C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – 16 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione delle norme disciplinari vigenti al momento delle violazioni, a carico di:

16 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione delle norme disciplinari vigenti al momento delle violazioni, a carico di: - Letona Arribasplata Alejandro Manuel (che di seguito verrà indicato come Letona), Calciatore, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis,c.1, e 10, c.2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 6. delle N.O.I.F.; - La Società G.S.D. Ardenza, per la responsabilità oggettiva conseguente al comportamento del Calciatore Letona (art. 4, c. 2 del previgente C.G.S.). In data 12.9.2018 il Calciatore Letona richiedeva, attraverso il modulo prescritto, alla F.I.G.C. di essere tesserato quale Calciatore allegando alla richiesta l’attestazione, trattandosi di cittadino extracomunitario, di non essere mai stato tesserato per altra Federazione. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante della Società, veniva inoltrata all’Ufficio Centrale Tesseramento Federale, il quale accertava che il calciatore risulta tesserato per la Società Varas de Usha affiliata alla Federazione peruviana. Del fatto veniva informata la Procura Federale la quale ha disposto, in data 29 ottobre c.a. il deferimento posto oggi in esame. Convocate ritualmente le parti il Collegio rileva la presenza di: - Letona Arribasplata Alejandro Manuel, Calciatore, assistito dal legale di fiducia che ha depositato tempestiva memoria a difesa; - Non è presente la società G.S.D. Ardenza, malgrado ritualmente avvisata - La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Letona tramite il legale unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S., depositando il relativo verbale. Pena base mesi 4 e gg 15 di squalifica ridotta per il rito a mesi 3 (tre) di squalifica Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. Il dibattimento prosegue nei confronti della soc. Ardenza , assente. Il rappresentante della Procura Federale , rilevando che la violazione contestata risulta documentalmente provata chiede che alla società Ardenza , quale responsabile oggettiva venga inflitta la sanzione dell’ammenda pari ad Euro 500,00 (cinquecento) Il Tribunale , riunito in camera di consiglio , ritenendo congrue le richieste formulate , le accoglie P.Q.M. - il T.F.T. della Toscana accoglie il deferimento ed infligge agli incolpati le seguenti sanzioni: - al Calciatore Letona la squalifica per mesi tre jn virtù dell’accordo raggiunto - infligge alla Società G.S.D. Ardenza la sanzione dell’ammenda nell’ammontare di € 500,00

 

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