C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 45 del 06/02/2020 – Delibera – 24/ P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione delle norme del C.G.S. vigenti all’epoca del fatto contestato, a carico di :

24/ P – Stagione Sportiva 2019/2020.. Deferimento proposto dalla Procura Federale, in applicazione delle norme del C.G.S. vigenti all’epoca del fatto contestato, a carico di : - Nepori Giovanni, in proprio e n.n. della Società A.S.D. Montignoso, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1 bis, c. 1, e 10, c. 2, del C.G.S., oggi trasfusi rispettivamente nell’art., 4, c. 1, e 32, c. 2, posti in relazione agli artt. 39, c. 2, e 40, c. 4, delle N.O.I.F.; - A.S.D. Montignoso, a titolo della responsabilità diretta quale derivante dall’applicazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.. Il C.R.T. della Toscana, su segnalazione dell’Ufficio Tesseramento, ha disposto la revoca del tesseramento del Calciatore Andrea Offretti richiesta dall’A.S.D. Montignoso in data 15.12.2018, motivando il provvedimento con il risultare il Calciatore essere tesserato, alla stessa data, per la Società Serravezza Pozzi Calcio militante nel Campionato di Serie D, come da nota del Dipartimento Interregionale della L.N.D. in data 3.1.2019. Il medesimo Comitato dava notizia del provvedimento alla Procura Federale in data 25.1.2019. A sua volta, in data 11.2.2019, l’Ufficio requirente riceveva, via e-mail, una segnalazione da parte del Legale di fiducia del Calciatore Offretti recante in allegato una dichiarazione con la quale lo stesso Calciatore precisava che, tesserato per la Stagione sportiva 2018/2019 per la Società Montignoso era stato posto da detta Società nelle liste di svincolo e di essersi, a seguito di ciò, tesserato per la Società Serravezza. Dichiarava ancora il Calciatore di disconoscere la firma apposta a suo nome nella richiesta di tesseramento che la Società Montignoso ha depositato nel dicembre 2018. In conseguenza di ciò la Procura avviava un’indagine dalla quale è emerso documentalmente che: - il Calciatore Andrea Offretti è stato posto in lista di svincolo dalla Società Montignoso, per la quale era a quel momento tesserato, in data 14.12.2018.

- il successivo giorno 15, alle ore 12.56,23, l’A.S.D. Montignoso, militante nel Campionato di Eccellenza del C.R.T. Toscana, inviava con riferimento allo stesso Calciatore, nuova richiesta di tesseramento. Senonchè, lo stesso giorno 15 dicembre, l’A.S.D. Serravezza Pozzi, militante nella Serie D, alle ore 12.04, 32 chiedeva di poter tesserare il medesimo Calciatore. Con nota in data 3.1.2019 l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale, che ha ricevuto la richiesta di tesseramento da parte della Società Serravezza, comunicava all’omologo Ufficio presso il C.R.T. della Toscana di non poter procedere al tesseramento da ultimo richiesto risultando il Calciatore già tesserato per la Società del Comitato Toscano A.S.D. Montignoso. Analizzati gli atti, il C.R.T. rilevato che a norma dell’art. 40, c. 3, delle N.O.I.F. doveva essere considerato valido, perchè antecedente, il tesseramento richiesto dalla Società Serravezza, disponeva la revoca del tesseramento già concesso alla Società Montignoso dandone notizia sia a detta Società che alla Procura Federale per quanto di competenza. La Procura Federale ha fatto, quindi, seguire a tale indagine documentale l’audizione dei protagonisti della vicenda ovvero il Calciatore Offretti ed i Presidenti delle due Società interessate proponendo il deferimento dell’A.S.D. Montignoso e del suo Presidente, Giovanni Nepori, per le violazioni contestate in epigrafe. Convocate nei modi e termini previsti le parti per la data odierna il Collegio rileva che non è presente alcuno dei soggetti deferiti. La Procura Federale è rappresentata dal Sostituto, Avvocato Tullio Cristaudo, il quale in apertura di dibattimento chiede, stante le prove acquisite in istruttoria, la conferma dell’atto di incolpazione con applicazione delle sanzioni di seguito indicate: - al Presidente dell’ A.S.D. Montignoso F.C., inibizione per mesi 6 (sei); - alla Società A.S.D. Montignoso F.C., ammenda per l’ammontare di €.600,00 (seicento). Conclusa la fase dibattimentale ed in assenza di attività a difesa il Collegio decide. A prescindere dallo stabilire, perchè già chiarito in ambito federale in applicazione dell’art. 40, c.3, delle N.O.I.F., quale sia il tesseramento valido, questione comunque ininfluente agli effetti del presente giudizio, viene in sostanza contestato al Presidente Nepori di aver apposto in maniera apocrifa la firma del Calciatore Offretti sulla richiesta trasmessa all’Ufficio Tesseramento del C.R.T. in data 15.12.2019. La contestazione è fondata perchè ammessa dallo stesso Nepori il quale, dopo aver prestato, in data 14 dicembre, il proprio “consenso ufficiale” allo svincolo, ha dichiarato al Collaboratore della Procura Federale di avere, il giorno successivo (il 15 dicembre come emerge dagli atti ufficiali e non il 16 come dal Nepori dichiarato) “..ho fatto la richiesta tramite la procedura di tesseramento collegandomi al sistema on line della Federazione, ed ho stampato il documento di tesseramento cartaceo, l’ho sottoscritto con il nome del calciatore, come da accordi presi la sera prima con il medesimo, di cui ho fatto cenno prima”. L’accordo che sarebbe così avvenuto – peraltro illecito - non trova alcun riscontro negli atti, emergendo esso unicamente dalle dichiarazioni del Nepori non suffragate da alcun elemento probatorio. Ad esse si contrappongono non solo le negazioni che del fatto rilascia l’Offretti ma tutto il comportamento successivo tenuto dal Calciatore che si è – dal momento della richiesta di tesseramento sottoscritto per conto del Serravezza – sempre allenato lontano dall’impianto sportivo del Montignoso e senza gravitare - a quanto risulta dagli atti istruttori - nell’orbita del Serravezza. Accertata, senza alcuna ombra di dubbio, la colpevolezza del Presidente Nepori questo Tribunale ritiene le sanzioni richieste dalla Procura Federale del tutto inadeguate alla gravità del comportamento tenuto dal deferito in ambito federale, comportamento che costituisce violazione dei principi di lealtà e correttezza che sono a base del’Ordinamento Disciplinare sportivo. In proposito non può non tenersi conto dell’avvenuto disconoscimento della firma effettuata dal Calciatore. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale della Toscana accoglie il deferimento ed infligge, di conseguenza, le seguenti sanzioni: - al Presidente Nepori, l’inibizione per mesi 8 (otto); - all’A.S.D. Montignoso F.C. la sanzione dellìammenda nell’ammontare di € 1.000,00 (mille). Dichiara chiuso il dibattimento.

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