C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 33 del 28/11/2019 – Delibera – 15 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, che contesta a:

15 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, che contesta a: - Branchi Gianluca, Presidente della Società Polisportiva Dilettantistica Pieve al Toppo 06 (di seguito Pieve al Toppo), la violazione degli artt. 1 bis, c.1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed all’art. 39 delle N.O.I.F; - Ridolfi Daniele e Falcai Stefano, Calciatori, la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S ed all’art. 39 delle N.O.I.F.; - Incitti Antonio e Tani Daniele, Dirigenti, la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione agli artt. 39 e 61, c. 1 e 5; - Società Polisportiva Pieve al Toppo in applicazione del disposto dell’art. 4, c. 1 e 2 per effetto delle violazioni contestate ai propri tesserati. La Società Pieve al Toppo ha schierato nelle gare disputate in data 3.12.2017 contro l’A:C.D. Tuscar e il 28.4.2018 contro l’U.S.D. Tegoleto, rispettivamente i Calciatori Ridolfi Daniele e Falcai Stefano in posizione irregolare perché privi di tesseramento. Di ciò il C.R.T. informava la Procura Federale la quale, acquisita in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini la certificazione medica di idoneità all’attività sportiva, proponeva a questo Tribunale il deferimento nei termini sopra indicati. Comunicato ritualmente alle parti che la trattazione sarebbe avvenuta nella data odierna, il Collegio dà atto della presenza di: - Branchi Gianluca, in proprio, quale Presidente della Società Pieve al Toppo ed in rappresentanza del Dirigente Tani Daniele per il quale deposita mandato. Non risultano presenti il Dirigente Incitti Antonio ed i Calciatori Ridolfi Daniele e Falcai Stefano, ritualmente avvisati. L’ Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, rappresenta la Procura Federale. Dichiarato aperto il dibattimento i Signori Branchi Gianluca, in proprio, quale Presidente della Società Polisportiva Pieve al Toppo ed in rappresentanza del Dirigente Tani Daniele, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue quindi nei confronti dei Tesserati deferiti non presenti, per i quali l’Avvocato Stefanini chiede che, riaffermato il deferimento perché fondato sulla base dei dati forniti dal sistema informatico AS 400, il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - ai Calciatori Ridolfi Daniele e Falcai Stefano, la qualifica per una giornata di gara ciascuno; - al Dirigente Incitti Antonio, l’inibizione per giorni 30 (trenta). Chiuso il dibattimento il Collegio decide rilevando che quanto contestato ai deferiti trova fondamento nella documentazione fornita dal C.R.T. il quale ha, tra l’altro, il potere/dovere di verificare la esatta posizione di tesseramento di calciatori e dirigenti. Il deferimento è quindi da accogliere. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana infligge le seguenti sanzioni: - - al Dirigente Incitti Antonio, l’inibizione per giorni 30 (trenta); - ai Calciatori Ridolfi Daniele e Falcai Stefano la squalifica per 1 (una) giornata di gara ciascuno; Agli effetti di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. in vigore al momento della violazione dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Branchi Gianluca, inibizione per giorni 80 (ottanta); - Tani Daniele, inibizione per giorni 20 (venti); - Società Polisportiva Dilettantistica Pieve al Toppo 06, ammenda di €. 200,00 (duecento) oltre la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel Campionato Juniores Provinciale. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei suddetti soggetti.

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