipanti. E‟ in questi termini che il deferimento può essere accolto, con contenimento dell‟entità delle sanzioni rispetto alla posizione della Società organizzatrice, risultando con certezza che la Società Comeana ha disputato l‟amichevole come confermato dal Presidente Bertolucci, in sede di memoria, allorché riferisce di un invito verbale della Società A.S.D. Valbisenzio Accademy al proprio Dirigente accompagnatore che vi ha aderito anch‟egli verbalmente. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge ai deferiti le seguenti sanzioni: - al Presidente Bertolucci, inibizione per mesi 1 (uno); - alla Società Comeana, l‟ammenda di € 100,00 (cento).

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