C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 37 del 19/12/2019 – Delibera – 17 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti, a carico di:

 

17 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti, a carico di: - Tushe Liljeta, Presidente della Società A.F.C.D. Albegna Sport e Cultura (indicata di seguito come Albegna) alla quale viene contestata la violazione dell’art.1 bis, c.1 e dell’art. 10, c.2, del C.G.S., in relazione all’art. 7 dello Statuto Federale nonché degli artt. 39, 43 commi 1 e 6, 45 delle N.O.I.F.; - Costantino Franco e Nicoletti Mario, Dirigenti nella medesima Società ai quali viene contestata la violazione degli articoli:1 bis, cc. 1 e 5 del C.G.S., in relazione all’art. 7 dello Statuto ed anche agli artt. 39, 43 commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F.; - Adams Erabor, Camara Sayon, Diawara Aboubakar, Giorgetti Federico, Gueye Ibra, Kaba Sekou, Khouribech Ayoub, Poda Sansani Ibrahim, Calciatori non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5 del C.G.S., ai quali viene imputata la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione al successivo art. 10, c. 2 e 5, nonché agli artt. 39 e 43, c. 1 e 6; delle N.O.I.F.; - la Società A.F.C.D. Albegna Sport e Cultura, è chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S.. Il Comitato Regionale della Toscana ha comunicato alla Procura Federale, con nota in data 9 giugno c.a., che i calciatori sopra indicati venivano schierati, irregolarmente perché privi di tesseramento, dalla Società A.F.C.D. Albegna Sport Cultura nel corso di alcune gare disputate nel Campionato di III categoria nella Stagione 2018/2019. L’Ufficio, acquisita la documentazione ha accertato quali siano stati i Dirigenti Accompagnatori che hanno sottoscritto le liste dalla squadra in occasione di dette gare rilevando inoltre a quali e quante gare abbiano partecipato i Calciatori. Sulla base dei dati acquisiti contesta con il deferimento, previa comunicazione dell’avvenuta conclusione delle indagini, ai Tesserati ed alla Società, la violazione delle norme dello Statuto, del C.G.S. e delle N.O.I.F. che, in vigore nella passata Stagione Sportiva, vengono riportate in epigrafe. Questo Tribunale ha disposto che l’esame degli atti avvenga in data odierna dandone notizia alla Procura a mezzo pec ed ai soggetti deferiti e mezzo raccomandata che, indirizzata alla sede della Società, risulta regolarmente ritirata. Corre l’obbligo di precisare in proposito che tutte le comunicazioni effettuate dalla Procura Federale, a mezzo raccomandata, nel corso dell’intera istruttoria sono state restituite al mittente con la dicitura”compiuta giacenza”. Si evidenzia anche come la società Albegna Sport e Cultura sia stata dichiarata inattiva per la stagione 2019/2020 come da C.U n° 23 del 20/11/2019 della delegazione di Grosseto. In apertura di dibattimento il Collegio, rilevato che all’odierna riunione sono assenti tutti i soggetti deferiti, invita il rappresentante della Procura Federale, presente in persona dell’Avvocato Tullio Cristaudo, Sostituto, ad intervenire. L’Avvocato Cristaudo ricordando che l’Ufficio ha disposto il deferimento su base documentale quale quella trasmessa dal C.R.T. e dal riscontro dei nominativi dei Dirigenti che hanno sottoscritto le liste di gara effettuato, chiede che il Tribunale, riconosciuta la fondatezza dell’atto di incolpazione trasmesso, infligga ai deferiti, le seguenti sanzioni: - Presidente della Società, Tushe Liljeta, inibizione per mesi 12 (dodici) - Costantino Franco, Dirigente, inibizione per mesi 2 (due) - Nicoletti Mario, Dirigente , inibizione per mesi 4(quattro) - Adams Erabor Calciatore, squalifica per 8 (otto) giornate di gara; - Camara Sayon, Calciatore squalifica per 6 (sei) giornate di gara - Diawara Aboubakar Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Giorgetti Federico, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Gueye Ibra Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Kaba Sekou, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Khouribech Ayoub, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Poda Sansani Ibrahim, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Società A.F.C.D. Albegna Sport e Cultura, ammenda di €900,00.nonché penalizzazione di 6 punti da scontarsi nel Campionato di competenza. Non essendo stata esercitata alcuna attività a difesa il Collegio decide. Il C.R. Toscana, nell’annotare, come previsto dalla normativa federale, le sanzioni inflitte ai Calciatori deferiti sul sistema AS 400, ha accertato che nessuno di essi, nel corso delle gare da ciascuno disputate era tesserato prendendo, conseguentemente, parte alle gare in posizione irregolare: dava di ciò notizia all’Ufficio Inquirente.

