C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 02/08/2019 – Delibera – 45/P–Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Morelli Giuliano, Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo all’epoca dei fatti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Kelvin Bacare, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del C.G.S., incolpato di aver violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.; Masotti Angiolo e Gaddi Stefano, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, oggi rappresentata da Monti Luca, Presidente, in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S. La segnalazione da parte del C.R.T. della posizione irregolare in cui si sono trovati i Calciatori Kelvin Bacare e Heigie Blessing nel corso di tre gare disputate dalla squadra della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, militante in III Categoria, ha determinato la Procura Federale, effettuati i necessari accertamenti, a notificare ai Tesserati responsabili l’avviso di conclusione delle indagini. In quella sede il Dirigente Masotti dimostrava la regolarità del tesseramento del Calciatore Heigie Blessing per cui l’Ufficio requirente disponeva il deferimento a questo Tribunale dei Tesserati e dell’Ente sopra indicati ad eccezione del Calciatore Heigie Blessing Comunicato ritualmente alle parti che l’esame della vertenza si sarebbe svolto nella data odierna si dà atto della presenza di: Masotti Angiolo, Dirigente, assistito dal legale di fiducia il quale rappresenta altresì, in virtù di mandati depositati in uno con la memoria i Signori: Giuliano Morelli, Presidente della Società all’epoca dei fatti; Monti Luca, attuale Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo. E’ assente il Calciatore Kelvin Bacare. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini il quale, avviando il dibattimento, premette di rinunciare ad esercitare l’azione nei confronti del Dirigente Gaddi in quanto, a seguito di nuova prova acquisita, è emerso che in occasione della gara disputata in data 9.12.2017, per la quale egli ha sottoscritto la relativa lista, il Calciatore Bacare era in possesso della prescritta attestazione sanitaria. Il Collegio prende atto della rinuncia ed osserva che ciò comporta, ovviamente, la modifica del capo di incolpazione nei confronti del Calciatore che così è chiamato a rispondere di aver partecipato a tre gare in assenza di tesseramento e solo a due privo della contestuale certificazione medica. (art. 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.)

45/P–Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico di: Morelli Giuliano, Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo all’epoca dei fatti, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Kelvin Bacare, Calciatore, non tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art. 1, c. 5, del C.G.S., incolpato di aver violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, c. 2, del C.G.S. ed agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.; Masotti Angiolo e Gaddi Stefano, Dirigenti, ai quali viene contestata la violazione dell’art. 1 bis, c. 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F.; Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, oggi rappresentata da Monti Luca, Presidente, in applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del C.G.S. La segnalazione da parte del C.R.T. della posizione irregolare in cui si sono trovati i Calciatori Kelvin Bacare e Heigie Blessing nel corso di tre gare disputate dalla squadra della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, militante in III Categoria, ha determinato la Procura Federale, effettuati i necessari accertamenti, a notificare ai Tesserati responsabili l’avviso di conclusione delle indagini. In quella sede il Dirigente Masotti dimostrava la regolarità del tesseramento del Calciatore Heigie Blessing per cui l’Ufficio requirente disponeva il deferimento a questo Tribunale dei Tesserati e dell’Ente sopra indicati ad eccezione del Calciatore Heigie Blessing Comunicato ritualmente alle parti che l’esame della vertenza si sarebbe svolto nella data odierna si dà atto della presenza di: Masotti Angiolo, Dirigente, assistito dal legale di fiducia il quale rappresenta altresì, in virtù di mandati depositati in uno con la memoria i Signori: Giuliano Morelli, Presidente della Società all’epoca dei fatti; Monti Luca, attuale Presidente della Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo. E’ assente il Calciatore Kelvin Bacare. Per la Procura Federale è presente il Sostituto Procuratore, Avvocato Marco Stefanini il quale, avviando il dibattimento, premette di rinunciare ad esercitare l’azione nei confronti del Dirigente Gaddi in quanto, a seguito di nuova prova acquisita, è emerso che in occasione della gara disputata in data 9.12.2017, per la quale egli ha sottoscritto la relativa lista, il Calciatore Bacare era in possesso della prescritta attestazione sanitaria. Il Collegio prende atto della rinuncia ed osserva che ciò comporta, ovviamente, la modifica del capo di incolpazione nei confronti del Calciatore che così è chiamato a rispondere di aver partecipato a tre gare in assenza di tesseramento e solo a due privo della contestuale certificazione medica. (art. 43, commi 1 e 6; delle N.O.I.F.)

