C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020 – Delibera – 19 /1 – P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal previgente C.G.S., a carico di:

19 /1 - P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione di quanto previsto dal previgente C.G.S., a carico di: - Gallori Simone, Presidente della Società A.S.D. Sangiustinese Ottaviano (nel prosieguo: Sangiustinese) per la violazione dell’art 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, nonché degli artt. 39; 43, c. 1 e 6¸61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; - Sofiane Ezzarquali, - Casucci Giacomo, entrambi calciatori, non tesserati ma inquadrabili tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., per la violazione del medesimo articolo, nonchè degli artt. 39; 43, c. 1 e 6, delle N.O.I.F.; - Taddeucci Francesco, - Pagliai Moreno, - Giovanili Roberto, - Ermini Enzo, Dirigenti tesserati per la Società Sangiustinese per aver violato, in modo autonomo e diversificato, l’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 39; 43, c. 1 e 6; 61, c.1 e 5, delle N.O.I.F.; - la Società Sangiustinese chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, in applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del previgente C.G.S.. Il procedimento trae origine dal rinvio della discussione disposto da questo Collegio, con il C.U. n.43 nel corso della riunione tenutasi il giorno 17 u.s. in occasione della quale sono stati specificati i singoli capi di incolpazione ed i motivi che hanno determinato il rinvio ai quali si fa espresso rinvio. Si dà pertanto atto che i seguenti soggetti tesserati hanno affidato la propria rappresentanza e difesa al Signor Angiolino Mattioli, Dirigente, rilasciando singoli e specifici mandati che vengono acquisiti agli atti del procedimento: - Gallori Simone, in proprio e quale legale rappresentanate della Società; - Sofiane Ezzarquali, - Casucci Giacomo, - Taddeucci Francesco, - Pagliai Moreno, - Giovanili Roberto, - Ermini Enzo. Il Dirigente Francesco Taddeucci, anch’egli deferito, pur avendo ricevuto gli atti del procedimento è assente e non ha, comunque, prodotto alcun atto a difesa. Dichiarato aperto il dibattimento il Signor Mattioli, in nome e per conto dei propri rappresentati unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’art. 23 del C.G.S. (oggi art. 127), e deposita i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, tenuto conto dei propri specifici precedenti, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.

Il dibattimento prosegue, quindi, nei confronti del Dirigente Taddeucci Francesco, per il quale il rappresentante della Procura Federale afferma essere le violazioni contestate fondate su chiara ed evidente prova documentale per cui ne chiede la conferma. Chiede di conseguenza l’applicazione a carico del Dirigente Taddeucci della sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro). Non essendo stata posta in essere alcuna attività difensiva ed esaurita la fase dibattimentale il Collegio passa a decidere in Camera di Consiglio affermando che il deferimento è fondato e come tale da accogliere. Esso, infatti, si basa sulla prova documentale fornita dal C.R.T. rilevata dal sistema informatico A.S. 400 comparato con gli atti di gara. Alla luce di quanto sopra ritiene di poter condividere con la Procura Federale l’entità della sanzione – quattro mesi – da infliggere al Dirigente Taddeucci. P.Q.M. il T.F.T. della Toscana infligge al Dirigente Francesco Taddeucci la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro). In applicazione di quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. (art. 23 all’epoca dei fatti) dispone, tenuto conto delle sanzioni base proposte, l’applicazione delle seguenti sanzioni: - Gallori Simone, in proprio, inibizione per mesi 6 (sei); - Sofiane Ezzarquali, Calciatore, squalifica per 10 (dieci) giornate di gara; - Casucci Giacomo, Calciatore squalifica per 7 (sette) giornate; - Pagliai Moreno, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - Giovanili Roberto, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); - Ermini Enzo, inibizione per giorni 30 (trenta); - alla Società A.S.D. Sangiustinese Ottaviano, la sanzione pecuniaria dell’ammenda per € 500,00 (cinquecento) oltre la penalizzazione di 7 (sette) punti da scontarsi nella classifica del Campionato di competenza. Dichiara chiuso il procedimento relativamente ai soggetti che hanno sottoscritto l’accordo.

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