La Procura Federale, ricevuta la comunicazione, ha rilevato dalla documentazione ufficiale delle singole gare i nominativi dei Dirigenti Accompagnatori che, con la sottoscrizione delle liste di gara, hanno attestato, mendacemente, che i singoli calciatori si trovavano in regolare posizione di tesseramento. Rilevava ancora l’Ufficio il numero delle gare alle quali ciascun calciatore ha partecipato non avendone titolo. Sulla base di tali dati ha proposto a quest’Ufficio il deferimento. Il Collegio, esaminati gli atti, delibera di accogliere quanto proposto stante le indiscutibili prove documentali, raccolte in sede istruttoria, su cui esso si basa e passa quindi a sanzionare il comportamento dei tesserati incolpati non senza ricordare alle Società che esse, oltre a violare la normativa federale, sottopongono a concreti rischi da una parte i Calciatori e dall’altra i propri Dirigenti nel caso in cui un calciatore, partecipante irregolarmente ad una gara, subisca incidenti fisici. In sede di quantificazione delle sanzioni il Collegio procede ad una loro graduazione dovendole commisurare ai diversi comportamenti illeciti tenuti da ciascun tesserato. E’ stato infatti accertato, nel corso dell’istruttoria dibattimentale che: - la Presidente della Società, Tushe Liljeta, è responsabile di: - omesso tesseramento degli otto calciatori deferiti facendoli partecipare a ben 12 (dodici) gare privi dell’attestazione di idoneità sanitaria e della prescritta copertura assicurativa. - il Dirigente Costantino Franco, ha sottoscritto mendacemente le liste di 2 (due) gare; - il Dirigente Nicoletti Mario ha sottoscritto mendacemente le liste di 6 gare - il Calciatore Adams Erabor, ha partecipato irregolarmente a 4 (quattro) gare; - il Calciatore Camara Sayon, ha partecipato a 3 (tre) gare; - i Calciatori, Diawara Aboubakar, Giorgetti Federico, Gueye Ibra, Kaba Sekou, Khouribech Ayoub e Poda Sansani Ibrahim, hanno partecipato ad una gara ciascuno. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana in accoglimento del deferimento infligge: - Presidente della Società, Tushe Liljeta, inibizione per mesi 18 (diciotto) - Costantino Franco, Dirigente, inibizione per mesi 2 (due) - Nicoletti Mario, Dirigente , inibizione per mesi 4(quattro) - Adams Erabor Calciatore, squalifica per 4 (quattro) giornate di gara; - Camara Sayon, Calciatore squalifica per 3 (tre) giornate di gara - Diawara Aboubakar Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Giorgetti Federico, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Gueye Ibra Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Kaba Sekou, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Khouribech Ayoub, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Poda Sansani Ibrahim, Calciatore squalifica per 2 (due) giornate di gara - Società A.F.C.D. Albegna Sport e Cultura vista l’inattività ammenda di €100,00.nonché penalizzazione di 6 punti da scontarsi nel Campionato di competenza al momento in cui dovesse riprendere l’attività.

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