Passando ad esaminare il merito, il Sostituto Procuratore Federale, rilevando che l’istruttoria è basata sulla documentazione fornita dal C.R.T., integrata dall’identificazione dei Dirigenti che, sottoscrivendo le liste di gara, hanno attestato la regolarità della posisizione di tesseramento del Calciatore, chiede la conferma del deferimento con conseguente applicazioni delle sanzioni che così indica: al Presidente Morelli Giuliano, inibizione per mesi 3 (tre); al Calciatore Kelvin Bacare, per aver partecipato a tre gare in assenza di tesseramento, la squalifica per 3 (tre) giornate di gara; al Dirigente Masotti Angiolo che ha attestato, in maniera non veridica, la regolarità della posizione di tesseramento del Calciatore in due gare, inibizione per mesi 2 (due); alla Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva in conseguenza delle violazioni compiute dal Presidente, dal Dirigente e dal Calciatore, la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento).oltre la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nel corso della Stagione 2019/2020 nel Campionato in cui milita la I squadra. Il difensore dei tesserati deferiti, dopo aver depositato un’integrazione della documentazione medica del Calciatore definita “rinnovo”e riportandosi a quanto già dedotto in sede di memoria a difesa, si sofferma in modo particolare sui motivi di ordine etico-sociale che regolano l’attività della Società, volta a integrare giovani stranieri fornendo loro l’attrezzatura necessaria e prelevandoli ed accompagnandoli in occasione delle gare dai più svariati luoghi di residenza. Ribadisce ancora che l’avere il Sanitario definito rinnovo ciascuno dei certificati rilasciati e oggi depositati indica che la certificazione comprende anche ilperiodo contestato. Chiuso il dibattimento questa la decisione del Collegio. Viene contestata al Calciatore Kelvin Bacare la irregolare partecipazione a tre gare del campionato di III categoria perchè: non tesserato per la Società Castelnuovo, non essere in possesso della certificazione di idoneità all’attività sportiva per due gare; essere privo di copertura assicurativa. Con la memoria, che si riassume nei tratti essenziali, la difesa dei deferiti, dopo avere illustrato l’indubbia attività meritoria della Società nei confronti dei giovani di colore, e dopo avere ripercorso l’iter della vicenda, si afferma preliminarmente che il calciatore è stato verosimilmente tesserato per il Campionato 2017/2018, perchè tesserato sia nella stagione precedente che in quella successiva. Si sostiene, senza indicarne il motivo, che il Calciatore è stato impiegato nelle date 9.12.2017 e 24.2.2018, con esclusione di quella del 14.4.2018 per concludere, inspiegabilmente, che egli in sostanza ha partecipato effettivamente ad una gara, quella del 24.2.2018, (...la contestazione pertanto risulterebbe attagliarsi ad un’unica gara, Atletico Castiglione Virtus......). In riferimento alla mancanza di certificazione medico-sportiva il documento emesso il 5.1.2017 e valido fino al 4.1.2018, indica la dicitura “rinnovo”, il che lascerebbe intendere che per la stagione precedente il Bacare fosse in possesso di regolare certificazione. La memoria si conclude con la richiesta di proscioglimento di tutti gli incolpati sopraindicati. E’ necessario premettere, al fine di porre chiarezza sull’intera vicenda, quali sono i termini della questione. viene contestata al Calciatore, il che comporta la corresponsabilità, a termini di N.O.I.F., del Presidente e dei Dirigenti che hanno sottoscritto le relative liste di gara, la