C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 13/02/2020 – Delibera – 25 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di:

25 / P – Stagione Sportiva 2019/2020. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: - Romei Maurizio, Presidente dell’U.S.D. Settignanese, al quale viene imputata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. (oggi artt. 4, c. 1, e 32, c. 2) nonchè degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F.; - Mitrushi Nikkola, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1 bis, c. 5, (oggi art. 2, c. 2 ) per la violazione di detto articolo in relazione all’art.10, c. 2, del C.G.S. (oggi 2, c. 2 e 32, c. 2, del C.G.S.); - Rindori Maurizio, Dirigente, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, (oggi art. 4, c. 1) in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5; 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; - U.S. Settignanese A.S.D. in applicazione di quanto previsto di commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S. (oggi 6, commi 1 e 2 ). Il Calciatore Nikola Mitrushi ha partecipato, pur essendo privo di tessera federale, a tre incontri del Campionato Juniores Regionale che la Società U.S. Settignanese A.S.D. ha disputato nella Stagione sportiva 2018/2019. Il fatto veniva segnalato dall’Ufficio Centrale tesseramento al C.R.T. il quale, acquisita dal sistema informatico federale la necessaria documentazione, ne ha dato comunicazione alla Procura Federale. L’Ufficio requirente, esaminata la documentazione pervenuta ed identificato nel Signor Rindori il Dirigente che nelle tre gare disputate in data 8.9.2018, 15.9.2018 e 22.9.2018 ha attestato, con la propria sottoscrizione, la regolare posizione di tesseramento del Calciatore Mitrushi, ha comunicato agli incolpati l’avvenuta conclusione delle indagini contestando loro altresì la violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.. In quella sede i soggetti incolpati, per il tramite del legale di fiducia congiuntamente nominato, hanno dimostrato la insussistenza della violazione dell’art. 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. depositando il prescritto certificato di idoneità alla pratica sportiva. La Procura Federale ha accolto l’eccezione per cui di tale violazione non deve essere tenuto conto nell’ambito del procedimento, rigettando invece – perchè non avente il carattere di esimente – l’ulteriore eccezione, sollevata in quella sede, con la quale il Difensore contestava altresì la partecipazione del Calciatore alla gara SociCasentino 1930 / Settignanese del giorno 8.9.2018 dato che il nome del Calciatore era stato depennato dalla lista di gara. Conseguentemente la Procura Federale ha proposto il deferimento che il Tribunale ha disposto venga esaminato nella data odierna, dandone rituale convocazione alle parti. All’udienza i Tesserati deferiti sono tutti rappresentati dal Legale di fiducia, congiuntamente nominato, che deposita in data odierna delega. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Tullio Cristaudo. Dichiarato aperto il dibattimento il Difensore dei deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informa il Collegio dell’accordo tra essi intervenuto, in applicazione di quanto disposto dall’allora vigente art. 23 del C.G.S. – oggi articolo 127 – depositando il relativo verbale.

Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, constatato il venir meno della violazione dell’art. 43 N.O.I.F. originariamemte contestato, rilevata la congruità della sanzione concordata in riferimento al numero delle gare alle quali il Calciatore ha effettivamente preso parte, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto. P . Q . M . - Romei Maurizio, pena base di gg. 60 (sessanta) ridotta per il rito a gg. 40 (quaranta); - Mitrushi Nikolla, Calciatore; squalifica per 3 (tre) giornate di gara ridotta a 2 (due); , - Rindori Maurizio, Dirigente, inibizione per gg. 30 (trenta) ridotta a gg 20 (venti); - A.S.D. Settignanese ammenda di € 200.00 (duecento) e 3 (tre) punti di penalizzazione ridotti per il rito rispettivamente a € 134 (centotrentaquattro) di ammenda e punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato di competenza. Dichiara chiuso il procedimento.

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