C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 26 del 18/10/2018 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Virtus Laurenziana avverso la squalifica del giocatore Campana Emiliano per 6 gare (C.U. n. 19 del 20/09/2018)

Oggetto: Reclamo della Virtus Laurenziana avverso la squalifica del giocatore Campana Emiliano per 6 gare (C.U. n. 19 del 20/09/2018)

 Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna, disputata in data 16 settembre 2018, contro la società Sesto Calcio 2010: Campana Emiliano: “A fine gara colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Dopo la notifica si rivolgeva in maniera irriguardosa al D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano”. Avverso tale decisione la Società di cui in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando, con riferimento alla posizione del tesserato, la dinamica dei fatti. In effetti il giocatore avrebbe reagito ad una provocazione violenta (alcuni calci) posta in essere dagli avversari che lo avrebbero colpito alle spalle; il D.G. avrebbe dunque potuto assistere solo alla parte finale della vicenda. La frase pronunciata (“Ti leggeremo sui giornali”) avrebbe racchiuso un lieve contenuto ironico relativo alla futura carriera dell'arbitro. In ogni caso la Società lamenta la sproporzione della sanzione e le condotte contestate e conclude chiedendo una riduzione della squalifica. Il reclamo non può trovare accoglimento. Nel supplemento il D.G. conferma la sussistenza del pugno e del successivo atteggiamento ironico assunto dopo la notifica del cartellino rosso; precisa che si trovava alle spalle dei giocatori ma non esclude che possa essergli sfuggita una precedente provocazione in quanto i calci, ipoteticamente sferrati, avrebbero potuto essere coperti dalle sagome degli altri atleti che in quel momento stavano abbandonando il campo. In ogni caso la presunta provocazione non può in alcun modo giustificare gli addebiti avanzati. La condotta integra quanto contenuto nell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” che prevede al comma 4 lettera b) la sanzione: “per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.”. Ovviamente non si evidenzia la particolare gravità (pur trattandosi di un pugno) che alla lettera c) porterebbe la squalifica a cinque giornate ed inoltre l'inconsistenza del contatto - senza alcuna conseguenza - sembra attenuare la possibile aggravante del gioco fermo. A tale sanzione deve essere sommata la condotta prevista dall'art 19 comma 4 C.G.S. lett. a - che punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o, come nel presente caso, meramente irriguardosa. Non può sottacersi che comunque la frase incriminata avrebbe anche potuto essere intesa come velata minaccia determinando conseguenze disciplinari analoghe. Occorre inoltre ricordare che il calciatore Campana, in quella competizione, rivestiva anche la qualifica di capitano, ruolo che lo onerava maggiormente nell‟ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice (anche con riguardo all‟esempio fornito alla squadra) e che giustifica pienamente la squalifica comminata.

La valutazione del trattamento sanzionatorio non può essere dunque mitigata in quanto la sanzione adottata appare attestarsi nei minimi edittali previsti dal Codice di Giustizia Sportiva che prevede la squalifica per almeno tre giornate per il comportamento violento nei confronti dell'avversario, due giornate per il comportamento irriguardoso nei confronti del D.G. oltre al fisiologico aumento per la qualifica di capitano. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo della Virtus Laurenziana e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

 

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