partecipazione alle gare che la Società ha disputato in data: 9.12.2017 – 24.2.2018 – 24.4.2018. Si osserva in proposito che il suo nome è riportato a stampa sulle liste di dette gare il che sarebbe di per sè stesso significativo del fatto che la Società lo annoverava tra i propri tesserati. Le liste di gara, oltre a consentire l’identificazione dei calciatori, attestano inoltre lo status ad ogni effetto nell’ambito federale ed esso viene certificato con la sottoscrizione di dette liste da parte del Dirigente Accompagnatore. La partecipazione del Calciatore alle tre gare viene certificata dal C.R. della Toscana che acquisisce e custodisce gli atti di gara in sede di segnalazione alla Procura. Comunque l’addebito rivolto al Calciatore trova fondamento negli atti delle tre gare dai quali risulta che: - gara disputata in data 9.12.2017 contro A.S.D.Segromigno, è in lista con il n. 13, quale riserva, e subentra al 22 del II tempo al n. 7, Benaantar; - gara del 24.2.208, contro Atletico Casiglione, in lista con il n. 15 quale riserva, subentra al n.11, Dini, al 14^ del II tempo; - gara del 14.4.2018 entra quale titolare con la maglia n. 11 e disputa l’intero incontro.

A ciò, particolarmente in termini di responsabilità a carico dei Dirigenti e quindi della Società, non può sottrarsi un’ulteriore determinante considerazione qual è quella relativa all’importanza della disposizione violata.. La norma, la cui linearità non lascia spazio ad interpretazioni, trova la propria ragion d’essere nella piena tutela dell’integrità fisica dei calciatori e, in quanto tale, alla sua applicazione le Società debbono rivolgere la massima attenzione. La Società non poteva non essere a conoscenza di tale stato dei fatti per cui le argomentazioni svolte sul punto dalla difesa appaiono quantomeno pretestuose. b) la certificazione medica richiesta ha validità annuale e deve essere custodita agli atti della società. La documentazione oggi prodotta è costituita da: attestazione rilasciata in data 5.1.2017, valida fino al 4.1.2018; “ “ “ 18.9.2018, “ “ 17.9.2019. Esiste quindi un periodo di vacatio (5.1/2018 – 17.9.2018) durante il quale il Bakare ha disputato le gare del 24.2.2018 e 14.4.2018 in assenza della prescritta documentazione sanitaria. Che il termine “rinnovo” lasci presupporre – secondo la difesa – l’esistenza di una precedente certificazione costituisce sofisma che collide con la norma di carattere positivo recata dalle N.O.I.F., norme che hanno come finalità quella di regolamentare l’attività federale. In ogni caso la certificazione ha validità annuale e quindi essa deve rilasciato per ciascuna stagione agonistica e non ha alcun nesso con le stagioni precedenti o successive. c) Si osserva in proposito che nulla viene detto nella memoria circa la mancanza di copertura assicurativa che viene contestata. Siffatte considerazioni, unite alla prova tabulare fornita dalla Procura Federale rendono il deferimento fondato. P.Q.M. il Tribunale accoglie il deferimento e per l’effetto – tenuto conto delle proprie precedenti delibere sul punto – infligge le seguenti sanzioni: al Presidente Morelli Giuliano, inibizione per mesi 3 (tre); al Calciatore Kelvin Bacare, la squalifica per 2 (due) giornate di gara; al Dirigente Masotti Angiolo, inibizione per mesi 2 (due); alla Società A.S.D. Virtus Robur Castelnuovo ammenda di € 300,00 (trecento).oltre la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nella classifica del Campionato disputato dalla I squadra nel corso della Stagione 2019/2020.

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