C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 32 del 21/11/2019 – Delibera – 10 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

10 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Sacchelli Andrea e Raffaelli Dante, tesserati quali Dirigenti, ai quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis del C.G.S. in relazione all’ art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D. e con riferimento all’art. 106 punto b) e 108 delle N.O.I.F., nella formulazione in vigore al momento dei fatti; - della Società A.S.D. Fortis Camaiore in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. già richiamato. Con nota formulata in data 3 settembre 2018 tramite il proprio legale di fiducia, il Calciatore Marco Barsotti diffidava l’A.S.D. Fortis Camaiore invitandola a “rilasciare la lista di trasferimento e/o di svincolo” entro il termine di due giorni dal ricevimento della stessa. La stessa nota indicava, inoltre, che il Barsotti aveva ricevuto da parte dei Dirigenti Sacchelli e Raffaelli richiesta verbale, poi ribadita anche per scritto, di una somma di danaro al fine di ottenere la lista di trasferimento. L’atto di diffida e di accusa, intestato alla L.N.D. Ufficio Tesseramento ed indirizzato al recapito del C.R.T, veniva prontamente trasmesso alla Procura Federale la quale, acquisite le dichiarazioni dei tesserati coinvolti nella denuncia e notificato loro l’avviso di conclusione delle indagini, ha proposto il deferimento oggi in esame. A seguito di formale convocazione Sacchelli Andrea, Raffaelli Dante e la Società Fortis Camaiore vengono rappresentati dal legale di fiducia, nominato in occasione della notifica dell’atto di convocazione. Detto legale ha trasmesso tempestiva memoria a difesa. Rappresenta la Procura Federale il Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo. In apertura di dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiede, riferendosi all’istruttoria compiuta, affermarsi la colpevolezza dei due Tesserati deferiti, con conseguente responsabilità della Società. Interviene quindi il Difensore dei Tesserati qui deferiti il quale, riportandosi alla memoria, esclude ogni responsabilità da parte dei propri assistiti precisando che per quanto riguarda il Dirigente Raffaelli questi, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio deferente, ha dettagliatamente descritto il proprio incontro, ai margini di un campo di calcio di Viareggio, con il Barsotti, in occasione del quale si sarebbe verificato l’evento più grave contestato. Nega recisamente che il Dirigente abbia fatto, unitamente al Sacchelli, richiesta di denaro al Calciatore. Per quanto si riferisce al Sacchelli, il Difensore afferma che questi non ha mai incontrato il Barsotti alla presenza del Raffaelli, né rivolto richiesta di denaro alcuna al calciatore. Riferendosi quindi allo “svincolo” il Difensore precisa che esso era impossibile da attuarsi per l’avvenuta scadenza del termine e, dopo aver analizzato i termini previsti sia per lo svincolo che per i trasferimenti, afferma che al termine della stagione sportiva 2017/2018 il Barsotti avrebbe potuto ottenere lo svincolo ex art. 32 bis delle N.O.I.F. senza che potesse sorgere una qualche contestazione. Analizza quindi tutte le ipotesi verificabili in tema di trasferimento concludendo che l’unica possibilità di svincolo poteva essere quella prevista dall’art. 107 delle N.O.I.F il quale prevedeva, per la stagione sportiva in esame, una finestra nel mese di dicembre dell’anno 2018. Chiede il proscioglimento dei propri assistiti. Il Collegio, chiusa la fase dibattimentale, passa a decisione. La questione trae origine dalla lettera con la quale: - A) il Calciatore Marco Barsotti chiede, alla Società Fortis Camaiore, in termini ultimativi, la concessione della lista di trasferimento o lo svincolo affermando inoltre di aver ricevuto, da parte dei Dirigenti deferiti, una richiesta di denaro in cambio del provvedimento liberatorio. Esaminando, dapprima, l’ultima parte della diffida/denuncia – perché costituente l’aspetto più grave della vicenda – si rileva che l’affermazione del Barsotti di aver ricevuto, anche via whatsapp, una richiesta di una dazione di denaro, non viene in alcun modo documentata né in sede di denuncia, né in sede di audizione durante la quale il Barsotti ha addotto la impossibilità ad esibirlo a causa di un irreparabile (quanto inopinato) guasto al telefono. A detta affermazione i Dirigenti oppongono delle semplici, quanto recise, negazioni:ci troviamo di fronte a semplici opposte affermazioni non suffragate da alcuna prova. - B) in ordine alla richiesta di svincolo o di concessione della lista di trasferimento, si osserva che, secondo la normativa federale, lo svincolo di un calciatore può avvenire in sette casi, ben specificati dall’art. 106 delle N.O.I.F., solo due dei quali applicabili nel caso di specie (lettere a e b), ovvero: svincolo per rinuncia della Società e svincolo per accordo tra società e calciatore, eventi che vengono regolati dai successivi artt. 107 e 108 che indicano, il primo la rinuncia da parte della Società al tesseramento del calciatore da formalizzarsi entro il 14 luglio 2018; il secondo, per accordi tra società e calciatore, dal 1 luglio al 14 settembre 2018, accordi in quel momento ovviamente impossibili a verificarsi stante la conflittualità esistente tra la Società Fortis Camaiore ed il Barsotti. E’ quindi di tutta evidenza che nel caso in esame nessuna delle due strade poteva essere percorsa in quel periodo di tempo. Passando a conclusione il Collegio rileva che nessuna prova viene addotta dal Calciatore a sostegno dell’avvenuta richiesta di denaro formulata dai rappresentanti della Società i quali, come già detto, negano che essa si sia verificata. Nè in quel momento – siamo nel periodo luglio-agosto – era possibile effettuare uno svincolo del Calciatore se non a seguito della rinuncia da parte della Società. Non è quindi possibile giungere alla certezza che la richiesta di denaro sia effettivamente avvenuta per cui il Collegio, in ciò confortato anche da quanto emerge dalla relazione del Collaboratore della Procura Federale nella propria relazione sui fatti, non può che applicare, per questa parte del deferimento, il principio ”in dubio pro reo”. a favore degli incolpati. Per quanto riguarda il mancato rilascio della lista di trasferimento per accordo con la Società la sua attuazione rientra nelle facoltà proprie della Società che in questo caso essa non ha ritenuto dover esercitare. Il deferimento proposto in questi termini non può essere accolto. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana proscioglie i Dirigenti Dante Raffaelli, Sachelli Andrea e la Società A.S.D. Fortis Camaiore dagli addebiti loro contestati.

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