C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 7 del 02/08/2019 – Delibera – 46 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestato l’essere incorsa nella responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio Dirigente, Massimiliano Rotondi, in occasione della gara di II categoria: U.S.D. Casellina / A.S.D. Virtus Laurenzana disputata in data 10.12.2017. La vicenda che ha dato luogo al presente deferimento, trae origine dalla nota con la quale il Presidente della Società Laurenzana segnalava al C.R.T. che, nel corso della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Laurenzana disputata in data 10.12.2017, un soggetto, successivamente indicato per il Rotondi, colpiva il proprio Calciatore Andrea Bassolino. Gli atti pervenivano alla Procura Federale che, esperite le necessarie indagini, ne comunicava gli esiti, con c.c.i., alle Società Casellina e Laurenzana ed ai loro tesserati: Rotondi Massimiliano (Casellina) e Bassolino Andrea (Laurenzana). La Società U.S.D. Casellina, contrariamente al tesserato Rotondi, che per ciò stesso veniva deferito, chiedeva la definizione ex art. 32 sexies che, nulla eccependo la Procura Generale dello Sport, veniva accordata (vedi C.U. n. 190/AA emesso in data 30.3.2019 dal Presidente Federale). Con detto atto veniva disposta l’applicazione nei confronti della Società richiedente della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta) sulla sanzione base predeterminata di € 975,00 (novecentosettantacinque). Il provvedimento soprarichiamato precisava in calce che l’importo così determinato avrebbe dovuto essere versato su un c/c federale, del quale veniva indicato il codice IBAN, entro il termine perentorio di giorni 30 successivi alla pubblicazione della definizione sul C.U., pena risoluzione dell’accordo. In data 4 giugno 2019 la Presidenza Federale con il C.U. n. 257/AA rilevava, dandone notizia alla Procura Federale per quanto di competenza, l’avvenuta risoluzione dell’accordo per non avere l’U.S.D. Casellina corrisposto l’importo patteggiato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo comunicato, avvenuta in data 30.3.2019, come già indicato.

46 / P – Stagione Sportiva 2018/2019. Deferimento proposto dalla Procura Federale a carico dell’U.S.D. Casellina alla quale viene contestato l’essere incorsa nella responsabilità oggettiva di cui all’art. 4, c. 2, del C.G.S. in conseguenza del comportamento tenuto dal proprio Dirigente, Massimiliano Rotondi, in occasione della gara di II categoria: U.S.D. Casellina / A.S.D. Virtus Laurenzana disputata in data 10.12.2017. La vicenda che ha dato luogo al presente deferimento, trae origine dalla nota con la quale il Presidente della Società Laurenzana segnalava al C.R.T. che, nel corso della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Laurenzana disputata in data 10.12.2017, un soggetto, successivamente indicato per il Rotondi, colpiva il proprio Calciatore Andrea Bassolino. Gli atti pervenivano alla Procura Federale che, esperite le necessarie indagini, ne comunicava gli esiti, con c.c.i., alle Società Casellina e Laurenzana ed ai loro tesserati: Rotondi Massimiliano (Casellina) e Bassolino Andrea (Laurenzana). La Società U.S.D. Casellina, contrariamente al tesserato Rotondi, che per ciò stesso veniva deferito, chiedeva la definizione ex art. 32 sexies che, nulla eccependo la Procura Generale dello Sport, veniva accordata (vedi C.U. n. 190/AA emesso in data 30.3.2019 dal Presidente Federale). Con detto atto veniva disposta l’applicazione nei confronti della Società richiedente della sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta) sulla sanzione base predeterminata di € 975,00 (novecentosettantacinque). Il provvedimento soprarichiamato precisava in calce che l’importo così determinato avrebbe dovuto essere versato su un c/c federale, del quale veniva indicato il codice IBAN, entro il termine perentorio di giorni 30 successivi alla pubblicazione della definizione sul C.U., pena risoluzione dell’accordo. In data 4 giugno 2019 la Presidenza Federale con il C.U. n. 257/AA rilevava, dandone notizia alla Procura Federale per quanto di competenza, l’avvenuta risoluzione dell’accordo per non avere l’U.S.D. Casellina corrisposto l’importo patteggiato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo comunicato, avvenuta in data 30.3.2019, come già indicato.

La Procura ha quindi disposto, ex novo, il deferimento della Società Casellina in applicazione di quanto disposto dall’art 32 sexies del C.G.S.. Convocate le parti per la data odierna si dà atto che la Società non è in alcun modo rappresentata, nonostante essa sia stata ritualmente avvisata. La Procura Federale è presente per il tramite del Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Il rappresentante della Procura riafferma la responsabilità della Società che non ha adempiuto all’accordo sottoscritto su proprio impulso e chiede che il Tribunale applichi alla Società U.S.D. Casellina la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 1.000,00 (mille). Chiuso il dibattimento questa la decisione che il Tribunale assume. Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità oggettiva (art. 4, c. 2, del C.G.S.) della Società Casellina in conseguenza del comportamento tenuto dal Dirigente Rotondi in occasione della gara U.S.D. Casellina / A.S.D. Laurenzana, disputata in data 10.12.2017. Infatti il Dirigente Rotondi deferito dalla Procura Federale, dopo essere stato oggetto di D.A.S.P.O. da parte del Questore di Firenze, ha ritenuto, una volta deferito, patteggiare con questo Tribunale la sanzione prevista. Una volta inquadrata la vicenda corre al Giudicante l’obbligo di ricordare alla Società che l’istituto del patteggiamento è sorto al fine di ridurre i gradi del contenzioso concedendo alle società, nel loro precipuo interesse, la possibilità un notevole risparmio economico unito ad una maggior celerità nella definizione dell’iter processuale. A comtrariis lo stipulare un accordo al quale non viene dato seguito costituisce una aggravio di lavoro e maggiori costi economici a carico di numerosi Enti federali (Presidenza Federtale, Procura, Organi della Giustizia Sportiva) costretti dal mancato adempimento al patteggiamento, spontaneamente e liberamente richiesto, ad un raddoppio di lavoro e di costi che ricade in definitiva su tutti i tesserati. Quanto sopra è stato del tutto ignorato dalla Società Casellina che, a completamento di un pessimo comportamento processuale, ha ritenuto di non partecipare al dibattimento non dando alcuna notizia di sè neanche con una semplice memoria difensiva. Il deferimento è da accogliere e quindi, P.Q.M. il T.F.T della Toscana infligge alla Società U.S.D. Casellina la sanzione pecuniaria dell’ammenda per l’ammontare di € 1.200,00 (milleduecento).

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