C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/11/2019 – Delibera – 09 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

09 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Tsilikis Satiros, Calciatore, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c.1, e 10, c.2, del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti; - la Società A.S.D. Certaldo per la conseguente responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, c. 2, del suindicato Codice. In data 22.10.2018, il Calciatore Tsilikis Satiros sottoscrive, unitamente ai genitori esercenti la relativa potestà, richiesta di tesseramento per la Società A.S.D. Certaldo. A tal fine, trattandosi di Calciatore di nazionalità estera, rilascia la prevista dichiarazione di non essere stato mai tesserato per alcuna altra Federazione, come previsto dall’art. 40 quater, c. 6, delle N.O.I.F., in vigore nella stagione 2019/2020, concernente il tesseramento di calciatori. La F.I.G.C., in sede di controllo della dichiarazione dal Calciatore, ha ricevuto in data 15.11.2018, da parte della Federazione Olandese, la comunicazione che il Tsilikis è stato tesserato per la Società Amstelveen Heemed propria affiliata, per cui ha proceduto – in data 16.11.2018 – alla revoca del tesseramento concesso, dando comunicazione del fatto alla Procura Federale. L’Ufficio acquisita la documentazione necessaria e comunicato ai tesserati, senza ricevere alcun riscontro, l’avviso di conclusione delle indagini, ha disposto il deferimento che oggi viene posto in discussione previa rituale notifica alle parti interessate che sono oggi così presenti: - la Società A.S.D. Certaldo, in persona del Presidente pro-tempore, Signor Massimo Boschini, assistiso dal legale di fiducia; - la Procura Federale, tramite il Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo. E’ invece assente il Calciatore Tsilikis Satiros. Dichiarato aperto il dibattimento, il difensore di fiducia della Società Certaldo, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue in riferimento al Calciatore per il quale l’Avvocato Cristaudo chiede che ne venga affermata la colpevolezza risultando ampiamente provata la violazione contestata. Chiede che al Calciatore venga inflitta la sanzione della squalifica per sei mesi. Il deferimento è fondato e va accolto. E’infatti documentalmente provato che il Tsilikis ha prestato, tramite i legali rappresentanti perché minore, dichiarazione mendace al fine di ottenere il tesseramento, pur essendo tutti detti soggetti perfettamente a conoscenza del precedente tesseramento in Olanda dai medesimi sottoscritto in data 25.01.2018, ovvero appena nove mesi prima della richiesta di tesseramento in Italia. Tale comportamento costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza che sono a base della normativa federale e, quindi, come tale soggetto a provvedimento disciplinare.. Tuttavia, in sede di determinazione della sanzione il Collegio, dolendosi sia dell’assenza dei legali rappresentanti del ragazzo che di qualsiasi atto difensivo che avrebbe potuto ulteriomente chiarire la dinamica dei fatti, ritiene dover contenere la sanzione.

Infatti la sanzione, relativa a fatti privi di violenza, deve essere rivolta a far comprendere al giovanissimo Calciatore l’assoluta necessità dell’integrale osservanza da parte di tutti gli iscritti, a qualsiasi categoria appartengano, delle norme federali la cui accettazione è conseguenza della libera ed autonoma richiesta di tesseramento P.Q.M. il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento e per l’effetto infligge : - al Calciatore Tsilikis Satiros la squalifica per mesi 3 (tre). Dispone nei confronti della società A.S.D.Certaldo, secondo quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti, l’applicazione della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento), sulla sanzione base determinata in € 300,00. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della Società sopraindicata.

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